TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202201339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-11-18, n. 202201339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201339
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 01339/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01133/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, -OMISSIS- -OMISSIS- - -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

1. dei risultati di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data 15.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, affisso all'albo scolastico del -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (PI) il 15 giugno 2018, attraverso cui l'alunno -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva, provvedimento divenuto definitivo il 30.6.2018 ai sensi dell'art.14, comma 7, D.P.R. n.275/1999;

2. della comunicazione del Consiglio della Classe -OMISSIS- sullo scrutinio finale prot. n.1598/Fp del 15.6.2018, a firma della coordinatrice di classe, ricevuta il 15.6.2018 a mezzo telefono, avente ad oggetto l'esito di mancata ammissione alla classe successiva, con relativo fonogramma conosciuto in data 8.7.2018;

3. del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale, redatto in data 15.6.2018, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data 8.7.2018, riportante la deliberazione di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);

4. del giudizio di non ammissione dell'alunno alla classe successiva;

5. della pagella scolastica dell'alunno -OMISSIS- redatta in data 15.6.2018, a firma del Dirigente Scolastico, conosciuta in data 8.7.2018, relativamente alle insufficienze riportate;

6. dei verbali nn.1, 2, 4 del Consiglio della Classe -OMISSIS- (anno scolastico 2017/2018), nonché del verbale relativo allo scrutinio intermedio, conosciuti in data 8.7.2018;

7. dei criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva, contenuti nella delibera n.23 del collegio docenti dell'11.5.2018, nonché nella circolare n.130 del Dirigente Scolastico del 9.5.2018, conosciuti in data 8.7.2018;

8. dei registri personali dei docenti della classe -OMISSIS-, relativi all'anno scolastico 2017/2018, conosciuti in data 8.7.2018;

9. del registro della classe -OMISSIS- relativo all'anno scolastico 2017/2018 e dei relativi provvedimenti disciplinari;

10. delle verifiche scritte e orali svolte dall'alunno durante l'anno scolastico 2017/2018 nelle discipline italiano, latino, storia e geografia, matematica e informatica, fisica, scienze, relativamente alle insufficienze riportate;

11. delle circolari sugli scrutini e sulle operazioni finali adottate dall'Istituto;

12. delle deleghe contenenti le nomine dei commissari ad acta;

13. delle pagelle relative ai compagni di classe dell'alunno;

14. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto, e domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 ottobre 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I Sig.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, hanno impugnato i provvedimenti di fine anno della classe -OMISSIS-, contenuti nel documento redatto il 15 giugno 2018 a firma del Dirigente Scolastico del -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (PI), con i quali l’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva.

In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art.79, comma 3, Regio Decreto del 4 maggio 1925, n.653; dell’art.3, comma 1, legge n.241/1990; dell’art.4, comma 5 e 6, D.P.R. n.122/2009; dell’art.2, comma 3, del d.l. n.137/2008 convertito dalla legge n.169/2008; dell’art.192 comma 1, dell’art.193 comma 1, d.lgs.

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