TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-05, n. 202211435
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Pubblicato il 05/09/2022
N. 11435/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04496/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4496 del 2021, proposto da
N S, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto n. CO012018886386 del 12.01.2021 (pratica n. CO110201801243001) con il quale è stata conferita al sig. N S la pensione Ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema Retributivo a decorrere dal 16/03/2018 (doc. 1), e del provvedimento di liquidazione e calcolo del TFS Atto n. 16524 Del 03/06/2020 (fasc. 200800156904TF – pratica n. 002202000022752 del 05.06.2020) di relativo al sig. N S, nella parte in cui non riconosce e liquida il beneficio di cui all'art. 6-bis del DL n. 387/1987, e della successiva comunicazione del 09.02.2021 con la quale l'INPS Tuscolano Roma negava il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis, DL 387/1987 (doc. 2);
- di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche se non conosciuti;
e per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione sul proprio Trattamento di Fine Servizio (TFS) di sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987;
e per la condanna
- dell'INPS alla computazione all'interno del Trattamento di Fine Servizio (TFS) di suddetti sei scatti stipendiali riconosciuti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987 e all'erogazione degli stessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 27 aprile 2021 e depositato in pari data, il ricorrente - ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza congedato a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo - ha esposto che l’INPS, nel conteggio del TFS, ha escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali (art. 4 del d.lgs. n. 165/1997) normativamente attribuibili – a suo avviso - anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato a domanda, come previsto dall’art. 6 bis del d.l.. n. 387/1987.
L’ex militare, preso atto dell’operato dell’Amministrazione, ha presentato una istanza in autotutela, all’INPS sede di Roma Tuscolano e per conoscenza alla sede INPS competente per l’erogazione della pensione, per il ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS).
In riscontro all’istanza del ricorrente l’INPS della sede di Roma Tuscolano con comunicazione a mezzo PEC ha rigettato tutte la suddetta istanza con la seguente motivazione: “al personale delle Forze Armate si applica l'art.11 della l.231/90 che ha sostituito il co.15/bis dell'art.1 del decreto legge 379/87(convertito in legge 468/87);quest'ultimo articolo attribuisce ai fini dell'indennità di buonuscita il beneficio di legge dei 6 scatti stipendiali esclusivamente nei casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per limiti di età, per invalidità o per decesso, non facendo alcun riferimento alla cessazione a domanda con il requisito contributivo dei 35 aa di servizio e con i 55aa di età…”.
Pertanto con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che sia accertato il suo diritto a godere del beneficio di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.
1.2. Il gravame è affidato a quattro motivi di ricorso così rubricati:
I) Sull’ammissibilità del ricorso – giurisdizione del giudice amministrativo.
II) Violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 – eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
III) Difetto di motivazione – falsa applicazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l.n. 379/1987 – travisamento dei fatti.
IV) In subordine: disparità di trattamento – illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 15-bis del d.l. n. 379/1987.
1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS il quale, premessa la tassatività delle voci concorrenti a formare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:
a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619;legge 25 novembre 1957, n. 1139;T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;legge 29 aprile 1976, n. 177;legge 20 marzo 1980, n. 75;legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.
Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'" automatismo delle prestazioni " di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.
Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.
Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.
b) Inoltre l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma solo quello delle forze ad ordinamento civile (Polizia di Stato).
c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza…. omissis … che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” ;la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.
1.4. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ed il Ministero dell’Interno, cui il ricorso è stato notificato per conoscenza, non si sono costituiti in giudizio.
1.5. In vista della discussione della causa il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
1.6. All’udienza pubblica del 17 giugno 2022, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni già sostenute da questa Sezione in fattispecie sovrapponibili alla presente, nonché affermate anche dalla recente e copiosa giurisprudenza di altri T.A.R.
Il collegio infatti, pur consapevole anche dell’esistenza di recenti pronunce di segno opposto, ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Umbria, Sez.I., 17/05/2022 n.287;Tar Abruzzo, Sez.I, 10/05/2022, n.162;TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315;TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153;nonché dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, n. 383 e 384;e ancor prima 23/04/2021 n.133;TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 712 e 714;nonché 7 ottobre 2021, n. 2962;TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193;Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1183;TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
3. Ciò premesso appare opportuno ripercorrere il percorso logico-argomentativo già seguito da questa Sezione con le recenti sentenze n. 8298 del 21 giugno 2022, n. 9011 dell’1 luglio 2022 e n.9033 del 4 luglio 2022, prendendosi dunque in esame anche argomentazioni a contrario non specificamente dedotte dall’Inps in questo giudizio.
L’art. 6 bis del DL 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.
Al secondo comma del riferito d.l.. è normativamente indicato: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
4. Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi sostenuta dall’Inps che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “ Base contributiva ”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia;come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “ Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo” (Cons. Stato Sez. III, 22.2.2019 n. 1231).
5. Sotto altro profilo il Collegio non condivide la tesi secondo la quale l’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, sarebbe applicabile soltanto “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ” con esclusione delle altre forze di polizia non espressamente contemplate dalla norma.
Secondo la superiore prospettazione alle forze di polizia ad ordinamento militare si applicherebbe invece l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita « ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti »;dunque senza possibilità del riconoscimento dello stesso beneficio a coloro che cessano dal servizio su propria domanda, situazione appunto ricorrente nel caso in esame.
5.1. Il Collegio. al riguardo, osserva che la norma da ultimo richiamata è stata oggetto di abrogazione espressa per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, con la sola esclusione degli artt. 4, 5, commi. 1 e 2, 7, 9 e 10;dunque, per quel che qui rileva, risulta certamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che, appunto, aveva integralmente sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987, dovendosi peraltro escludere, alla luce dei principi affermati dal giudice costituzionale (tra le tante, Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13) fenomeni di reviviscenza normativa dell’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379/1987 nella versione originaria per come introdotta dalla legge di conversione n.468/1987.
Non soltanto;va inoltre rilevato che nello stesso codice dell’ordinamento militare è espressamente dichiarata la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse Forze di Polizia (Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 277), laddove, all’art. 1911, comma 3, è espressamente stabilito che «[ a ] l personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ».
Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6- bis del decreto-legge n.387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 68/2001 il quale al comma 1 recita: “Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge”.
5.2. Non appare poi condivisibile la tesi secondo cui il TFS avrebbe natura previdenziale, con la conseguenza che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita dovrebbe trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.
A questo riguardo sono state richiamate le disposizioni recate all'articolo 4 del Dlgs 165\1997, titolato “Maggiorazione della base pensionabile”, che regola l'applicazione dei sei scatti stipendiali sulla pensione prevedendo, per coloro che cessano a domanda, il pagamento della restante contribuzione previdenziale.
In particolare, recita l’art.4 che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.
Sotto un primo profilo va osservato che mentre l’art.