TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-02-01, n. 202300089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-02-01, n. 202300089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300089
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 00089/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 214 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. N R V, con domicilio digitale in atti;



contro

- Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto del -OMISSIS-del Prefetto di Potenza, notificato il successivo 25 di febbraio, di revoca delle misure di accoglienza;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi

del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura di Potenza

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023, il Consigliere avv. B N;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 24 marzo 2022, depositato il successivo 20 di aprile, è insorto avverso l’atto in epigrafe, concernente la revoca delle misure di accoglienza disposte nei suoi confronti, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.

2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2022, con ordinanza n. 60 del 2022, si è disposta la “sospensione impropria” del giudizio, avuto riguardo all’ordinanza n. 8540 del 30 dicembre 2020, colla quale il Consiglio di Stato, sez. III, ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se l’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle “persone vulnerabili”, nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza”.

4. Parte ricorrente, intervenuto il relativo provvedimento definitorio della C.G.U.E. (Grande sezione, 1 agosto 2022, causa C-411/20), ha successivamente depositato rituale istanza di prosecuzione del giudizio.

5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023 l’affare è transitato in decisione.

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