TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2022-11-11, n. 202206976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2022-11-11, n. 202206976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206976
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2022

N. 06976/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04535/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R P, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Ufficio della Motorizzazione di Napoli, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del provvedimento del 06.07.2022, privo di estremi e successivamente notificato, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Ufficio della Motorizzazione di Napoli ha vietato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, come ritualmente fatto constare in udienza a verbale, la presente controversia può essere definita in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti;

Considerato che il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. a conoscere della controversia;

Considerato che sul punto è sufficiente il richiamo al costante indirizzo della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 8188 del 14.3.2022), condiviso anche dalla Sezione, secondo il quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia riguardante il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza dei requisiti morali, in quanto un siffatto provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma si configura come atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, per cui la posizione soggettiva posta a base della domanda assume la consistenza di diritto soggettivo;

Ritenuto che la conclusione non può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte costituzione, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 del C.d.S. (come sostituito dall’art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida, dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere” alla revoca della patente;

Ritenuto infatti che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 90 del 9 aprile 2019, le due potestà pubbliche riferite al rilascio e alla revoca della patente di guida hanno una funzione diversa, che non le rende assimilabili e giustifica il cosiddetto “automatismo” del diniego di cui all’art. 120, comma 1, del C.d.S. anche nel caso di “persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”;
invero, con le suindicate sentenze la Consulta ha osservato quanto segue: “Le ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell’automatismo di tale revoca “rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre” e, per altro verso, la “indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida” a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato. Inoltre, non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (…). Il censurato comma 1 dell’art. 120 cod. strada non viola, pertanto, sotto alcun profilo, l’art. 3 Cost., né gli artt. 25 e 111 Cost. (questi ultimi solo genericamente, peraltro, evocati);
mentre non pertinente è, infine, il parametro dell’art. 16 Cost., poiché la libertà di circolare non comporta, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016)”;

Considerato che il ricorso all’esame ha ad oggetto il diniego di rilascio di titolo abilitativo alla guida e che dunque rientra nella giurisdizione del giudice ordinario per quanto sopra detto;

Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente;

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