TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-04-17, n. 202300467

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-04-17, n. 202300467
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300467
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00467/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;

contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ministero dell'Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto 06/02/2020 prot. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Lecce, notificato il successivo 10/02/2020, di revoca - ai sensi dell’art. 10 R.D. n. 773/1931 - della licenza di cui all’art. 133 R.D. n. 773/1931, rinnovata nel 2019;

di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui le relazioni istruttorie della Questura di Lecce e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e la nota prefettizia del 04/03/2020 prot. -OMISSIS- di mancato rinnovo della predetta licenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa A A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il -OMISSIS- ricorrente, con ricorso notificato l’08/06/2022 e depositato in giudizio il 17/06/2022, impugna il decreto 06/02/2020 prot. -OMISSIS-, notificato il successivo 10/02/2020, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce gli ha revocato - ai sensi dell’art. 10 R.D. n. 773/1931 - la licenza di cui all’art. 133 R.D. n. 773/1931 (rinnovata nel 2019) e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui le relazioni istruttorie della Questura di Lecce e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce e la nota prefettizia 04/03/2020 prot. -OMISSIS- di mancato rinnovo della predetta licenza.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

I. violazione e falsa applicazione art. 7 L. n. 241/1990 e ss.mm. - sviamento.

II. violazione e falsa applicazione artt. 133 e 134 T.U.L.P.S.. Falsità del presupposto e sviamento.

III. violazione e falsa applicazione art. 2 D.M. 01/12/10 n. 269 e art. 257 quater R.D. 06/05/1940 n. 635. Eccesso di potere per falsità del presupposto e carenza istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità.

IV. Illegittimità derivata.

Il 20/06/2020, si è costituita in giudizio la Prefettura di Lecce, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando una memoria difensiva e chiedendo di rigettare integralmente sia l’istanza di sospensiva, sia il merito dell’avverso ricorso.

Ad esito della Camera di Consiglio del 07/07/2020, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 456 dell’08/07/2020, ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione:

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, risultando prima facie infondate tutte le censure articolate nel ricorso, ove si consideri, che:

- non appare sussistente l’allegata violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto, nel corso del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del titolo di polizia per cui è causa, veniva reiterato il preavviso di revoca della licenza (con la nota prefettizia -OMISSIS- dell’8.11.2019), a seguito delle nuove criticità segnalate dalle Forze di Polizia ad integrazione di quelle già evidenziate nella prima nota di avvio del procedimento del 04/06/19 -OMISSIS-, e, comunque, il -OMISSIS- odierno ricorrente ha presentato compiutamente le proprie osservazioni nel procedimento amministrativo in questione, controdeducendo anche su tali ultimi rilievi (relativi allo svolgimento da parte del -OMISSIS- di attività esterna in favore di soggetti terzi), come affermato nella parte in fatto del ricorso;

- il provvedimento prefettizio impugnato appare legittimo e adeguatamente motivato, quale revoca c.d. sanzionatoria adottata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S n. 773/1931, per abuso della licenza di polizia rilasciata in favore del legale rappresentante del -OMISSIS- ricorrente ai sensi dell'art 133 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, a fronte delle contestate plurime e gravi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza privata e delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, con particolare riguardo al non corretto impiego del personale nello svolgimento dei servizi e alle dotazioni che il -OMISSIS- deve fornire alle proprie guardie particolari giurate (impiego di personale in servizi di pattuglia con autovetture prive di radio veicolare, irregolarità nella gestione della centrale operativa, inosservanza, nell'organizzazione del lavoro, delle vigenti norme in materia di impiego del personale e, in particolare, quelle del C.C.N.L. di categoria), nonché al modus operandi del -OMISSIS-, che pare esulare dall'attività autorizzata ex art. 133 T.U.L.P.S., rientrando, per converso, nella specifica attività di vigilanza disciplinata e prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S. (essendo emersa, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza disposta nei confronti del -OMISSIS- ricorrente, la circostanza della stipula di contratti per servizi di vigilanza con soggetti estranei al -OMISSIS- al momento della sottoscrizione del contratto, di quote associative diversificate in relazione ai servizi richiesti ed erogati, ecc.) e all'impiego di personale privo dei necessari requisiti soggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dei delicati compiti della guardia particolare giurata (la condanna per tentato furto aggravato di due guardie giurate alle dipendenze dell'ente, anche se poi licenziate);

- la misura sanzionatoria della “revoca” appare congrua e proporzionata rispetto ai contestati abusi del titolo, tenuto conto, peraltro, dell’ampia discrezionalità amministrativa spettante all’Autorità di Pubblica Sicurezza in subiecta materia.

Ritenuto, quindi, che l’istanza cautelare proposta dal -OMISSIS- ricorrente non possa essere accolta ”.

Il 22/02/2023, la difesa del -OMISSIS- ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente (di pari data) “ di non avere più alcun interesse nel giudizio intrapreso in quanto, fin dal 31.12.2020 il -OMISSIS- da lui presieduto, ha cessato ogni attività, come da documentazione allegata ”, ha chiesto “ di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso n. 622/20 RG, ove ritenuto anche mediante decreto ex art 85 c.p.a., con compensazione delle spese di lite ”.

Nella pubblica udienza del 04/04/2023, la causa è stata trattenuta in decisone.

2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 22/02/2023, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente (di pari data) “ di non avere più alcun interesse nel giudizio intrapreso in quanto, fin dal 31.12.2020 il -OMISSIS- da lui presieduto, ha cessato ogni attività, come da documentazione allegata ”, ha chiesto “ di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso n. 622/20 RG, ove ritenuto anche mediante decreto ex art 85 c.p.a., con compensazione delle spese di lite ”.

Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.

In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.

3. - Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta dichiarazione di parte ricorrente - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, anche in considerazione dell’esito del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi