TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201400161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201400161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400161
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01123/2013 REG.RIC.

N. 00161/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2013, proposto da:
G F, V P, Foppiano Giancarlo L.R. Ristorante "Da U Batti", Ponzini Vandina L.R. Ristorante "Da U Batti" Nonchè Amm.Re di Sstegno, rappresentati e difesi dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Comune di Portofino, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso V P in Sestri Levante, via E. Fico 32 Int;

per l'annullamento

silenzio formatosi su istanza avente ad oggetto richiesta di valutare e provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche e condanna del comune di portofino ad adottare i provvedimenti di competenza ed in difetto affinchè venga nominato un commissario ad acta che provveda in luogo stesso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portofino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


- rilevato che il ricorso appare fondato, in merito alla sussistenza dell’obbligo di concludere il procedimento;

- atteso che nel caso de quo, in disparte della questione concernente l’obbligo di provvedere a monte – ed in astratto - in ordine ad ogni istanza di adozione di misure in favore dei disabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 l. 118\1971, assume rilievo dirimente quanto emerge dalla documentazione prodotta in relazione a quanto scaturito dall’istanza in esame;

- considerato che, a quest’ultimo proposito, in linea di fatto l’amministrazione comunale risulta aver concretamente avviato un iter procedimentale proprio al fine di esaminare quanto contenuto nell’istanza presentata dall’odierno ricorrente, assunta al protocollo comunale in data 4\5\2013 prot n. 0003743;

- atteso che, in tale contesto, gli organi comunali hanno effettuato concreta attività, come emerge dal sopralluogo effettuato e dalla conseguente relazione redatta e depositata (cfr. relazione del 31\5\2013 sub doc n. 5 di parte resistente, invero estremamente dettagliata), provvedendo altresì ad individuare la situazione di fatto nonchè le possibili soluzioni rispetto alla stessa prospettazione di parte ricorrente (cioè proprio al fine di superare le barriere censurate dall’istante, rispetto agli ostacoli che il suo stato di disabilità incontra nel luogo pubblico – spazio e vicolo pedonale - limitrofo al proprio domicilio ed in cui occorre transitare per l’accesso allo stesso domicilio);

- ritenuto che, in tale contesto assuma rilievo fondamentale il principio a mente del quale sussiste l'obbligo di provvedere in quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest'ultima che riguardino la propria posizione e le proprie istanze;

- considerato che, in proposito, il silenzio rilevante ai fini esame sussiste laddove la p.a. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere e quindi, in origine, di procedere, il quale sussiste non solo nei casi previsti dalla legge ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr. ad es. CdS 6183\2012);

- atteso che, al riguardo, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia;

- considerato che tale legittima e qualificata aspettativa sussiste nel caso de quo, anche per la natura dell’interesse azionato e della connessa situazione fatta valere, in specie a fronte del concreto avvio di un procedimento conseguente all’istanza, nell’ambito del quale l’attività istruttoria (confluita nella predetta relazione richiamata) è stata approfondita nonché direttamente connessa alla stessa situazione di disabilità fatta valere;

- rilevato che l’accoglimento della domanda deve limitarsi alla declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento avviato dallo stesso Comune in seguito all’istanza dell’odierno ricorrente, senza estensione alla statuizione circa l’esito positivo o meno, rientrando tale ambito nella piena sfera discrezionale della p.a.;

- considerato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza prevalente.

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