TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-30, n. 200900354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2009-03-30, n. 200900354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900354
Data del deposito : 30 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00457/2009 REG.RIC.

N. 00354/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00457/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 457 del 2009, proposto da:


M D, rappresentata e difesa dall'avv. R T, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Daniela Pibiri in Palermo, via Gen. Arimondi N. 2/Q;


contro

Il Comune di Partanna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' Clemenza, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ignazia Uttoveggio in Palermo, via Siracusa N.34;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera di G.M. n. 312 del 17.12.2008, con la quale è stata disposta la vendita di un lotto di terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale intimata;

- di ogni altro e qualsiasi atto presupposto, connesso, successivo e/o consequenziale;

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata, con le relative deduzioni difensive;

Relatore il referendario Maria Cappellano;

UDITI alla camera di consiglio del 27 marzo 2009 i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

VISTA la documentazione tutta in atti;

VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;


RITENUTO che, a prescindere dalla sussistenza del fumus boni iuris, non pare sussistere l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che la porzione di terreno in interesse non fa parte della sfera giuridica della ricorrente già dal 1973, e la stessa non ha fornito idonea prova in ordine al periculum;

per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

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