TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-09-02, n. 202402490

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-09-02, n. 202402490
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402490
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 02490/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01543/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2021, proposto dall’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del Segretario Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A, A M L V e D M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

dell'ordinanza contingibile e urgente per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica 14 giugno 2021, n. 47, a firma del Sindaco del Comune di Castelvetrano, con cui è stata ordinata all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia “ la messa in sicurezza del ponticello sul torrente Racamino ubicato a Castelvetrano nella via Dei Templi al Km 74 della ‘ex SS.115’, mediante interventi di consolidamento necessari ed indispensabili al fine di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità , transennando se del caso le aree adiacenti ed installando adeguata segnaletica di pericolo o segnaletica stradale previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale ”;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 la dott.ssa E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, l’Autorità ricorrente è insorta avverso l’ordinanza contingibile e urgente adottata nei suoi confronti dal Comune resistente, meglio descritta in epigrafe, la quale, sul presupposto della sua competenza in tema di manutenzione dei corpi idrici della Regione Sicilia, le impone un intervento di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.

2. I motivi di doglianza avverso il provvedimento impugnato sono tre.

2.1. Con il primo motivo parte ricorrente afferma l’illegittimità dell’ordinanza per “ violazione e falsa applicazione dell'articolo 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 – violazione articolo 12 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 - difetto di legittimazione passiva - erroneità nei presupposti - eccesso di potere per travisamento dei fatti, contradditorietà - difetto di istruttoria e insufficiente motivazione” . Secondo la ricostruzione della ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima, in quanto carente del necessario presupposto soggettivo, vale a dire la riferibilità del bene oggetto dell’ordine al soggetto obbligato.

2.2. Con il secondo motivo si afferma l’illegittimità dell’atto per “ eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti di diritto ”. L’ordinanza oggetto di gravame sarebbe viziata poiché difettosa dei presupposti di legge che consentono di ricorrere alla misura extra ordinem adottata. Inoltre, la motivazione adottata sarebbe del tutto inadeguata nell’individuare gli elementi di fatto a sostegno del provvedimento. L’Amministrazione resistente si sarebbe limitata a richiamare della documentazione proveniente dai propri uffici che non accerterebbe il danno, e svilupperebbe mere presunzioni e indimostrate asserzioni sulla pericolosità del ponticello intimato.

2.3. Infine, secondo il terzo motivo, l’ordinanza sarebbe illegittima per l’ulteriore profilo di “ violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 54 tuel ed eccesso di potere ”, attesa la carenza nel caso concreto dei presupposti di necessità e urgenza richiesto dalla normativa ordinatoria.

3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio depositando una memoria di costituzione in data 31.5.2024 e una memoria di replica il 12.6.2024 e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato una memoria in data 1.6.2024 nella quale ha ribadito le proprie istanze e pretese chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. All’udienza pubblica del 4 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in quanto il primo motivo di impugnazione è fondato e assorbente ogni altra doglianza, per i seguenti motivi.

Preliminarmente, al fine di inquadrare correttamente le questioni sottoposte a codesto Collegio, è doverosa una corretta disamina della normativa ad oggetto il riparto di competenze tra l’Autorità ricorrente e il Comune resistente in ambito manutentivo.

Ai sensi della L.r. 8 maggio 2018, n. 8, (Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia), articolo 3, comma 4: " L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi 3 derivanti dalle direttive UE di settore... ".

Ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, articolo 12. " 1. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada... 2. Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti… ".

E i doveri connessi alla titolarità delle strade da parte degli enti locali, sono regolamentati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), il quale all'articolo 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) che recita: "1 . Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta
". In tal senso “ è soltanto l'ente proprietario o gestore della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie ” (T.A.R. Campania – Salerno, sez. II Sentenza 8 luglio 2016, n. 1623)

Ciò premesso, ed entrando nel merito del primo motivo, è possibile osservare che dal verbale di sopralluogo effettuato in data 1.6.2021 dalla Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano (cfr. allegato 6 al ricorso) è stato contestato che il pericolo che ha dato impulso all’adozione dell’ordinanza impugnata ha avuto origine da “ un cedimento del manto stradale (lato sinistro direzione Marinella di Selinunte) sovrastante il ponticello sul torrente Racamino, ubicato nella via dei templi al km 74 della “ex ss.115”, ne attribuiscono la causa all’insistenza nelle vicinanze dell’avvallamento di “una caditoia (tombino) con presenza d’acqua non defluita e la cui infiltrazione, a lungo tempo, al di sotto del manto stradale” può aver determinato tale cedimento ”. Suddetto verbale ha individuato la fonte di pericolo per l’incolumità pubblica nel precario stato del ponticello e del manto stradale che lo sovrasta i quali “ si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada ” e ciò sta a significare che quanto necessario a scongiurare il pericolo deve ritenersi del tutto avulso dalle peculiari materie di competenza dell’Autorità resistente.

Infatti, gli interventi ingiunti alla ricorrente non possono ricondursi nell’ambito delle sue competenze in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico, poiché le opere sulle quali devono essere eseguiti i lavori non sono nella sua disponibilità, presupposto materiale indefettibile e logico per affermare la legittimazione passiva all’ordine di eseguire lavori di manutenzione in casi di urgenza e necessità.

Infatti, le opere da eseguire hanno ad oggetto la SS 115, denominata “Sud occidentale Sicula”, che nella parte di interesse è classificata come “strada comunale”, con la conseguenza che gravano sul Comune di Castelvetrano stesso gli interventi di natura manutentiva anche degli attraversamenti del demanio idrico finalizzati a garantire la conservazione dei manufatti, la stabilità delle strutture e la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, oltreché la manutenzione delle caditoie.

Il difetto nella legittimazione passiva dell’Autorità ricorrente ai fini dell’esecuzione delle opere da realizzarsi determina l’illegittimità dell’ordinanza adottata dal Comune.

2.

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