TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202316236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202316236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316236
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2023

N. 16236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06995/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2020, proposto da
-O-, rappresentate e difese dagli avvocati A M B e P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di sgombero, ex art. 47, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nr. ANBSC – prot. n.-O-del 14.05.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con il ricorso in epigrafe, le Sig.re -O- hanno impugnato l’ordinanza di sfratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, con la quale l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato loro di restituire gli immobili “ siti in Marano di Napoli (NA), alla Via -O- (ex n. 2), attualmente censiti nel NCEU di detto Comune, al figlio n. -O- e nel N.C.T., foglio n. -O- ”, oggetto di provvedimento di confisca ex art. 12 sexies , Legge n. 356/1992 nei confronti del Sig. -O-.

2. – A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I) Mancanza dei presupposti applicativi della misura, violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione.

Il provvedimento di sgombero sarebbe illegittimo, in quanto i beni immobili non sarebbero stati oggetto di un provvedimento definitivo di confisca e, in ogni caso, gli stessi sarebbero detenuti legittimamente dalle ricorrenti in forza di un valido contratto di locazione.

II) Difetto di istruttoria e motivazione, omessa indicazione del titolo valido all’occupazione dell’immobile, eccesso di potere, illegittimità del provvedimento.

Il provvedimento non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione e non avrebbe valutato il diritto all’abitazione delle ricorrenti.

3. – Si sono costituiti in causa il Ministero dell’Interno e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per resistere al ricorso.

4. – Prima della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza di tutela cautelare, le ricorrenti hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.

5. – In data 5 luglio 2023, le ricorrenti hanno depositato in giudizio una dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione.

6. – All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. – Il ricorso non è fondato.

8. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono che non vi siano i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, in quanto i relativi beni immobili non sarebbero stati oggetto di un provvedimento di confisca divenuto definitivo.

Più in particolare, le sentenze del Tribunale di Napoli, della Corte di Appello e della Corte di Cassazione, citate nell’ordinanza impugnata, avrebbero condannato solamente il Sig. -O-, non decidendo invece le posizioni processuali delle Sig.re -O- e -O- nei confronti delle quali sarebbe stato avviato un distinto procedimento penale per il reato di intestazione fittizia dei predetti beni, allo stato ancora pendente in primo grado.

I beni oggetto dell’ordinanza di sgombero, quindi, essendo di proprietà delle Sig.re -O- e -O- e non del Sig. -O-, sarebbero allo stato non oggetto di confisca definitiva.

8.1. – Il motivo è infondato.

8.2. – L’ordinanza di sgombero di cui è causa ha ad oggetto dieci beni immobili, siti nel Comune di Marano di Napoli (NA), Via -O- (ex n. 2), composti da:

a) 4 terreni agricoli, censiti al N.C.T., foglio n. -O-.

b) 6 unità abitative, censite al NCEU del Comune, al figlio n. -O-.

I predetti immobili sono stati oggetto di confisca, ex art. 12 sexies , D.L. n. 306 del 1992, in danno del Sig. -O-, con provvedimento del Tribunale di Napoli, divenuto definitivo.

Più in particolare, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. -O-/2012, pubblicata il 28 maggio 2013, ha riconosciuto il Sig. -O- – figlio della Sig.ra -O- e fratello della Sig.ra -O- – colpevole di plurimi reati, tra i quali anche quello ascritto al capo di imputazione n. 81 (ex art. 110 c.p., 12 quinquies D.L. n. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e art. 7, legge 203/1991), per aver, in concorso con altri soggetti, “ attribuito fittiziamente la proprietà del terreno contraddistinto dai seguenti dati catastali Foglio -O-– mq. 2.897;
-O- – mq. 22.630;
-O-– mq. 14.912;
-O- – mq. 2.680”
alle Sigg.re -O- e -O- le quali lo acquistavano consapevoli dello scopo elusivo di tale attribuzione, pur “ restando in realtà le abitazioni sorte sul terreno nella disponibilità di --O-”.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto, in dettaglio, che “ certamente provata sia l’intestazione fittizia dei beni, compiutamente indicati nel capo di imputazione, a -O- (madre di -O-) e -O-(sorella di --O-), prestatesi a tanto in favore del congiunto anzidetto cui i beni medesimi devono ritenersi riconducibili ” ( cfr . pag. 857, sentenza del Tribunale di Napoli n. -O-/2012, all. 2 di ANBSC).

La sentenza del Tribunale di Napoli ha disposto, inoltre, nei confronti del Sig. -O- la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p., 416, comma 7, c.p. e 12 sexies della Legge 7 agosto 1992, n. 356, dell’“ intero terreno di mq. 43.700 ad oggi di proprietà di -O-, per la quota di 786.1000, e di -O-per i restanti 214.1000, oggetto del capo 81 della rubrica ”, sopra citato ( cfr . pag. 1026, sentenza del Tribunale di Napoli n. -O-/2012, all. 2 di ANBSC).

Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che fossero “ confiscabili (ex art. 12 sexies della Legge 7 agosto 1992, n. 356) i beni oggetto delle fittizie intestazioni a terzi di cui si è trattato, risultando accertato il carattere puramente formale della intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene di cui si tratta nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto di altro imputato” ed avendo accertato la sproporzione tra i redditi percepiti e gli acquisti effettuati dalle Sig.re -O- e -O-.

La sentenza del Tribunale di Napoli è stata confermata, con riferimento al capo che ha disposto la confisca, dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. -O-/2014, pubblicata il 12 novembre 2014.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. -O-/16, pubblicata il 28 settembre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Sig. -O- avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Napoli.

Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, con conseguente trasferimento in favore del patrimonio dello Stato dei beni che ne hanno costituito l’oggetto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011.

Al momento dell’acquisizione del carattere di definitività del provvedimento di confisca è, poi, sorto in capo all’Agenzia il potere-dovere di ordinare a coloro che occupano i beni di lasciarli liberi, avendo gli stessi acquisito, per effetto del provvedimento ablatorio, una impronta rigidamente pubblicistica che non consente di distoglierli, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione.

Nel caso di specie, quindi, sussistevano pienamente tutti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, D.Lgs. n. 159 del 2011.

8.3. – Non assume invece alcun rilievo la circostanza che nei confronti delle Sigg.re -O- e -O- – proprietarie formali dei beni confiscati – sia ancora pendente un giudizio per l’accertamento della loro personale responsabilità per la commissione del reato di intestazione fittizia dei predetti beni immobili.

Ciò che rileva per valutare la legittimità dell’ordinanza di sgombero, infatti, è solo che i beni immobili, oggetto della stessa, siano stati confiscati in via definitiva nei confronti del Sig. -O-, il quale ne aveva la disponibilità, come riconosciuto dal Tribunale di Napoli nella citata sentenza.

La circostanza che non sia stato ancora accertato in sede giudiziale se le due attuali proprietarie castali abbiano, o meno, effettivamente concorso con il Sig. -O- nell’intestazione fittizia dei predetti immobili, non elimina il fatto che questi ultimi siano già passati nella titolarità dello Stato per effetto della predetta confisca e che, dunque, vi siano i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di sgombero.

9. – Sempre con il primo motivo, le ricorrenti affermano che non sussisterebbero i presupposti per ordinare lo sgombero degli immobili in analisi, in quanto la Sig.ra -O-ne avrebbe la legittima detenzione, in forza di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 1 settembre 2015, dopo la sottoposizione a sequestro preventivo degli predetti immobili e con l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

9.1. – La censura non è fondata.

9.2. – Ai sensi dell’art. 52, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento.

Di conseguenza, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza, con la definitività della confisca i contratti di locazione in favore dei conduttori restano colpiti da inefficacia in ragione dello scioglimento che si produce ex lege (così Cons. Stato, Sez. I, 9 dicembre 2022, n. 1941).

Nel caso di specie, pertanto, la confisca dei beni, divenuta definitiva, ha comportato il venir meno del contratto di locazione tra la conduttrice Sig.ra -O-(moglie del Sig. -O-) e le due proprietarie locatarie Sigg.re -O- e -O- (rispettivamente madre e sorella del Sig. -O-).

Ne discende che l’Agenzia ha correttamente qualificato l’occupazione degli immobili confiscati come abusiva, in assenza di un titolo valido ed efficace che la giustificasse.

10. – Alla luce di quanto appena osservato, appare infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto un presunto difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.

Si è sopra illustrato, infatti, che nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti per l’emissione dell’ordinanza impugnata.

Né può venire in rilievo un’eventuale violazione del diritto all’abitazione delle ricorrenti, posto che il provvedimento di sgombero, che segue ad un giudizio penale con il quale è stata disposta la confisca, non deve comparare l’interesse pubblico all’acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello del privato alla conservazione dell’immobile, dovendosi dare preminenza alla rigida natura pubblicistica che ha assunto il bene per effetto della confisca ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6387).

11. – Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

12. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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