TAR Roma, sez. IV, decreto cautelare 2024-08-30, n. 202403844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, decreto cautelare 2024-08-30, n. 202403844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403844
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 07888/2024 REG.RIC.

N. 03844/2024 REG.PROV.CAU.

N. 07888/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7888 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati L M e P C, con domicilio eletto lo studio dell’avvocato L M in Roma, alla Via Eustachio Manfredi n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato S D C, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Aureliana n. 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Parchi Global Services S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
- Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, non costituito in giudizio;
- Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. SDP_2024_0006244_U del 24 maggio 2024, denominato “ Richiesta d’offerta n. 62 A24/A25 servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze anno 2024-2025 ”, conosciuto dalla ricorrente il successivo 6 giugno 2024, con cui Strada dei Parchi S.p.A. (d’ora in avanti, anche “SdP”) ha chiesto a Parchi Global Services S.p.A. (d’ora in avanti, anche “PGS”) di produrre la documentazione richiamata nel suddetto provvedimento, ivi compresa l’offerta, entro e non oltre il 30 giugno 2024. per procedere all’affidamento di tale servizio;

= di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, se e in quanto lesivo e anche se non conosciuto, tra cui lo schema della Lettera di Affidamento, il Capitolato Tecnico, il D.U.V.R.I. e l’Elenco Prezzi Unitari, nonché la Nota SdP prot. 0005137_U del 2 maggio 2024;

nonché per la declaratoria

di inefficacia della lettera di affidamento e/o del contratto ove nelle more perfezionati e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente,

e per l’accertamento

dell’obbligo di procedere all’affidamento del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara a mezzo di procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante

quanto ai motivi aggiunti presentati il 29 agosto 2024:

- del – non conosciuto – provvedimento di aggiudicazione del richiamato servizio datato 29 agosto 2024 in favore di Parchi Global Services S.p.A.;

nonché per la declaratoria

di inefficacia della lettera di affidamento e/o del contratto ove nelle more perfezionati e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente,

e per l’accertamento

dell’obbligo di procedere all’affidamento del servizio relativo alle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara a mezzo di procedura concorrenziale a evidenza pubblica, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure – se e per quanto di competenza - da parte del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, oppure ancora da parte di Strada dei Parchi S.p.A., nella qualità però di delegata del Ministero dei Trasporti, oppure del Commissario straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, oppure del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a seconda di quale sarà quella delle richiamate Autorità cui spettano le funzioni di stazione appaltante.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., con i motivi aggiunti sopra indicati;

Preso atto che parte ricorrente ha, con tale mezzo di tutela, gravato l’aggiudicazione disposta in favore di Parchi Global Service, paventando la presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, peraltro genericamente dedotto;

Rammentato come il comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante Codice dei Contratti pubblici) preveda che, “se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”;

Pertanto escluso che, nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, possa addivenirsi alla stipula del contratto, in virtù dell’operatività del c.d. stand still “processuale”;

Per l’effetto, esclusa l’immanenza di un pregiudizio avente carattere di gravità ed irreparabilità;


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