TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202301374
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 01374/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Lo Voi, Maria Beatrice Miceli, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
contro
Comune di Palermo - Area dello Sviluppo Economico Servizio Suap- , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, datata 15 dicembre 2021 e notificata il 23 dicembre 2021, con cui il Comune di Palermo – Area dello Sviluppo Economico – Servizio SUAP ha comunicato la “ Revoca dell'Autorizzazione Unica n. -OMISSIS- del 13/04/2015 (invero 2005, ndr), intestata al Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, per l'attività di somministrazione alimenti e bevande “tip. C” – denominato “-OMISSIS-” sita in Piazza -OMISSIS- – Palermo ”;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comando di Polizia Municipale – Staff del Vice Comandante – U.O. Controllo Attività Produttive ed Artigianali/Antifrodi prot. n. -OMISSIS-del 23 novembre 2021, citata nel provvedimento impugnato sub a) e conosciuta dal ricorrente solo in data 17 febbraio 2022, a seguito di evasione di richiesta di accesso agli atti;
c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS-datata 4 agosto 2021 di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica;
d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota della Questura di Palermo – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, prot. n. -OMISSIS- del 29 giugno 2021, richiamata nella nota di avvio (sub c) ma conosciuta dal ricorrente solo in data 17 febbraio 2022, a seguito di evasione di richiesta di accesso agli atti;
e) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio al ricorrente e da questi allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- di rigetto della domanda cautelare, riformata in appello dal C.G.A. con ordinanza n. -OMISSIS-;
Vista la memoria di parte ricorrente del 16/02/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente insorge avverso il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione comunale di Palermo ha revocato l’autorizzazione unica per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sul presupposto che il locale in cui essa viene svolta “… non ha le caratteristiche della Sorvegliabilità …”.
Parte ricorrente premette:
-di essere titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con intrattenimento musicale, giusta autorizzazione n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Palermo in data 13 aprile 2005; attività svolta nei locali siti in Palermo, piazza -OMISSIS-, con altro ingresso nella via -OMISSIS-;
-di aver ricevuto, in data 24/8/2021, la nota prot. -OMISSIS- del 4/8/2021 con la quale l’ufficio comunale, richiamata la segnalazione della Questura di Palermo – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dava notizia dell’avvio del procedimento per la revoca dell’autorizzazione unica prot.-OMISSIS-/2005 tenuto conto che “ Il locale … non ha le caratteristiche della sorvegliabilità ”;
-di aver quindi presentato le proprie controdeduzioni;
-che con il provvedimento conclusivo oggetto di ricorso l’amministrazione ha tuttavia revocato in via definitiva l’autorizzazione unica.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, CO. 1 DELLA LEGGE N. 287/1991 E DELL’ART. 19, CO. 3 DEL D.LGS. N.