TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-07-01, n. 202413145
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2024
N. 13145/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06388/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6388 del 2021, proposto da Tele Radio Vita Caltagirone Scrl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 16.02.2021 di revoca del diritto d'uso del CH 29 UHF;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusa la nota prot. n. 14982 del 3.3.2021, la nota 5940 del 14.01.2021, la nota prot. n. mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0021080.31-03-2021, la nota del 10.02.2021 del DGTCSI (non conosciuta), le note del Servizio Ispettivo del 30.07.2020 (non conosciuta) e del 15.01.2020 (non conosciute).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di revoca del diritto d'uso del CH 29 UHF nelle province di Catania e Ragusa, esercitato dalla ricorrente mediante gli impianti siti in Caltagirone (CT) e Monte Arcibessi (RG).
2. In particolare:
- con nota del 9 agosto 2019 il Ministero contestava alla ricorrente il mancato esercizio dell’impianto di Caltagirone ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 177/2005, per mancato esercizio dello stesso, con onere di riattivazione nel termine di mesi sei;
- con nota dell’1 aprile 2020 la ricorrente comunicava al Ministero di aver riattivato l’impianto;
- con nota del 21 luglio 2020 l’Ispettorato Territoriale Sicilia accertava la mancata riattivazione dell’impianto di Caltagirone entro il termine di sei mesi e riscontrava l’utilizzo del solo impianto di Monte Arcibessi;
- con provvedimento del 16 febbraio 2021 il Ministero disponeva quindi la revoca del diritto d’uso definitivo sul CH 29 UHF, ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 177/2005, e, con provvedimento del 2 marzo 2021 (in risposta alla richiesta di sospensione della determina adottata, formulata da ricorrente, nella quale si affermava che l’impianto di Caltagirone, salve alcune interruzioni di servizio, era stato riattivato), confermava la determinazione assunta, evidenziando il mancato ripristino dell’impianto principale di Caltagirone fino al mese di gennaio 2021 e la mancata diffusione delle trasmissioni nella provincia di Catania.
3. Avverso tali determinazioni la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
3.1. “ Difetto dell’istruttoria istruttoria - difetto di contraddittorio ”.
Sostiene la ricorrente che l’impianto era stato riattivato nel gennaio del 2020 e che il suo mancato utilizzo accertato dall’Ispettorato Territoriale, segnalato con le note del 30 luglio 2020 e 15 gennaio 2021, sarebbe da attribuirsi a malfunzionamenti temporanei.
Il Ministero avrebbe dovuto coinvolgere l’interessata durante le