TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-01-04, n. 201600003
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Testo completo
N. 00003/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00315/2014 REG.RIC.
N. 12045/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2014, proposto da:
Società “La Scuderia” Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore , NT ND IA, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto presso Rosalba Chiaradia in Fregene, Via Agropoli,174;
contro
Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura comunale; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 12045 del 2014, proposto da:
Società “Nazareno Roma” Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Rosalba Chiaradia, Mario Sanino, Francesco Cerasi, Carlo Celani, Lorenzo Coraggio, con domicilio eletto presso Rosalba Chiaradia in Roma, Via Simeto, 12;
contro
Roma Capitale, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura comunale;
nei confronti di
RA LO;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 315 del 2014:
della nota prot CA/43335 del 10.05.13 con la quale, in applicazione dell'art. 64 co. 8 d.lgs. n.59/10 e e dell'art. 26 della DCC n. 35/10 si dava atto della intervenuta decadenza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta per silenzio assenso per il locale sito in via del Teatro della Pace 37/38;.
quanto al ricorso n. 12045 del 2014:
(con l’atto introduttivo del giudizio)
- della determinazione dirigenziale 30 luglio 2014, con cui Roma Capitale ha negato la voltura della licenza commerciale per somministrazione di alimenti e bevande già relativa all’esercizio di Via del Teatro Pace, 37/38 ed oggetto di trasferimento nei locali di Largo del Nazareno civ. 13;
- di tutti gli atti comunque connessi, tra cui il provvedimento di decadenza in data 17 giugno 2014;
nonché (con motivi aggiunti),
- della determinazione dirigenziale in data 20 ottobre 2014, con la quale Roma Capitale ha ordinato la cessazione della anzidetta attività di somministrazione entro quindici giorni dalla notifica dell’atto;.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio di Roma Capitale e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso nr. 315/2014 la sig.ra IA NT, nella qualità di legale rappresentate della società “La Scuderia” s.r.l., riassume il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 20 settembre 2013, con il quale chiedeva l’annullamento della comunicazione di decadenza della licenza di somministrazione alimenti e bevande relativa al locale sito in Roma via Teatro della Pace nn. 37/38, rivoltale da Roma Capitale con l’atto avente gli estremi indicati in epigrafe.
Espone di essere subentrata nella predetta licenza per voltura dalla precedente titolare, società Poppy s.r.l. (SCIA prot. CA778944 del 1.10.2012 di volutura dal titolare sig. Di OL AN e successiva SCIA di sub ingresso prot. CA27370 del 21.3.2013); l’Amministrazione negava, con l’atto impugnato, il sub ingresso adducendo la intervenuta inefficacia ex art. 64 comma 8 del Dlgs n. 59/2010 e dell’art. 26 della DCC n. 35/2010, per avvenuta sospensione dell’attività dell’esercizio per oltre un anno.
Avverso il diniego, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 64, comma 8, del D.lgs. n. 59/2010 e dell’art. 26 della DCC n. 35/2010 per carenza dei presupposti di legge – eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria – applicabilità dell’art. 85 del dlgs n. 59/2010 (sarebbe mancata, nella fattispecie, la pluralità delle verifiche da parte dei vigili urbani, i quali avrebbero effettuato un unico accesso in data 19.3.2013, come da VA13/43537).
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza nr. 1000/2014 del 28 febbraio 2014 è stata respinta la domanda cautelare.
Nelle more del giudizio, la licenza di somministrazione e la relativa azienda venivano acquistate in cessione dalla società “Nazareno” s.r.l., già conduttrice di un esercizio di somministrazione in Roma, Largo del Nazareno, allo scopo di ampliarne l’offerta.
Più precisamente, con nota prot. CA/63869 del 13 maggio 2014, la società “Nazareno” richiedeva il trasferimento della licenza della società “La Scuderia” e la volturazione a proprio nome; Roma Capitale, con la DD CA/82873 del 17.6.2014 dichiarava decaduta la licenza per interruzione dell’attività per un periodo superiore all’anno; e con la DD CA/84131 del 18.6.2014 denegava il richiesto subentro.
La società Nazareno deduce che la dichiarazione di decadenza della licenza originaria (intestata alla dante causa della società cedente, ovvero alla Poppy s.r.l.) è intervenuta al momento in cui la stessa è stata acquisita dalla società Nazareno stessa; e che il diniego riposa su due presupposti erronei, ovvero che all’atto della richiesta di trasferimento ( rectius sub ingresso) la licenza fosse decaduta, il che non sarebbe esatto perché la decadenza è intervenuta successivamente all’istanza di subentro (rispettivamente, il 17 giugno 2014 ed il 13 maggio 2014); e che la decadenza è stata comminata il 17 giugno 2014, ovvero ad oltre un anno dalla verifica sull’apertura dell’esercizio relativo alla Poppy s.r.l. da parte dei vigili urbani, i quali avrebbero peraltro effettuato un unico accesso.
Sulla base di tali premesse, la società Nazareno con il ricorso nr- 12045/14 impugna gli atti con i quali è stata dichiarata la decadenza della licenza ed il diniego di subentro, che censura per (I) violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo,