TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-02-17, n. 201100143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-02-17, n. 201100143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100143
Data del deposito : 17 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00486/2007 REG.RIC.

N. 00143/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2007, proposto da:
Area Urbana Societa' Cooperativa Edilizia Arl, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M P in Cagliari, via Cavalcanti 9;

contro

Comune di Quartucciu, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.76;

nei confronti di

Cento Societa' Cooperativa, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

1) della deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 09.02.2007, avente ad oggetto: “variante al piano di zona “Le Serre” – traslazione volumi connessi – adozione definitiva”, con la quale il Consiglio Comunale di Quartucciu ha adottato in via definitiva, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89, la variante di traslazione dei volumi connessi ad un’area “S”, qualora tale variante si ritesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi;

2) degli elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 09.02.2007: “Tav. 1 Stato Attuale;
Tav. 2 Situazione di variante al piano attuativo;
tav. 3 Individuazione lotti per la realizzazione dei servizi connessi alla residenza, qualora la loro formulazione si ritenesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi;

3) della deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 03.07.2003 avente ad oggetto: “variante al Piano Attuativo ex art 51 L. 865/71 “Le Serre” Località Su Idanu, accorpamento aree “S” e traslazione aree per servizi connessi – adozione ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89”, qualora tale variante si ritesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi;

4) degli elaborati allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 03.07.2003: relazione tecnica;
Tav. n.1 – Situazione attuale zonizzazione (scala 1:1000);
Tav. n. 2 – Situazione di Variante zonizzazione (scala 1:1000);
Tav. n. 3 – Individuazione lotti per la realizzazione dei servizi connessi alla residenza, qualora la loro formulazione si ritenesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartucciu;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.

La cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa “Cento” e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha presentato al Comune di Quartucciu, nel febbraio del 1991, un programma di edilizia economico – popolare ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971.

Il Comune di Quartucciu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.1993 - visto il programma presentato dalle tre cooperative di cui sopra e considerato che con il PUC (approvato con deliberazione n. 32 del 20.04.1993) è stata destinata a zona omogenea “C” espansione sottozona “C4” l’area ex Serre d’Atri in Quartucciu - ha localizzato, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971, un programma integrato di edilizia economico-popolare per la costruzione di complessivi 428 alloggi e servizi annessi nella suddetta area, di circa 47.000 mq.

Con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha attribuito un diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento di edilizia economico-popolare e servizi annessi, alla Società Cooperativa Area Urbana, alla Cooperativa Cento e alla CSC Costruzioni.

Sempre con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo integrato unitario dell’intera area oggetto dell’intervento, nonché lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti promotori dell’intervento ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971, dichiarando altresì la pubblica utilità dell’opera e stabilendo il termine per l’inizio dei lavori.

Con successiva deliberazione n. 25 del 27.05.1994 il Consiglio Comunale di Quartucciu ha poi approvato un nuovo schema di convenzione per l’intervento di edilizia economico – popolare nell’area ex Serre D’Atri, in sostituzione di quello approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 34 del 29.04.1993.

Con successiva deliberazione n. 17 del 20.03.1996 il Consiglio Comunale di Quartucciu, dopo aver dato atto che l’approvazione del nuovo PUC con deliberazione n. 37 del 04.08.1995 ha prodotto alcune limitate variazioni al perimetro dell’intervento ex Serre D’Atri, che non inficiano la volumetria, così come non modificano le aree per i servizi pubblici, ma incidono modificando parte della zona “C4” in zona “B4”, parte della zona “B4” in zona “C1” e parte della zona “C4” in zona “C1”, ha deliberato di confermare la localizzazione dell’intervento di edilizia economico – popolare e di autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971.

In data 13.09.1996 la cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa “Cento” e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha stipulato, con atto a rogito Notaio G S C (Rep. 43056, Volume 11540, registrato a Cagliari il 30.09.1996), una convenzione con il Comune di Quartucciu, in forza della quale il Comune di Quartucciu ha concesso alle tre Cooperative, che hanno accettato, il diritto di costruire e mantenere, sui terreni ivi indicati, rispettivamente n. 133, n. 132 e n. 164 alloggi di tipo economico – popolare e relativi servizi annessi alla residenza.

Con successiva convenzione del 14.12.2000, sempre a rogito Notaio G S C (Rep. 53179, Volume 15315), le medesime parti, a integrazione degli impegni già assunti con la convenzione stipulata in data 13.09.1996, hanno statuito l’impegno degli assegnatari, tra cui la cooperativa ricorrente, di ultimare i lavori di sistemazione della via Nazionale in Quartucciu (fino alla concorrenza di £ 1.500.000.000), di realizzare la bitumazione delle strade del centro abitato (per un importo complessivo di £ 1.000.000.000), di realizzare la copertura del canale “Is Curgianus” (fino alla concorrenza di £ 2.500.000.000) e di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria (per un importo complessivo di £ 895.000.000).

Gli alloggi previsti i convenzione sono stati completati e anche trasferiti ai soci con atto di assegnazione. Nelle more del completamento degli ulteriori interventi edilizi l’amministrazione comunale ha manifestato ai soggetti assegnatari la volontà di disporre di un intero isolato da utilizzare in maniera ottimale e razionale per la realizzazione dei servizi pubblici, in ampliamento all’area destinata ai servizi pubblici adiacente la via Rosselli, ed in particolare per la realizzazione in tale sito di un parco cittadino. Il Comune di Quartucciu ha pertanto richiesto alla cooperativa ricorrente e agli altri soggetti interessati all’intervento il consenso alla traslazione dell’area ove dovevano essere realizzati i servizi annessi con la residenza ad altre aree destinate a servizi pubblici.

La cooperativa Area Urbana, unitamente agli altri soggetti che hanno attuato l’intervento, si è resa disponibile alla traslazione dell’area destinata ai servizi connessi alla residenza (di mq. 12.072), precedentemente ubicata al foglio 10 mappali 1510 e 1547, ad altra area, della medesima dimensione, posizionata al confine con il territorio del Comune di Selargius (mappali 1536 e 1512 parte).

A seguito del consenso alla traslazione manifestato dai soggetti attuatori dell’intervento, nei termini di cui sopra, il Consiglio Comunale di Quartucciu, con deliberazione n. 13 del 03.07.2003, impugnata con il presente ricorso, ha adottato la variante al Piano Attuativo di localizzazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendo al medesimo Responsabile del Servizio Tecnico il compito di modificare la retinatura delle tavole allegate.

Solo in data 9.2.2007, il Consiglio Comunale di Quartucciu ha adottato in via definitiva la variante al Piano Attuativo, con deliberazione n. 4 del 09.02.2007, anch’essa impugnata con il presente ricorso.

La cooperativa ricorrente ha proposto il presente ricorso, per l’ipotesi in cui la variante al Piano attuativo, deliberata in via definitiva in data 09.02.2007, si ritesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi, facendo valere le seguenti censure:

- violazione dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865;
violazione della “convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’art. 51 L. 865/71” stipulata in data 13.09.1996 con atto a rogito Notaio G S C (Rep. 43056, Volume 11540);
violazione degli artt.20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45;
eccesso di potere per illogicità manifesta;
contraddittorietà e perplessità della motivazione;
violazione del generale principio dell’affidamento;
carenza di motivazione;
violazione dell’art. 3 della legge 7 agoato 1990 n. 241.

Il Comune di Quartucciu ha dedotto l’inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, il rigetto siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la società Cooperativa Area Urbana impugna la deliberazione n. 4 del 9.2.2007, con la quale il Consiglio comunale di Quartucciu ha approvato una variante al piano di zona “Le Serre”, disponendo la traslazione dei volumi connessi alla residenza.

La delibera, dopo aver richiamato la delibera di adozione, n. 13 del 2003 parimenti impugnata, avente ad oggetto “accorpamento aree S e traslazione aree S per la realizzazione di volumi connessi”, ha precisato che l’adozione ha riguardato “la mera traslazione dell’ubicazione dei volumi connessi poiché le aree interessate permangono nella destinazione originaria di aree S”.

La ricorrente ritiene illegittima la delibera perché la traslazione non riguarda due aree in precedenza destinate a servizi pubblici, bensì la traslazione di un’area C destinata a servizi connessi alla residenza, nella quale la ricorrente aveva diritto di realizzare il 30% della volumetria totale, in area S destinata a servizi pubblici.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune.

Con la prima eccezione ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che le delibere impugnate non hanno alcuna incidenza nella sfera giuridica della ricorrente.

L’eccezione non può essere condivisa in quanto la delibera di approvazione della variante, nel disporre la traslazione di volumi, ha mutato la destinazione del lotto destinato a servizi connessi da “C” a zona “S”.

Con ulteriore eccezione la difesa del Comune deduce la tardività dell’impugnazione della delibera di adozione, n. 13 del 3.7. 2003, e relativi allegati.

L’eccezione non può essere accolta.La difesa del Comune non fornisce alcuna prova né alcuna argomentazione a sostegno della dedotta eccezione.

Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito.

Con la prima censura si deduce la violazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, stipulata in data 13.9.1996.

Sostiene la ricorrente che l’articolo 3 della convenzione prevede la concessione in suo favore delle aree per costruire e mantenere n. 133 alloggi e relativi servizi annessi alla residenza,sui mappali specificamente indicati in convenzione (comma 1°), nonché per quanto riguarda i servizi annessi alla residenza l’assegnazione di una quota del 30% di ulteriori aree, oltre quelle per la realizzazione degli alloggi, costituenti il lotto AV (formato dai mappali 1411 sub h e 1415 sub o) della superficie complessiva di mq 12.072. La variante, afferma la ricorrente, in violazione della convenzione, ha disposto la traslazione dei volumi connessi alla residenza in area destinata a servizi pubblici, con ciò precludendo la realizzazione da parte sua dei volumi per i servizi connessi.

La difesa del Comune replica alla censura richiamando la relazione dell’ing. M del 1995.

La censura è fondata.

Va innanzi tutto rilevato che la relazione dell’Ing. M non assume alcuna incidenza sulla presente controversia, non essendo richiamata dalla delibera di approvazione della variante.

Nella planimetria allegata alla convenzione di lottizzazione sotto la lettera H sono indicate le aree, colorate in giallo, per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e le aree contornate “in colorazione rossa …oggetto della concessione in diritto di superficie compresi i servizi annessi alla residenza”.

Tra queste ultime aree vi è il lotto AV oggetto della traslazione.

La traslazione dei volumi, operata con la variante approvata con la delibera del 2007, appare illegittima, come osservato dalla cooperativa ricorrente, nella parte in cui modifica la destinazione dell’area, da zona C edificabile a zona S servizi pubblici, sia perché in contrasto con la convenzione di lottizzazione e sia perché in contrasto con il decreto Floris, D.A. 2266/83, che prevede la dotazione minima per servizi connessi alla residenza, nella misura di 20 mc ad abitante (art. 4 comma 2).

Tale misura minima per servizi connessi viene raggiunta, come affermato dalla ricorrente e non contestato dal Comune, solo con il mantenimento della volumetria dell’area oggetto di traslazione. Di contro non viene meno la dotazione minima di spazi per servizi pubblici prevista nella misura di 18 mq per abitante dall’articolo 6 del decreto Floris.

La difesa del Comune sostiene che la riportata previsione contenuta nella convenzione, sarebbe in contrasto con la bozza di convenzione approvata dal Consiglio comunale che indicherebbe come zona destinata a servizi il lotto oggetto della traslazione. Sostiene pertanto che ai sensi dell’articolo 1419 comma 2° del cod. civ. le clausole difformi della convenzione sono sostituite di diritto da quelle previste nello schema di convenzione.

La tesi del Comune appare erronea sotto due profili.

La sostituzione automatica di clausole, anche ove fosse corretta la prospettazione in fatto del Comune, non porterebbe al risultato indicato dallo stesso (inserimento di una clausola dello schema di convenzione) ma piuttosto l’inserimento delle clausole legali dettate dalle riportate disposizioni del decreto Floris che hanno natura vincolante nella predisposizione dei piani attuativi.

In secondo luogo la tesi del Comune (circa una mera traslazione di volumi tra aree destinate a servizi pubblici) appare non coerente con la finalità della variante: se le aree erano entrambe destinate a servizi, non sarebbe stata necessaria alcuna traslazione di volumi, atteso le aree destinate a servizi hanno identica potenzialità edificatoria e quindi non avrebbe senso una traslazione di volumi tra aree con identica destinazione.

La variante impugnata ha invece disposto una modifica della destinazione del lotto AV, da zona C a zona S, che appare illegittima per le ragioni prima esposte.

La traslazione non può che essere considerata nel senso indicato in ricorso, ossia come spostamento dell’area destinata a servizi connessi in altra area del piano attuativo, ma con il mantenimento della originaria destinazione a servizi connessi, come tale utilizzabile dal concessionario secondo le destinazioni indicate in via esemplificativa dall’articolo 4 del decreto Floris: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde.

Anche l’ulteriore censura di violazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, appare fondata.

Come risulta dalle tavole allegate alla delibera di adozione, la delibera di approvazione ha avuto un contenuto diverso da quello approvato in sede di adozione.

Solo nella delibera di approvazione il lotto in questione viene indicato come zona “S” servizi publici, mentre in sede di adozione il lotto aveva una retinatura del tutto diversa e destinazione a servizi connessi .

La domanda di annullamento della delibera di approvazione della variante va pertanto accolta, e disposto il suo annullamento nella parte in cui il lotto traslato non mantiene la originaria destinazione a servizi connessi.

La domanda di annullamento della delibera di adozione della variante va invece dichiarata inammissibile non avendo autonoma portate lesiva, nei confronti della ricorrente, rispetto alla delibera di approvazione.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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