TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-03, n. 201908716
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2019
N. 08716/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09994/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F C, G L P e E A, elettivamente domiciliati in Roma, via Vittoria Colonna, 32, presso lo studio degli avvocati F C e G L P;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Governo della Repubblica dell'India, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero della giustizia non conosciuto, con cui è stata avviata l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l'udienza del 10 settembre 2018, proveniente dalle autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale a carico, tra l'altro, degli odierni ricorrenti e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e, quanto ai motivi aggiunti,
per l'annullamento:
del provvedimento del Ministero della giustizia del 31.7.2018, conosciuto in quanto depositato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 2.10.2018, con il quale è stata disposta l'esecuzione della richiesta di notifica di citazione per l'udienza del 10 settembre 2018, proveniente dalle autorità giudiziaria indiana e formulata nel procedimento penale a carico, tra l'altro, degli odierni ricorrenti ; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa, la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 0175598 del 7.9.2018, conosciuta in quanto depositata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 2.10.2018, con la quale il Ministero ha trasmesso al Ministero degli Affari Esteri “per il successivo inoltro all'Autorità Estera richiedente, la documentazione relativa all'esecuzione della richiesta in oggetto, qui inviata dalla Procura della Repubblica di Milano”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Ministero della giustizia ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità indiana per la notificazione di un atto con il quale essi, imputati in un procedimento penale dinanzi a quella autorità giudiziaria straniera, sono stati invitati a comparire a un’udienza da tenersi presso il Tribunale di Nuova Delhi in data 10 settembre 2018.
Il procedimento penale indiano, evidenziano i ricorrenti, ha ad oggetto la medesima vicenda già valutata nel corso di un processo penale che si è tenuto in Italia e in relazione al quale, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, era stata pronunciata, dalla competente Corte d’appello, sentenza di assoluzione “ perché il fatto non sussiste ”.
L’atto gravato, rappresentano ancora i ricorrenti, fa seguito a precedente determinazione del medesimo tenore relativa a un’udienza da tenersi il 30 maggio 2018, da essi già impugnato con autonomo ricorso.
Rilevato come la Repubblica indiana abbia partecipato al processo penale celebrato in Italia perché costituita quale parte civile e ritenuto, in assenza di comunicazione dell’atto, che questo abbia il medesimo contenuto di quello in precedenza impugnato, i ricorrenti articolano i seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 723, co. 5, c.p.p. e, così, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 prot. 7 della Convenzione Edu. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi sul giusto procedimento di cui alla legge n. 241/1990.
I ricorrenti ritengono che anche la nuova determinazione del Ministero della giustizia di accoglimento della rogatoria passiva sarebbe illegittima perché assunta in contrasto con le previsioni dell’art. 723 c.p.p., il quale individua i presupposti e le condizioni per l’esercizio dei poteri del Ministro della giustizia in relazione alle domande di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera.
La chiara violazione del principio del ne bis in idem , concretizzata dalla richiesta di sottoporre nuovamente a processo e per i medesimi fatti gli stessi soggetti, avrebbe imposto, a giudizio dei ricorrenti, l’adozione, da parte del Ministero, di un provvedimento di reiezione della richiesta delle autorità indiane.
In tal senso deporrebbe il comma 5 dell’art. 723 c.p.p., che stabilisce che il Ministro “ non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano ”.
In proposito i ricorrenti osservano come il principio del ne bis in idem , sia sicuramente ascrivibile ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
La disposta attivazione del presupposto per l’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria da parte del Ministero integrerebbe, a giudizio dei ricorrenti, anche una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’erronea determinazione ministeriale, poi, sarebbe frutto di un’istruttoria carente nel corso della quale non vi è stato alcun coinvolgimento dei destinatari del provvedimento finale.
Il provvedimento, infine, sarebbe affetto da difetto di motivazione.
Il Ministero della giustizia, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La domanda cautelare è stata rinviata, su istanza di parte, alla fase di merito.
Acquisita conoscenza del contenuto dell’atto, a seguito di produzione documentale della difesa erariale, i ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti avverso il provvedimento già oggetto del ricorso introduttivo, con i quali hanno lamentato:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 723, co. 5, c.p.p. e, così, dei principi