TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-15, n. 201100181
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N. 00181/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2011, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dagli avv. A V, F B, con domicilio eletto presso Avv. A V in Ancona, via Marsala, 10;
contro
Comune di Urbino, Comandante della Polizia Municipale di Urbino;
per
DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SU DOMANDA DI RILASCIO DEL PASS PER ACCESSO A Z.T.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nelle more di trattazione del ricorso, il Comune di Urbino concludeva il procedimento con l'adozione di un formale provvedimento di diniego notificato al ricorrente in data 22.1.2011.
È quindi intervenuta la cessazione della materia del contendere per quanto concerne il denunciato silenzio sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione al transito e alla sosta all'interno della ZTL presentata in data 12.8.2010.
Il ricorrente ha dichiarato di avere proposto autonomo ricorso contro il suddetto diniego, insistendo per la refusione delle spese relative all’odierno giudizio.
Va pertanto escluso l’interesse a coltivare l'odierno giudizio, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010, per la proposizione di motivi aggiunti di carattere impugnatorio.
Di conseguenza va dichiarata l’improcedibilità dell'odierno ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo stata superata la situazione di inerzia dell'amministrazione.
Le spese vanno liquidate in favore del ricorrente in applicazione del principio di soccombenza virtuale, considerando che il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto con l'emissione dell'ordine di provvedere, e che l'amministrazione non si è costituita in giudizio provvedendo prima della trattazione in camera di consiglio, evitando al ricorrente l'aggravio dell'attività difensiva.