TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-01-18, n. 202400888
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00888/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9983 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gitoma S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M G (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
- Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, Marco Martinelli, Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissario Straordinario per L’Attuazione e il Coord.To delle Misure per il Contenimento e Contrasto Covid-19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera di non ammissione al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria ex art. 37 del D.L. n. 41/2021, comunicata alla società Gitoma S.r.l. in data 30 giugno 2022, e della antecedente nota istruttoria interna del 20 giugno 2022;
b) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Gitoma S.r.l. del 18 maggio 2022 e della correlata nota istruttoria interna del 18 maggio 2022;
c) del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 2357 del 3 settembre 2021, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
d) del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 3751 del 30 novembre 2021;
e) del decreto del Ministero delle Attività Produttive (“MAP”) del 18 aprile 2005 recante le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della con-cessione di aiuti alle attività produttive;
f) del parere del Ministero dello Sviluppo Economico agli atti di Invitalia prot. n. 88430 del 24 marzo 2020;f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
per la condanna
- ex artt. 31 e 34 c.p.a. di Invitalia S.p.A. al rilascio, in favore della società ricorrente, della delibera di ammissione al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria ex art. 37 del D.L. n. 41/2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gitoma S.r.l. il 2/3/2023:
a) della delibera di Invitalia S.p.A., comunicata in data 28 dicembre 2022, di riesame – conferma di non ammissione della società Gitoma S.r.l. al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria ex art. 37 del D.L. n. 41/202;
b) della comunicazione di Invitalia S.p.A. del 22 novembre 2022 di avvio del procedimento di riesame della domanda di finanziamento di Gitoma S.r.l. ex art. 37 del D.L. n. 41/2021;
c) del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 2357 del 3 settembre 2021, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
d) del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale n. 3751 del 30 novembre 2021;
e) del decreto del Ministero delle Attività Produttive (“MAP”) del 18 aprile 2005 recante le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive;
f) del parere del Ministero dello Sviluppo Economico agli atti di Invitalia prot. n. 88430 del 24 marzo 2020;g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
per la condanna
- ex artt. 31 e 34 c.p.a., di Invitalia S.p.A. al rilascio, in favore di Gitoma S.r.l., della delibera di ammissione al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria ex art. 37 del D.L. n. 41/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per L’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D’Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A . e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La società ricorrente con il ricorso introduttivo ha impugnato la delibera con la quale la parte resistente ha negato l’ammissione al Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all’art. 37, comma 1, del d.l. n. 41/2021, unitamente agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento.
2. L’avversato provvedimento è motivato come segue: “ le argomentazioni e la documentazione fornite dalla Proponente non [sono] sufficienti a confermare il raggiungimento della necessaria soglia di 250 ULA, per il secondo esercizio consecutivo, ai fini della conferma della Dimensione di Grande Impresa, in quanto i dati dei dipendenti riportati nei singoli progetti di bilancio non sono coerenti con la tabella riepilogativa delle ULA complessive del Gruppo calcolate secondo le indicazioni del Decreto MAP 18.04.2005: … A fronte di 1 Dirigente per l’intero gruppo (in GITOMA), si indicano 1,52 ULA Dirigenti, circostanza non plausibile perché le ULA non dovrebbero, se correttamente calcolate, superare il numero degli addetti. A fronte di 32 fra impiegati e quadri, si indicano 32,69 ULA, anche in questo caso, fornendo ai fini del Decreto MAP un dato di ULA superiore agli addetti … Tenuto conto di quanto sopra, considerato che il decreto MAP non prevede arrotondamenti, rielaborando il dettaglio ULA complessive ai fini della verifica della Dimensione Aziendale, pur includendo comunque i 2 soci, è possibile conteggiare solo 1 dirigente (e non 1,52) e solo 32 (e non 32,69) fra impiegati e quadri, pervenendo quindi a un totale di 249,62 ULA che non permette di confermare il raggiungimento della soglia di 250 ”, con la precisazione che “ la società non ha fornito il LUL (libro unico del lavoro, sostitutivo del libro matricola, libro paga, ecc), unico documento ufficiale dal quale è possibile calcolare con esattezza le ULA ”.
3. La ricorrente ha articolato i seguenti motivi di illegittimità:
- “ 1.ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI DINIEGO PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI SUL NUMERO MINIMO DELLE U.L.A. 2021 DEL GRUPPO ORVA;
2. ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI DINIEGO PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUL GIUSTO PROCEDIMENTO;
3. NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ IN PARTE QUA DEL DECRETO DIRETTORIALE PER INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE DEL MISE A RESTRINGERE I REQUISITI DI AMMISSIONE AL FONDO EX ART. 37;
4.(IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL TERZO MOTIVO DI RICORSO)ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MAP NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LAVORATORI SOMMINISTRATI DAL CONTEGGIO DELLE U.L.A. E RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE;
5. (IN VIA UGUALMENTE SUBORDINATA RISPETTO AL TERZO MOTIVO DI RICORSO) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MAP NELLA PARTE IN CUI RICHIEDE L’APPROVAZIONE (E NON LA MERA CHIUSURA) DEI BILANCI PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI FINANZIARI (FATTURATO E ATTIVO DI BILANCIO) DI UN’IMPRESA E RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ”.
Ha inoltre chiesto “ la condanna ex artt. 31 e 34 c.p.a. di Invitalia S.p.A. al rilascio, in favore della società ricorrente, della delibera di ammissione al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria ex art. 37 del D.L. n. 41/2021 ”.
4. Si sono costituiti in giudizio la società resistente (di seguito denominata Invitalia) e il Ministero dello Sviluppo Economico contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. 6106 del 28 settembre 2022 è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente sulla base della seguente motivazione:
“ Considerato che ad un sommario esame, tipico della presente fase, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus boni iuris in quanto:
- l’art. 2427 c.c. richiede l’indicazione del numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio e non “ la fotografia occupazionale delle società alla data del 31 dicembre 2021 ”, come sostenuto dalla ricorrente per giustificare la discrepanza tra il numero di ULA prospettato nella domanda e quello di dipendenti contenuto nella nota integrativa;
- la ricorrente, che si è astenuta dal produrre il Libro Unico del Lavoro, ha prospettato una specifica giustificazione della suddetta discrepanza limitatamente al numero di 0,52 ULA aggiuntive relativo ai dirigenti (senza peraltro dimostrare il fatto che “ Gitoma, per una frazione dello scorso anno, ha avuto due dirigenti ”: cft. doc. n. 35), omettendo di fornire alcuna spiegazione relativamente alla discordanza di 0,69 unità rilevata dall’Amministrazione con riferimento ai quadri e agli impiegati;
- l’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 - secondo cui “ Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ” - sembra smentire la “ equiparabilità dei lavoratori dipendenti e lavoratori somministrati nell’ordinamento nazionale ” predicata dalla parte ricorrente;
- non è stato allegato alcun elemento a supporto della generica allegazione secondo cui, tenendo conto dei bilanci chiusi - ancorché non ancora approvati - alla data di presentazione della domanda, la ricorrente “ si sarebbe pacificamente qualificata come grande impresa ”, come genericamente dedotto con l’ultimo motivo di ricorso ”.
6. A seguito di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza 1427 del 9 febbraio 2023, ha accolto la domanda cautelare osservando che “ emergano nella fattispecie profili di complessità che depongono per la necessità di ulteriori approfondimenti circa la completezza e la valutazione della documentazione fornita ad Invitalia S.p.A. da parte dell’odierna appellante ” e disponendo “ il riesame della domanda presentata da Gitoma S.r.l. da parte di Invitalia, con il contestuale accantonamento, fino alla decisione del merito, di una quota parte del Fondo per cui è causa, per un importo pari al beneficio richiesto dalla società appellante ”.
7. All’esito del procedimento di riesame dell’istanza, la società resistente ha emesso in data 28 dicembre 2022 un provvedimento con il quale ha confermato la determina di non ammissione della ricorrente al Fondo ex art. 37 d.l. n. 41/2021.
In particolare, la parte resistente, dopo aver dato atto che “ gli unici documenti mai forniti da GITOMA in sede istruttoria sono: LUL 2021 del Gruppo Orva, Contratto di lavoro con Mauro C e Contratto di lavoro con Stefano V ” e che “ relativamente ai Verbali di definitiva approvazione dei Bilanci 2021, alle relazioni dei Sindaci Unici dei rispettivi bilanci di Gitoma Srl, Orva Srl e Global Food Srl e al bilancio consolidato del gruppo Orva, gli stessi, depositati presso la CCIAA, sono stati acquisiti autonomamente dall’Agenzia in sede di riesame, per l’ulteriore verifica delle ULA ”, ha ritenuto:
- che il bilancio consolidato 2021 del gruppo Orva sia inutilizzabile “ ai fini del riesame istruttorio in quanto l’impresa e l’intero Gruppo hanno approvato i bilanci d’esercizio e il bilancio consolidato solo a fine giugno (29.06.2022), depositandoli a inizio luglio (04.07.2022), quando oramai il procedimento istruttorio era stato concluso, la delibera era stata formalizzata (27.06.2022) e trasmessa (30.06.2022) e il regime di aiuto 3.3 del Temporary Framework era scaduto (30.06.2022) ”;
- quanto al calcolo delle ULA, di confermare le valutazioni contenute nell’originario provvedimento di non ammissione: “ rispetto ai dati analitici degli occupati riportati nel bilancio consolidato, a fronte di 1 Dirigente per l’intero gruppo (in GITOMA), si indicano 1,52 ULA Dirigenti, circostanza non plausibile perché le ULA non dovrebbero, se correttamente calcolate, superare il numero degli addetti e a fronte di 32 fra impiegati e quadri, si indicano 32,69 ULA, anche in questo caso, fornendo ai fini del Decreto MAP un dato di ULA superiore agli addetti. Tenuto conto di quanto sopra, considerato che il decreto MAP non prevede arrotondamenti, pur includendo comunque i 2 soci, il totale degli occupati risulta essere complessivamente pari a 249 e, pertanto, considerato che le ULA non possono essere superiori al numero degli occupati, non è raggiunta la soglia di 250 ULA ”.
8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 ottobre 2021 la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento confermativo, formulando i seguenti argomenti di censura, anche in via derivata dall’illegittimità di atti presupposti:
- “ 1. ILLEGITTIMITÀ DELLA CONFERMA DI DINIEGO PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,