TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200806
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 00806/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00575/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2022, proposto da Consorzio Matrix Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bastia Umbra, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Puntaccapo Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Amici, Chiara Egle Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra n. 621 del 30.08.2022 recante l’aggiudicazione definitiva in favore della Puntoaccapo Società Cooperativa Sociale dei servizi socio-educativi ed attività per la prima infanzia comunali: nidi d'infanzia “Piccolo Mondo” e “L’Albero degli gnomi”, Centro bambine/i e famiglie “Sole e Luna” e nido estivo per il periodo dal 5 settembre 2022 al 31 agosto 2024 CIG 9284857°, procedura dalla quale il ricorso sostiene che la aggiudicataria doveva invece essere esclusa;

b) dei verbali di gara tutti, mai conosciuti;

c) ove e per quanto lesivi, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti;

nonché

d) per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove esistente e sottoscritto;

e) per la reintegrazione in forma specifica ex art. 245 quinquies del d.lgs n. 163/2006 da disporsi mediante l'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di statuire l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Consorzio Matrix Cooperativa Sociale e di provvedere, per l’effetto alla sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell’art. 121, comma 2, del d.lgs n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto;

nonché

f) nella denegata ipotesi in cui l’Ecc.mo Collegio non dovesse dichiarare l’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l’illegittimo operato della Stazione appaltante, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria. dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bastia Umbra e di Puntaccapo Società Cooperativa Sociale;

Visto gli artt. 35, comma 1, lett. a), 119, comma 1, lett. a), e 120 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso in fatto che:

- con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra n. 621 del 30.08.2022, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della Puntoaccapo Società Cooperativa Sociale, dei servizi socio-educativi ed attività per la prima infanzia comunali: nidi d’infanzia “Piccolo Mondo” e “L’Albero degli gnomi”, Centro bambine/i e famiglie “Sole e Luna” e nido estivo per il periodo dal 5 settembre 2022 al 31 agosto 2024;

- lamenta in particolare il consorzio odierno ricorrente - collocatosi al secondo posto della graduatoria di merito - l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara della cooperativa aggiudicataria, in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo (50 p.) per l’offerta tecnica;

Considerato in diritto che:

- trattandosi di vertenza riguardante “le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” , disciplinate dall’art. 119, commi 1 e 2, cod. proc. amm., deve ritenersi fondata l’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa aggiudicataria per tardività del deposito del ricorso, avendo il consorzio ricorrente provveduto al riguardo soltanto in data 27.10.2022, ovvero ben oltre il termine dimidiato e perentorio di 15 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 119 cod. proc. amm., termine decorrente nel caso di specie dalla data di notifica del ricorso a mezzo p.e.c. del 30.09.2022;

- per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a., con conseguente irrilevanza della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere dichiarata a verbale dalla difesa di parte ricorrente, trattandosi di questione procedurale che segue in ordine logico l’eccepita irricevibilità del ricorso;

- le spese di lite seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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