TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-11-30, n. 201603105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-11-30, n. 201603105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201603105
Data del deposito : 30 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2016

N. 03105/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2016, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato G N C.F. NGRGPP49P01F258J, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria di questo Tar Catania, via Milano 42a;

contro

Agenzia del Demanio - Filiale di Sicilia - Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

avverso

il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia del Demanio di Catania su richiesta volta ad ottenere la disponibilità alla cessione di area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sita in Scicli c.da Pezza Filippa

e per l’accertamento

dell’obbligo della succitata Agenzia di manifestare la disponibilità alla chiesta cessione dell’area in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio - Filiale di Sicilia - Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, nell’ambito di una pratica di condono edilizio, presentava presso l’Agenzia del Demanio sezione di Ragusa richiesta volta ad ottenere la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile, provvedendo a versare la dovuta indennità e la documentazione relativa all’illecito edilizio;
ma, a seguito dell’inerzia dell’amministrazione, in data 18 novembre 2015 inoltrava alla competente filiale di Sicilia-Catania diffida e messa in mora, e tuttavia non riceveva alcuna risposta, determinandosi così a proporre il ricorso in epigrafe, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia del Demanio di Catania sulla richiesta nonché l’accertamento dell’obbligo della succitata Agenzia di manifestare la disponibilità alla chiesta cessione dell’area in questione sita in Scicli c.da Pezza Filippa.

Nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 il ricorso è passato in decisione.

Con ordinanza n. 2606/2016 è stato dato avviso alle parti ex art.73 c.3 CPA circa la possibile declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito.

Nei termini entrambe le parti hanno presentato memorie, sostanzialmente convenendo sul rilievo d’ufficio.

Ciò detto, il Collegio non può che prendere atto mancato rispetto della disposizione processuale che, in materia di giudizio avverso il silenzio della Amministrazione, prevede un termine dimezzato per il deposito del ricorso pari, pertanto, a 15 giorni (art. 87 c.p.a., che opera la dimidiazione di tutti i termini processuali per la generalità dei riti camerali, con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso), essendo stato il ricorso depositato in data 22.2.2016, e cioè oltre il termine di giorni 15 decorrente dalla data di notifica, avvenuta il 28.1.2016.

L’omesso rispetto del termine in questione comporta l’inevitabile declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto avverso il silenzio, per tardivo deposito (art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.).

Quanto alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’Agenzia di manifestare la disponibilità alla chiesta cessione dell’area (seppure il ricorso per tale parte possa ritenersi ricevibile, atteso che trattasi di una domanda autonoma, che astrattamente avrebbe potuto essere proposta con distinto ricorso, senza che meriti approfondimento, stante l’infondatezza della pretesa, l’eventuale ammissibilità di una simile richiesta sganciata dal rimedio contro il silenzio ), non è possibile delibare la fondatezza della pretesa, in quanto essa non concerne un’attività vincolata.

Come fin di recente ribadito dalla Giurisprudenza (cfr. Cons.Stato, III, n. 3827/2016), ai senso dell’art. 31, comma 3, del codice del processo amministrativo «Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione», il che significa che se si tratta di attività discrezionale l’Amministrazione deve in ogni caso svolgere i suoi compiti istituzionali e provvedere, con valutazioni che non possono essere sostituite da quelle del giudice.

Per tale parte, quindi, il ricorso è infondato.

Le spese di giudizio vengono compensate, atteso che, a fronte di una condotta oggettivamente inerte, che ha determinato la proposizione del ricorso, la decisione con declaratoria in rito discende da rilievo d’ufficio e non da difese dell’Amministrazione intimata.

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