TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-11-21, n. 202207212

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-11-21, n. 202207212
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207212
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2022

N. 07212/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04272/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2017, proposto da
L D M, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

dell'atto della Questura di Napoli – Ufficio Amministrativo contabile-Area 1 Stipendi, Sezione Indennità accessorie del 2 agosto 2017, con il quale si nega al ricorrente il beneficio dell'emolumento di indennità in trascinamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 novembre 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame, notificato il 18 ottobre e depositato il 31 ottobre 2017, il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, chiede che, previo annullamento della nota 2 agosto 2017 che gliel’ha negato, la sezione accerti il suo diritto a percepire l’indennità cd. “di trascinamento” per il periodo 2004-2009.

In concreto il ricorrente: a) è ispettore capo della Polizia di Stato incardinato nella squadra nautica- U.P.C. della questura di Napoli e, in quanto tale, beneficiava della indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, pilotaggio e imbarco (indennità originariamente prevista a favore del personale militare dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successivamente estesa anche al personale delle forze di polizia impiegato in compiti analoghi);
b) nel periodo 2004-2009 egli era collocato in “distacco sindacale” in connessione alla sua qualità di segretario generale per la provincia di Napoli del SIULP e quindi, non svolgendo attività operativa, la corresponsione dell’indennità in questione era sospesa;
c) con istanza del 4 maggio 2017 chiedeva che gli fosse riconosciuta (o meglio chiedeva chiarimenti in ordine alla mancata corresponsione della) l’indennità di trascinamento;
d) con l’atto impugnato l’amministrazione chiariva al ricorrente che egli non avrebbe avuto titolo all’indennità di trascinamento in quanto tale indennità in base alle vigenti circolari del 1 febbraio 2000 e del 20 luglio 1998 spetta esclusivamente al personale che già beneficiario di esse (nella fattispecie dell’indennità di imbarco) sia restituito ai “servizi ordinari” e non abbia più titolo al godimento delle suddette indennità. Nel caso del ricorrente la sospensione dell’indennità di imbarco non derivava da “restituzione ai servizi ordinari” ma dal suo distacco sindacale.

Di qui il ricorso con il quale il ricorrente rivendica il diritto all’indennità sostenendo che la vigente normativa non contemplerebbe il suo caso (perdita del diritto a beneficiare dell’indennità di imbarco per distacco sindacale) e andrebbe allora interpretata in modo estensivo, dato che, in caso contrario, si creerebbe una discriminazione tra coloro che passando “ai servizi ordinari” e dunque disimbarcati (non più appartenenti alla Squadra Nautica) continuano a fruirne in misura ridotta (sotto forma di trascinamento) e colui “ che, pur rimanendo in forza di tale Squadra, viene comunque appiedato (a così dire) per un limitato periodo in qualità di distaccato sindacale. Questi ultimi finiscono per non vedersi attribuita l’indennità nella intera misura prevista e percepita allorchè svolgono il servizio sui natanti e non percepirla più, neanche in misura ridotta, quando per ragioni sindacali sbarca e non chiede di essere restituito ai servizi civili (anche perché non in condizione di svolgerli in quanto distaccato) né restituito autoritativamente. Una tale impostazione sembra non trovare un appiglio logico in special modo ove si pone l’attenzione sul fatto che, nella specie, potrebbe far intendere che si voglia colpire il sindacalista distaccato con una situazione di maggiore disagio, ma ciò non è in alcun modo pensabile qualora si ricordi, come autorevolmente scolpito nel DPR 18/6/2002 n. 164, che i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I detti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità e per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni ” (così letteralmente il ricorso).

L’amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.

Va premesso che nel proprio rapporto l’amministrazione – oltre a difendere la legittimità del proprio operato alla luce delle circolari invocate nell’atto di diniego impugnato - eccepisce la prescrizione del diritto del ricorrente non risultando che egli lo abbia rivendicato, così interrompendo la prescrizione quinquennale, prima della istanza presentata il 4 maggio 2017.

L’eccezione non può essere presa in considerazione dato che costituisce giurisprudenza pacifica che la prescrizione debba essere eccepita dalla difesa dell’amministrazione nei propri atti difensivi e che quindi essa non sia validamente eccepita ove sollevata nella relazione o rapporto depositato dagli uffici dell’amministrazione (in questo senso Consiglio di Stato, sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 488).

Nel merito il ricorso è infondato.

A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla genericità del ricorso (che non menziona alcuna specifica violazione delle norme disciplinanti l’erogazione del beneficio richiesto che non sono neppure incidentalmente citate) la pretesa del ricorrente risulta infondata.

Occorre premettere che il cd. trascinamento è una maggiorazione della retribuzione – da calcolarsi sull’indennità di impiego operativo – riconosciuta al personale che, per effetto di un mutamento di impiego, venga a subire un decremento del trattamento economico. In sostanza essa svolge una funzione perequativa attenuando la perdita economica derivante dalla perdita dell’indennità di impiego.

Ciò premesso, la pretesa del ricorrente di ottenere il trascinamento in corrispondenza del suo distacco sindacale è infondata in quanto non solo non trova supporto nella disciplina che lo regola – la quale lo limita, come correttamente indicato dalla circolare 1 febbraio 2000, ai soli casi di restituzione ai servizi ordinari che comporti la perdita del beneficio – ma anche e soprattutto nella disciplina del distacco sindacale che è chiara nello stabilire che il dipendente che viene collocato in posizione di distacco per incarico sindacale ha titolo al mantenimento del trattamento economico in godimento decurtato dalle indennità che presuppongono l’effettivo svolgimento del servizio (articolo 31, comma 6, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164);
è quindi alla luce di questa disposizione che correttamente al ricorrente – cui, al momento del suo distacco sindacale, è stata sospesa la corresponsione dell’indennità di imbarco (che chiaramente presuppone la prestazione del servizio) – è stato riconosciuto il solo stipendio in godimento senza maggiorazioni (tantomeno a titolo di “trascinamento dell’indennità di imbarco”);
è chiaro infatti che l’attribuzione del trascinamento in luogo dell’indennità di imbarco (alla quale oltretutto il ricorrente avrebbe avuto titolo una volta cessato il distacco e restituito ai suoi normali compiti) non solo non avrebbe trovato copertura nella disciplina del trascinamento (che l’indennità perequativa di trascinamento contempla nel caso di destinazione a nuovo impiego non comportante indennità o comportante una indennità di importo minore rispetto a quella in godimento nella precedente posizione) ma si sarebbe posta in contrasto con lo stesso articolo 31, comma 6, invocato dal ricorrente risolvendosi nel riconoscimento al dipendente in posizione di distacco di un nuovo emolumento che si sarebbe aggiunto a quello in godimento al momento del distacco stesso al netto delle indennità e compensi presupponenti l’effettivo svolgimento della prestazione, unico spettante in base a tale disposizione.

Il ricorso va dunque respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate non avendo l’amministrazione svolto attività difensive oltre al deposito di documentazione.

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