TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-12-14, n. 202303735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2023-12-14, n. 202303735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303735
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 03735/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01770/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2023, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Agenzia delle entrate-riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio.

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento, in favore del Comune di Sciacca, della somma di euro 38.005,88 per la sanzione pecuniaria ex art. 31, c. 4- bis , d.P.R. n. 380 del 2001, nonché per le maggiorazioni ex art. 27, c. 6, l. n. 689 del 1981, e per i diritti di notifica;

- di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento sopra meglio specificata, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore del Comune di Sciacca, di euro 38.005,88 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, c. 4- bis , d.P.R. n. 380 del 2001, oltre alle maggiorazioni di cui all'art. 27, c. 6, l. n. 689 del 1981 ed euro 5,88 per diritti di notifica.

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

- di avere impugnato presso questo TAR, per quanto qui rileva, l'ordinanza n. -OMISSIS-del Comune intimato, di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui sopra (ricorso R.G. n. 1498/2018);

- che, con sentenza n.-OMISSIS-, la Sezione ha rigettato il superiore ricorso;

- che, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune intimato ha approvato il ruolo inerente alla suddetta sanzione pecuniaria;

- che, il 12 settembre 2023, le è stata infine notificata l'impugnata cartella di pagamento;

- che, invece, non le è mai stata notificato alcun provvedimento di inottemperanza all'ordine di demolizione alla base della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.

1.2. Il ricorso è affidato a due ordini di doglianze.

1.2.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la violazione di legge (art. 28, l. n. 689 del 1981) e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, eccependo l’intervenuta prescrizione della sanzione de qua , tenuto conto che il relativo termine sarebbe spirato – a suo dire - il 14 dicembre 2022, avuto presente che:

- l'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, la cui inottemperanza ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria portata infine ad esecuzione con la qui impugnata cartella di pagamento, è stata notificata ai ricorrenti il 15 settembre 2017;

- i ricorrenti avrebbero dovuto adempiere alla medesima entro il 14 dicembre 2017;

- la prescrizione quinquennale sarebbe pertanto decorsa il 14 dicembre 2022;

- tanto il ruolo, quanto la notifica della cartella di pagamento sono di diversi mesi successivi a tale data;

- non vi è stata alcuna sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso definito con la menzionata sentenza n. -OMISSIS-della Sezione.

1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato - in via subordinata - la violazione di legge (art. 14, l. n. 689 del 1981) e l'eccesso di potere sotto i medesimi profili, in quanto il Comune intimato non ha mai espressamente contestato ai ricorrenti l'inottemperanza dell'ordine di demolizione, tenuto conto che:

- il verbale di constatazione e verifica n. -OMISSIS- è stato realizzato con fotografie dall'esterno dell'immobile dei ricorrenti e, comunque, senza la loro partecipazione;

- ai ricorrenti non è mai stata contestata l'inottemperanza all'ordine di demolizione -OMISSIS-, ma è stata direttamente applicata la vista sanzione amministrativa pecuniaria;

- la sanzione de qua si sarebbe pertanto estinta in applicazione del visto art. 14, l. n. 689 del 1981.

2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate-riscossione, con atto di mera forma.

3. All'udienza camerale del 4 dicembre 2023, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sulla cartella di pagamento con la quale è stata portata ad esecuzione nei confronti degli odierni ricorrenti la sanzione amministrativa ex art. 31, c. 4- bis , d.P.R. n. 380 del 2001, disposta con l’ordinanza n. -OMISSIS-del Comune intimato.

2. Va premesso che la contestazione sulla cartella esattoriale segue il regime proprio dei crediti per i quali quest'ultima è stata emessa.

Ne discende che, quando si tratta di recupero coattivo di una somma pretesa a titolo di sanzione per illeciti edilizi, la controversia rientra nell'alveo dell'art. 133, lett. f ), c.p.a., e, dunque, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale (TAR Campania, sez. II, 27 marzo 2023, n. 1866 e giurisprudenza ivi richiamata).

3. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce dell'assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sull'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'intimata amministrazione comunale.

3.1. Come già affermato dalla Sezione: « L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che l’illecito costituito dall’inottemperanza all’ordine di demolizione si esaurisce una volta scaduto il termine di novanta giorni per provvedere (cfr. Cons. St., Ad. pl. n. 16/2023). La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, c.

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