TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-03-02, n. 201200308
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N. 00308/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00881/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:
C S di C W &C., rappresentata e difesa dagli avv. A C, M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
contro
A S, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
Comune di Bisuschio, Comune di Arcisate, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Lis Srl, non costituti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. n. CMI-0051211-I in data 8.11.2010 del Capo compartimento ANAS, notificato in data 11.1.2011, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio dei terreni di proprietà della società ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi;
dell’avviso di immissione nel possesso in data 20/12/2010;
del rilievo dello stato di consistenza ed immissione nel possesso in data 19/01/2011;
del provvedimento in data 20/04/2009 con il quale il Condirettore dell’ANAS S.p.a. ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione della Strada Statale n. 344 di Porto Ceresio – variante di Arcisate Busicchio;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla documentazione prodotta in ottemperanza alle ordinanze istruttorie n. 1565/2011 e 203/2012 non risulta la prova della comunicazione di cui all’art 17 D.P.R. 327/2001 ai proprietari delle aree interessate dall’opera;
Rilevato altresì che, anche dopo la suddetta produzione documentale, permangono incertezze sulla concreta estensione delle aree interessate dall’opera e dall’occupazione;
Ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire una relazione da cui possa evincersi l’esatta estensione dell’area oggetto di esproprio e di occupazione (con indicazione dei mappali e della superficie interessata dall’esproprio e dall’occupazione), nonché la suddetta comunicazione ex art 17 D.P.R. 327/2001, se esistente;
Ritenuto di dover sospendere l’esecuzione degli atti impugnati, nelle more dell’incombente;