TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza presidenziale 2022-12-19, n. 202209994

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza presidenziale 2022-12-19, n. 202209994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209994
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 03641/2019 REG.RIC.

N. 09994/2022 REG.PROV.PRES.

N. 03641/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2019, proposto da Madelon Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo D'Amata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, M C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Anna Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernado 101;

per l'annullamento:

-della declaratoria del diritto della Madelon spv srl, quale cessionaria della Fondazione Santa Lucia IRCCS, alla corresponsione ex contractu o ex lege della somma di € 6.843.134,00 a titolo di rimborso dei maggiori costi sostenuti nel 2015 e 2016 per attività assistenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata.

Condanna delle resistenti in solido o ciascuna per quanto di rispettiva competenza e obbligazione, al pagamento dell'importo di 6.843.134,00 ovvero della diversa somma che dovesse risultare di giustizia oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 63 e 65 c.p.a.;

Considerato che - al fine di poter assumere congruenti decisioni in ordine al ricorso in esame, anche relativamente alla calendarizzazione dello stesso a una delle prossime udienze di smaltimento dell’arretrato PNRR per il corrente anno 2023, che richiede la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria - è necessario che parte ricorrente precisi se permanga l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, e aggiorni, alla presente data, la situazione relativa alla vicenda per cui è causa, comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso;
e, altresì, se ravvisi la necessità, da parte del giudice, dell’acquisizione in giudizio di ulteriore puntuale documentazione da parte dell’Amministrazione o della disposizione dell’integrazione del contraddittorio;

Considerato che - nel caso in cui una parte sia compulsata da un’ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza del suo interesse ad agire e rimanga inerte - il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dell'essere venuto meno l'interesse a ricorrere dal comportamento processuale della parte che manifesta, in tal modo, implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063);

Considerato, altresì, che la mancata indicazione degli elementi richiesti diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso potrebbe, comunque, costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa nel merito da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.;

Considerato che è, inoltre, necessario che l’amministrazione intimata/resistente fornisca documentati chiarimenti sui fatti per cui è causa, aggiornati allo stato attuale, depositando, ove non abbia già provveduto, gli atti impugnati e la documentazione ad essi di corredo;

Considerato, al riguardo, che - fermo il principio secondo cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto dell'insieme delle acquisizioni probatorie che formano il corredo processuale - quando il giudice esercita la facoltà di richiedere all'Amministrazione documenti utili ai fini della decisione, atteso che la stessa ha un preciso obbligo di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, il comma 4 dell'art. 64 c.p.a., che ripropone il regime previsto dall'art. 116 c.p.c., consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dall’Amministrazione nel corso del processo che si sottragga all'onere di cooperazione così impostole, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 23/08/2021, n. 5976);

Considerato che le parti indicate dovranno ottemperare a quanto richiesto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme proprie del PAT, con l’avvertimento espresso che, decorso il predetto termine, il giudice potrà procedere nei sensi di cui sopra in applicazione dei richiamati disposti degli artt. 64, co. 4, e 84, co. 4, c.p.a.;

Considerato, in particolare, che l’Amministrazione onerata al riscontro del predetto ordine istruttorio, che non si sia costituita in giudizio, sarà tenuta al deposito di quanto richiesto esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato " Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ", senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante, in tal caso “ Amministrazione onerata di adempimenti istruttori ”), firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato " Indirizzi PEC per il PAT ”;



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