TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-23, n. 201900345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-23, n. 201900345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900345
Data del deposito : 23 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2019

N. 00345/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00582/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2018, proposto da
M.B., M.B.,F.B., , rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Ceccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



per

l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dal -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., i ricorrenti denunciano l’inottemperanza al titolo in oggetto che condannava, il Ministero della Salute, al pagamento del danno non patrimoniale subito dalla loro dante causa e liquidato in € 221.328,00, oltre accessori (dal quale detrarre l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992), nonché del danno non patrimoniale subito in proprio dagli attori e liquidato in € 165.000,00, oltre accessori.

Tale titolo, passato in giudicato, veniva notificato presso il domicilio reale dell’amministrazione intimata in data -OMISSIS-.

I ricorrenti allegano di non aver ottenuto alcun pagamento, nonostante sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella Legge n. 30/1997 e successive modifiche.

Sul rilievo che l’amministrazione, pur costituita in giudizio per resistere al gravame, non aveva svolto deduzioni difensive, allegando essere in corso la preliminare corrispondenza informativa con gli uffici interessati, questo Tribunale disponeva

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