TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200308
Data del deposito : 2 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00881/2011 REG.RIC.

N. 00308/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00881/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:


C S di C W &
C., rappresentata e difesa dagli avv. A C, M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;


contro

A S, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di

Comune di Bisuschio, Comune di Arcisate, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Lis Srl, non costituti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot. n. CMI-0051211-I in data 8.11.2010 del Capo compartimento ANAS, notificato in data 11.1.2011, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi;

dell’avviso di immissione nel possesso in data 20/12/2010;

del rilievo dello stato di consistenza ed immissione nel possesso in data 19/01/2011;

del provvedimento in data 20/04/2009 con il quale il Condirettore dell’ANAS S.p.a. ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della Strada Statale n. 344 di Porto Ceresio – variante di Arcisate Busicchio;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che dalla documentazione prodotta in ottemperanza alle ordinanze istruttorie n. 1565/2011 e 203/2012 non risulta la prova della comunicazione di cui all’art 17 D.P.R. 327/2001 ai proprietari delle aree interessate dall’opera;

Rilevato altresì che, anche dopo la suddetta produzione documentale, permangono incertezze sulla concreta estensione delle aree interessate dall’opera e dall’occupazione;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire una relazione da cui possa evincersi l’esatta estensione dell’area oggetto di esproprio e di occupazione (con indicazione dei mappali e della superficie interessata dall’esproprio e dall’occupazione), nonché la suddetta comunicazione ex art 17 D.P.R. 327/2001, se esistente;

Ritenuto di dover sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, nelle more dell’incombente;

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