TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-05-06, n. 202400321
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la definizione di "famiglia di origine" può includere anche parenti di secondo grado, non limitandosi alla sola famiglia nucleare. Ha sottolineato che l'interpretazione ampia adottata dall'A.Di.S.U. è coerente con l'obiettivo di garantire che le borse di studio siano destinate a studenti realmente privi di sostegno economico. Inoltre, il giudice ha ritenuto che la ricorrente non soddisfacesse i requisiti di indipendenza previsti dal bando, poiché la sua residenza, sebbene non fosse con i genitori, era comunque legata a un membro della sua famiglia di origine. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia, compensando le spese di lite.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 00321/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2024, proposto da
V T, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, A.Di.S.U., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. 1082 del 14 dicembre 2023, pubblicata in data 19 dicembre 2023, con la quale l'A.DI.SU., Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, Perugia, ha approvato gli elenchi degli studenti idonei, non idonei ed esclusi, ed ha adottato la graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio per l'anno accademico 2023/2024, nella parte in cui la stessa ha disposto l'esclusione della ricorrente, nonché, ove esistenti, di tutti i verbali e/o atti dalla stessa fatti propri;
- dell'esclusione della ricorrente dalla procedura;
- dell'allegato alla Determinazione dirigenziale n. 1082 del 14 dicembre 2023, contenente l'indicazione degli studenti esclusi, nella parte in cui lo stesso contempla (mediante indicazione del numero di protocollo della domanda di partecipazione) anche la ricorrente;
- di tutti gli altri allegati alla Determinazione dirigenziale n. 1082 del 14 dicembre 2023, e relativi agli studenti ammessi ai benefici del Bando o, comunque, idonei, nella parte in cui gli stessi non contemplano la ricorrente;
- della nota prot. n. ADISU Registro Generale n. prot. 0000143 del 12/01/2024 U, recante « Istanza di riesame avverso graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio a.a. 23/24; istanza Borsa/2023/00004763 », con cui l'A.DI.SU., ha respinto l'atto di opposizione presentato dalla ricorrente;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.DI.S.U.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra V T, studentessa al terzo anno del corso di laurea in “Filosofia e scienze e tecniche psicologiche” presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno accademico 2023/2024, in data 15 agosto 2023 ha presentato all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (da qui in seguito “A.Di.S.U”) domanda di erogazione di una borsa di studio, qualificandosi come studente indipendente ai sensi dell’art. 26 del bando di concorso per l’erogazione di misure a sostegno del diritto allo studio universitario.
2. A fronte di un’iniziale inserimento nella graduatoria degli idonei, a seguito della pubblicazione (avvenuta il 19 dicembre 2023) della graduatoria definitiva contenuta nella Determinazione dirigenziale n. 1082 del 14 dicembre 2023, la ricorrente ha avuto notizia della propria esclusione dalla concessione della borosa di studio, sulla scorta della seguente motivazione: “ Documentazione reddituale non conforme al Bando di Concorso ”.
3. La studentessa ha quindi presentato motivato atto di opposizione, nel quale rappresentava la sussistenza dei richiesti requisiti reddituali oltre che della residenza anagrafica separata dalla famiglia di origine; inoltre allegava visura catastale e contratto di comodato d’uso dell’immobile di residenza, messole a disposizione da un parente di secondo grado, quindi non di proprietà di un membro del proprio nucleo familiare di origine.
4. L’ADISU ha riscontrato l’istanza di riesame con nota del 12 gennaio 2024, confermando l’esito di non spettanza del beneficio, in quanto alla luce della documentazione trasmessa all’Agenzia, la ricorrente risulterebbe “ attualmente residente presso una abitazione di proprietà di un membro del nucleo familiare di origine, in quanto quest’ultimo non è da intendersi relativo solo ed esclusivamente al ristretto ambito dei genitori e dei fratelli/sorelle; questa agenzia si è sempre regolata in questo modo in casi analoghi al suo. L’appartenenza al nucleo familiare di origine è da interpretarsi come l’insieme dei familiari uniti dal vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. A rinforzare tale condizione di familiarità, con gli ulteriori vincoli di coabitazione e affettività, risulta anche il fatto che lei ha avuto residenza in precedenza con le stesse modalità di comodato di cui godeva anche quando era residente con i suoi genitori: nel medesimo stabile, della medesima proprietà.”.
5. La Sig.ra Telesca ha quindi impugnato la determina dirigenziale n. 1082 del 2023 nella parte in cui non contiene il suo nominativo tra i soggetti ammessi alle borse di studio, oltre all’istanza di riesame ed al bando di concorso, articolando due motivi di ricorso.
5.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 29 e 97 della Costituzione, degli artt. 3, 4, 5, 13, 14, 22, 26, 31 e 48 del bando,