TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-02-28, n. 202303450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-02-28, n. 202303450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303450
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 03450/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09891/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9891 del 2022, proposto da
ER AS, LU BO, EA NT, AB LL, AN De IU, ZI Di UR, TI OL, IA LI, CE TA, LU OD, DA Usai, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di IUzia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

a) dell'Avviso del Ministero Istruzione n.29398 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto: <<Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023>>, nella parte in cui omette di considerare ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 le sedi cd. normo dimensionate disponibili;

b) dell'allegato quadro di disponibilità̀ per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui gli organici delle regioni: Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono azzerati, rendendo impossibile la nomina dei ricorrenti interessati, alla scelta di tali regioni;

c) del presupposto, ignoto, provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze, reso a seguito della espressa richiesta del Ministero dell'Istruzione prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori assunzioni per 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità̀ linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n.1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione;

d) dell'elenco del 17/8/2022, privo di protocollo, di assegnazione dei docenti da assumere quali dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 alle sedi regionali;

in subordine:

e) della nota del Ministero Istruzione prot. n. 25442 del 4.7.2022 che integra la nota del medesimo Ministero prot. n. 22252 dell'8.6.2022, con la quale erano state fornite indicazioni per l'a.s. 2022/2023 per l'avvio delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici, nella parte in cui dispone che gli Uffici scolastici regionali debbano tener conto anche delle sedi cd. normo dimensionate per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici senza previa istruttoria e soprattutto in assenza di previa acquisizione di parere MEF in ordine alla utilizzabilità̀ di tali sedi cd. normo dimensionate tanto ai fini della mobilità, quanto ai fini delle assunzioni;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura de qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1 Con l’atto introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti hanno impugnato una serie di atti adottati dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze afferenti alla determinazione del contingente di dirigenti scolastici da assumere per l’anno scolastico 2022/23.

1.2 In particolare, gli odierni ricorrenti, a fronte del loro collocamento nelle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici indetto dal Ministero dell’Istruzione nel 2017, lamentano la sostanziale impossibilità di essere immessi in ruolo nelle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, per effetto dell’asserita indebita applicazione, da parte delle amministrazioni intimate, delle disposizioni dettate dall’art. 1, co. 978 della legge n. 178/2020 (legge di stabilità per l’anno 2021), successivamente modificate dall’art. 1, co. 343 della legge n. 234/2021 (legge di stabilità 2022) che, in deroga a quanto precedentemente disposto dal d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, hanno statuito che “ Per gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979 ”.

Le anzidette leggi di stabilità, in sostanza, avrebbero ampliato la platea degli istituti scolastici c.d. “normodimensionati” a cui poter assegnare un dirigente scolastico effettivo (e non in reggenza), ricomprendendovi non solo le scuole con un numero di alunni non inferiore a 600 unità (ridotto a 400 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), come previsto in via ordinaria dal richiamato d.l. n. 98/2011, ma consentendo, per il solo triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, l’assegnazione di dirigenti scolastici titolari anche a istituti con un numero di studenti non inferiore a 500 (300 per le peculiari istituzioni sopra menzionate), dando così vita a quello che nel ricorso viene definito come “extraorganico”.

2.1 Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio chiedendo il respingimento del gravame in quanto infondato, atteso che la temporaneità delle disposizioni normative sopra richiamate relative al c.d. “extraorganico” ostano a una loro interpretazione che possa far ritenere che detti ulteriori posti disponibili per dirigenti scolastici siano utilizzabili per effettuare nuove immissioni in ruolo di personale.

2.2 Peraltro, l’art. 19- quater del d.l. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, a cui fa rinvio il penultimo periodo dell’art. 1, co. 978, della legge n. 178/2020, di cui si contesta la non corretta applicazione da parte della p.a. con il gravame, nel dettare disposizioni in materia di mobilità straordinaria del personale dirigente scolastico prevede “ In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ”, precisando comunque, subito dopo, che “ Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo ”.

2.3 Ad ogni modo, con nota n. 57855 del 5 luglio 2022 il Ministero intimato ha trasmesso la richiesta per l’autorizzazione all’immissione in ruolo di 589 dirigenti scolastici per l’a.s. 2022/23, precisando che, dei posti richiesti, 317 riguardavano immissioni in ruolo di precedenti procedure concorsuali (di cui 44 per candidati inseriti nelle graduatorie del concorso 2011 e 273 del concorso 2017), da assegnare alle sedi normodimensionate come rilevate in applicazione della legge n. 178/2020, mentre i 44 posti rimanenti riguardavano richieste di trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 257, della Legge n. 208/15.

Orbene, nel dare riscontro alla richiesta de qua il Ministero dell’Economia e delle Finanze, facendo proprio il parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 193909 del 13 luglio 2022, ha autorizzato l’assunzione di soli 317 nuovi dirigenti scolastici, avallando il trattenimento in servizio dei 44 dirigenti di cui sopra, confermando come l’applicazione dell’invocata legge n. 178/2020 non consenta di procedere a nuove assunzioni.

3. Con l’ordinanza n. 6037/2022, tenuto conto che le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica e del necessario approfondimento tipico della fase di merito per la valutazione delle complesse questioni sollevate con il gravame, è stata fissata l’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, all’esito della quale il ricorso è stato assunto in decisione.

4. Il Collegio deve anzitutto effettuare qualche considerazione in punto di giurisdizione.

4.1 Com’è noto, in materia di pubblico impiego privatizzato il d.lgs. n. 165/2001, recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” (c.d. Testo unico del pubblico impiego), detta puntuali disposizioni sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. In particolare, l’art. 63, co. 1 del richiamato T.U.P.I., nel sancire la regola generale dell’attrazione nell’ambito della giurisdizione del g.o. delle controversie relative al pubblico

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