TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2023-05-11, n. 202308052
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Pubblicato il 11/05/2023
N. 08052/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08123/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8123 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambasciata D'Italia Dhaka, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a seguito della riassunzione del Giudizio innanzi al Tribunale di Roma, avente-OMISSIS-, conclusosi con sentenza di declaratoria di carenza di giurisdizione del 02.05.2022
• Del provvedimento -OMISSIS- emesso dall'Ambasciata D'Italia Dhaka, contenente il diniego del visto d'ingresso in Italia ai fini di “lavoro subordinato“;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. In data 22 ottobre 2020, -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, inoltrava la domanda di nulla osta al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia e turistico/alberghiero –-OMISSIS-, avente identificativo -OMISSIS- in favore del ricorrente -OMISSIS-
2. A seguito di rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, l’intimata Sede diplomatica, con provvedimento del 1° dicembre 2021, denegava il rilascio del visto di ingresso nel nostro Paese in quanto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale, come sopra rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, era risultato intestato ad una società cancellata dalle imprese artigiane.
3. Avverso tale determinazione insorgeva l’odierno esponente con ricorso in riassunzione dinnanzi a questo TAR a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale di Roma, in data 2 maggio 2022.
3. A sostegno della proposta impugnativa parte ricorrente formulava due motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998. Difetto e carenza di istruttoria. Presupposti errati. Difetto di motivazione.
3.1.1. Evidenziava parte ricorrente che il provvedimento di diniego di visto si sarebbe fondato su un presupposto erroneo. Infatti, la -OMISSIS-, richiedente il nulla osta al lavoro subordinato, sarebbe –diversamente rispetto a quanto affermato dall’Ambasciata a Dhaka– attiva e mai stata cancellata. A comprova di tale circostanza, la parte ricorrente produceva apposita documentazione inerente alla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Frosinone e Latina dalla quale emergeva che l’impresa in questione risultava operativa.
3.2. Con un secondo ordine di doglianze l’esponente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 del D.Lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 28, 29 e 29-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, degli articoli 2 e 6 del D.P.R. n. 394 del 1999.
3.2.1. Rappresentava parte ricorrente di aver presentato la domanda di visto d’ingresso in Italia a fini del “lavoro subordinato” –e non a fini di ricongiungimento familiare, come erroneamente ritenuto dall’Ambasciata di Dhaka– e, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti circa l’accoglimento della domanda di visto ingresso, avrebbe utilizzato un “parametro normativo” errato, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
4. Concludeva la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
5. In data 11 agosto 2022, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame, e depositando in atti apposita relazione formata dalla predetta Sede diplomatica, recante esposizione dei fatti di causa.
6. All’udienza cautelare tenutasi il 10 maggio 2023, il Collegio rilevava la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in ragione della manifesta fondatezza del ricorso, atteso che sulla medesima questione, inerente al diniego di visto disposto all’esito dell’erroneo presupposto afferente alla posizione della -OMISSIS-, richiedente il nulla osta al lavoro subordinato, si è pronunciata la IV^ Sezione di questo Tribunale con la sentenza -OMISSIS-
7. Risulta, infatti, dirimente il fatto che, dalla visura camerale del 2 dicembre 2021 depositata a cura del ricorrente, la-OMISSIS-iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone, risultasse “attiva” al momento dell’emanazione dell’impugnato provvedimento e che, con riguardo a tale specifica -e documentata- circostanza dedotta dal ricorrente, l’Amministrazione resistente non abbia controdedotto.
8. Essendo l’avversata decisione assunta dall’Ambasciata resistente unicamente fondata sulla sostenuta cancellazione della società anzidetta, se ne trae che il provvedimento di diniego è stato adottato su un presupposto non corrispondente al vero e si palesa, dunque, illegittimo.
9. Per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.