TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-13, n. 202100265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-13, n. 202100265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100265
Data del deposito : 13 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2021

N. 00265/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2019 REG.RIC.

N. 00752/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2019, proposto da
-O-, nella qualità di legale rappresentante della società “-O-”, rappresentato e difeso dagli avvocati M C B e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2019, proposto da -O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sarilena Stipo e Rocco Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 116 del 2019:

- dell’informativa prefettizia interdittiva prot. n. 0162068 del 24 dicembre 2018, adottata dal Prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 91 e ss. del D.lgs. n.159/2011;

- ove occorra, degli atti istruttori richiamati nell'informativa gravata, ancorché non conosciuti nei loro estremi e tenore;

- della comunicazione prot. n. 485 del 9 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “preavviso di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada”;

- della Comunicazione prot. n. 0019090 U/18 AAMM del 24 dicembre 2018 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, avente ad oggetto “Comunicazione sospensione Autorizzazione amministrativa nello specifico Modello M- richiesta n.1/2018/GT/Prot. A.P. n.0000571 E/2018 del17.01.2018”, e contestuale interdizione dell'accesso al porto al titolare, al personale dipendente e ai mezzi riconducibili all'impresa -O- negli ambiti portuali di competenza (Gioia Tauro – Crotone- Corigliano Calabro- Taurena di Palmi- Villa San Giovanni);

- della Comunicazione prot. n. 0019333 U/18 AAMM del 28 dicembre 2018 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro avente ad oggetto “Trasmissione Decreto n.98/2018 del 28.12.2018 di REVOCA delle Autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro nello specifico: Autorizzazione amministrativa nello specifico Modello M- richiesta n.1/2018/GT/Prot. A.P. n.0000571 E/2018 del17.01.2018 ed eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative rilasciate dalle sedi periferiche di questa Autorità Portuale”;

- del decreto di revoca n.98/2018;

- del provvedimento prot.n.3293 del 14 febbraio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci adottato nei confronti della -O- Albo n. RC8154631B”.

quanto al ricorso n. 752 del 2019:

del provvedimento prot. n. 0078121 del 26 settembre 2019 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla Società denominata “-O-, in persona del legale rappresentante -O-, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose e la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori;

di tutti gli atti presupposti, connessi, precedenti e consequenziali.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, come convertito con legge n. 176/2020 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, senza discussione orale la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. 0162068 del 24 dicembre 2018 la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato nei confronti della -O- s.r.l. una informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.

Il provvedimento interdittivo si fonda su un complesso quadro indiziario sulla base del quale l’organo prefettizio ha ritenuto attendibile l’esistenza di un possibile condizionamento da parte della criminalità organizzata nei confronti della società.

Più in particolare, gli elementi indiziari da cui tale condizionamento è stato desunto sono stati individuati nei rapporti di parentela di -O-, amministratore unico della -O- s.r.l. con soggetti gravati da pregiudizi e precedenti penali e coinvolti nelle stesse operazioni di polizia contro la criminalità organizzata ( -O- e -O- ) e nelle cointeressenze dello stesso legale rappresentante con società interdette o destinatarie di provvedimenti di sequestro e confisca nonché nei precedenti e pregiudizi penali a suo carico.

2. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2019 e depositato il successivo 22 febbraio il -O- è insorto contro tale provvedimento interdittivo nonché contro i provvedimenti conseguentemente adottati dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro e contro il provvedimento adottato dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada.

Premette il ricorrente:

- che dalle condanne a suo carico richiamate nell’informativa interdittiva non può inferirsi alcun pericolo di condizionamento mafioso della società non essendogli stata contestata la commissione di alcun reato ostativo ma solo l’omesso versamento delle ritenute previdenziali che, peraltro, con d.lgs. 8/2016 sarebbe stato depenalizzato;

- che nessuno dei procedimenti penali richiamati nei successivi punti del provvedimento interdittivo si è concluso con una sentenza di condanna e che, con particolare riferimento al contestato reato di ricettazione, il relativo procedimento penale n. 389/2009, è stato definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in data 8 novembre 2018.

Il -O- lamenta la illegittimità del provvedimento interdittivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, contraddittorietà ed irragionevolezza.

Il quadro indiziario assunto a fondamento dell’informativa prefettizia sarebbe parziale, frammentario e privo di attualità non avendo il prefetto tenuto conto dell’esito a lui favorevole dei procedimenti penali a suo carico.

Nessun rilievo avrebbero, poi, i richiamati procedimenti penali a carico del padre -O- ( -O-a e -O-) e del fratello -O-, anch’essi conclusisi con sentenze di assoluzione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Prefettura, inoltre, -O-, cugino di -O-, non sarebbe convivente con lo stesso.

Il provvedimento interdittivo, peraltro, non

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