TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-12-14, n. 202201721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-12-14, n. 202201721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201721
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2022

N. 01721/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda agricola “-OMISSIS-” Società semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P e M D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del “Provvedimento di informazione antimafia interdittiva” emesso ai sensi dell'art. 84 - comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, notificato il 6.12.2021;

- di tutti gli atti prodromici, concomitanti, consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti, purché collegati e nella parte lesiva dei diritti ed interessi legittimi dell'istante;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azienda Agricola -OMISSIS- Società Semplice il 10.6.2022:

1) del “Provvedimento di informazione antimafia interdittiva” emesso ai sensi dell’art. 84 - comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, notificato il 2.4.2022;

2) di tutti gli atti prodromici, concomitanti, consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti, purché collegati e nella parte lesiva dei diritti ed interessi legittimi dell’istante.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avvocati G P e M D V, per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 17.1.2022 e depositato il 26.1.2022, l’Azienda agricola “-OMISSIS-” Società semplice adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto di aver presentato domanda per l’ottenimento di erogazioni pubbliche in agricoltura previste dalla legge per gli anni 2019, 2020, 2021 per il tramite dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Al fine di concedere le suddette erogazioni, l’AGEA chiedeva alla Prefettura di Bari il rilascio della certificazione antimafia con:

- una richiesta inoltrata in data 8.7.2019 (prot.

BAUTG

Ingresso-OMISSIS- - informazione art. 91 D.lgs. 159/2011);

- una richiesta inoltrata in data 21.10.2019 (prot.

BAUTG

Ingresso_-OMISSIS-- comunicazione art. 87 D.lgs. 159/2011);

- una richiesta inoltrata in data 13.8.2021 (prot.

BAUTG

Ingresso_-OMISSIS-- informazione art. 91 D.lgs. 159/2011).

A seguito di tali richieste, il Prefetto di Bari, svolta l’attività istruttoria del caso, emanava l’atto oggetto dell’odierno gravame, ovvero un’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, attestante la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 dello stesso D.lgs.

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