TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300058
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00058/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto dalla Fileo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z, V Z, M Z e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia, non costituiti in giudizio;
Kronospan Italia s.r.l. e Silva s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione del Consorzio di sviluppo economico locale Ponterosso-Tagliamento prot. n. 2735 del 10 maggio 2022, avente ad oggetto: “ Rigetto della domanda di insediamento presentata da Fileo Costruzioni s.r.l. in data 5.4.2022 ”;

- della comunicazione dello stesso Consorzio prot. n. 0002587 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto: “ Riscontro alla Domanda di insediamento presentata da Fileo Costruzioni s.r.l. in data 5.4.2022- comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990 ”;

- della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 123 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto “ esame richiesta ampliamento di Kronospan Italia S.r.l. e di nuovo insediamento della ditta Silva S.r.l. ”;

- della deliberazione del predetto Consiglio n. 43 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto “ approvazione del contratto preliminare di compravendita relativo al nuovo insediamento della ditta Silva S.r.l. in Zona Industriale Ponte Rosso ”;

- della deliberazione del predetto Consiglio n. 140 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto “ ripattuizione delle scadenze temporali previste nel contratto preliminare per la cessione di terreno industriale alla società Silva S.r.l. per realizzazione di nuovo insediamento in Zipr stipulato in data 01.04.2021 ”;

- di ogni altro atto inerente e conseguente, procedimentale e/o finale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Kronospan Italia s.r.l., della Silva s.r.l. e del Consorzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso notificato il 29 giugno 2022 e depositato il successivo 6 luglio la ricorrente, proprietaria nel Comune di San Vito al Tagliamento di alcuni terreni ricadenti, secondo il vigente PRGC, in “Zona Omogenea di tipo D/1 – Zona Industriale del Ponte Rosso”, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Consorzio di sviluppo economico locale Ponterosso-Tagliamento (d’ora innanzi solo “il Consorzio”) ha respinto la sua domanda di insediamento presentata in data 5 aprile 2022.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 70 della l.r. n. 3/2015, violazione dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio, carenza di potere;
2) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 1 della l. r. n. 7/2000, dell’art. 27 l. n. 865/1971, carenza di motivazione e di istruttoria;
3) incostituzionalità delle previsioni di proroga ex lege senza riconoscimento di indennizzo di cui all’art. 30 del d.l. n. 69/2013 e di cui all’art. 10 del d.l. n. 76/2020;
4) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 1 l. r. n. 7/2000, sviamento di potere, eccesso di potere per carenza di motivazione;
5) violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 62 e 64 della l.r. n. 3/2015, violazione e/o falsa applicazione della disciplina statutaria, violazione del principio di imparzialità e del bilanciamento;
6) violazione del principio di imparzialità e del bilanciamento, illogicità, arbitrarietà, disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 41 e 42 Cost.;
7) violazione degli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, arbitrarietà e illogicità, violazione del principio del bilanciamento.

2. Il Consorzio, la Kronospan Italia s.r.l. e la Silva s.r.l., si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

4.1. Nelle more del presente giudizio, infatti, la società ricorrente ha presentato, in data 11 ottobre 2022, un’ulteriore e nuova domanda di insediamento nella zona industriale “Ponte Rosso”, riflettente l’intenzione di realizzare un progetto industriale de facto incompatibile con quello di cui alla precedente istanza, perché insistente nella sostanza sui medesimi terreni di cui all’originaria domanda d’insediamento dell’aprile 2022.

La prima domanda (il cui rigetto viene qui impugnato) si basava peraltro su di uno strumento urbanistico (il PIP del 2008) ormai superato e ora sostituito da altro (il PAC del 2022), con la conseguenza che l’originario progetto doveva comunque essere “aggiornato” alla luce delle nuove previsioni pianificatorie (cfr. lettera del Comune di San Vito al Tagliamento del 22 settembre 2022).

4.2. E allora, da un lato, la sovrapponibilità territoriale e l’incompatibilità sostanziale delle sue istanze (pur riproducenti progetti parzialmente diversi) e, dall’altro lato, la sopraggiunta pianificazione urbanistica, sono elementi che inducono a ritenere che l’intento della ricorrente sia stato proprio quello di sostituire e “aggiornare” l’originaria istanza di insediamento (già valutata negativamente dal Consorzio), attraverso la formalizzazione di una nuova e diversa richiesta di insediamento che, però, all’attualità non è stata ancora definitivamente valutata dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che il Consorzio ha avviato un nuovo e distinto procedimento volto a valutare proprio la nuova istanza dell’ottobre 2022, sospendendo la procedura immediatamente, in ragione della pendenza di alcuni giudizi pendenti presso questo T.A.R. (alcuni proprio dell’odierna ricorrente) e afferenti alle procedure di esproprio anche dei terreni acquistati dalla stessa Fileo (cfr. lettera del 30 novembre 2022).

4.3. Dalle considerazioni che precedono discende che, proprio in ragione del comportamento della ricorrente, la nuova istanza è da ritenersi sostitutiva della precedente, con la conseguenza che il ricorso, proposto per contestare il diniego dell’Amministrazione sulla prima istanza, è ora carente d’interesse.

Ciò, lo si ripete, proprio perché la ricorrente ha manifestato e ha effettivamente formalizzato la precisa intenzione di coltivare un nuovo e diverso progetto industriale, incompatibile col precedente, abbandonando quindi – per facta concludentia - quello di cui all’istanza di insediamento già denegata.

4.4. A tale ultimo riguardo occorre puntualizzare che - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente a fronte della precisa eccezione d’improcedibilità formulata dal Consorzio - la circostanza che il procedimento relativo alla nuova istanza non sia ancora concluso non fa sopravvivere l’interesse della ricorrente all’impugnativa: è infatti l’inequivoco comportamento di quest’ultima (che ha presentato una nuova istanza in sostituzione della precedente) a palesare la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione della precedente istanza dell’aprile 2022 (e della relativa impugnativa), a prescindere dalle valutazioni definitive che il Consorzio assumerà all’interno della nuova procedura.

5. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni e in accoglimento della specifica eccezione del Consorzio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese di lite possono essere compensate alla luce della natura meramente processuale della presente decisione.

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