TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300315
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 00315/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00610/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Cepelli, Claudia Melillo e Paola Zanotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’avv. Claudia Melillo in Milano, via Madre Cabrini, 9;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS-, Settore ambiente, energia, manutenzione cimiteri Ufficio Controlli Edilizi del -OMISSIS-, che impone la restituzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione e rimozione delle opere abusivamente edificate, a pena di acquisizione al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime,

- nonché delle comunicazioni della Polizia Locale trasmesse il 5.10.2021 e il 10.12.2021, nonché dei verbali di sopralluogo della Polizia Locale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11/7/2022:

ulteriori deduzioni in diritto avverso il verbale di ispezione del 6.07.2021;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2/8/2022:

ulteriori deduzioni in diritto avverso i) la comunicazione di Violazione urbanistica del 30.09.2021; ii) il Verbale di Ispezione del 8.11.2021; iii) la integrazione comunicazione di violazione urbanistica del 3.12.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ordinanza del 23.2.2022 a firma del competente Dirigente, il Comune di -OMISSIS- ingiungeva alla -OMISSIS- e alla -OMISSIS- di -OMISSIS- - quali proprietarie a titolo individuale o comproprietarie - di provvedere alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione e rimozione delle opere abusive che sarebbero state realizzate nel compendio immobiliare sito fra -OMISSIS-.

Contro la citata ordinanza era proposto il ricorso principale, con domanda di sospensiva, affidato a sei distinti motivi.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza in camera di consiglio del 27.4.2022 l’istanza cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-.

In seguito le società esponenti presentavano un’istanza di accesso agli atti in corso di causa, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del c.p.a.

All’esito all’udienza camerale del 7.6.2022, fissata ai sensi degli articoli 87 e 116 del c.p.a., l’istanza di cui sopra era in parte accolta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, mentre per la restante parte era dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A fronte dell’ostensione dei nuovi documenti da parte dell’Amministrazione, la sola società -OMISSIS- depositava due ricorsi per motivi aggiunti rispettivamente in data 11.7.2022 ed in data 2.8.2022.

La società -OMISSIS- revocava invece il mandato professionale che aveva rilasciato agli avvocati Zanotti, Cepelli e Melillo (la revoca appare irrilevante ai fini della decisione, stante l’art. 85 del c.p.c. applicabile al giudizio amministrativo in forza della generale previsione dell’art. 39 del c.p.a.).

Alla pubblica udienza del 24.1.2023 la causa era discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con l’ordinanza gravata in via principale (cfr. il doc. 1 delle ricorrenti) il Comune di -OMISSIS- ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive realizzate in un compendio immobiliare di proprietà delle società esponenti e sito fra via -OMISSIS- e via -OMISSIS-.

Attualmente nell’immobile è svolta attività di carattere commerciale, direzionale e terziario e – almeno a detta dell’Amministrazione – sono state realizzate opere abusive di varia natura, finalizzate all’esercizio del commercio, quali ad esempio la modifica di prospetto, l’apertura di ingressi ai locali ad uso esposizione, oltre a modifiche distributive degli spazi interni attraverso la posa di pannelli di cartongesso, la creazione di controsoffitti e la posa di pannelli di vetro.

Si tratterebbe di interventi che – posti in essere nel corso del tempo – avrebbero trasformato senza alcun titolo edilizio un capannone avente destinazione industriale in un’area di vendita al dettaglio, con funzione quindi commerciale e non più produttiva.

La questione fondamentale posta all’attenzione del Collegio è quella dell’individuazione del momento dell’avvenuto cambio d’uso da industriale a commerciale/terziario, giacché la tesi difensiva delle società esponenti è che lo stabile sia stato sempre utilizzato quale immobile commerciale oppure che il cambio d’uso da industriale a commerciale sia avvenuto in un tempo nel quale la legislazione urbanistica non richiedeva alcun titolo edilizio per tale mutamento.

La definizione del gravame impone di conseguenza la valutazione dell’originaria destinazione d’uso del compendio e delle successive modifiche intervenute all’interno dello stesso, alla luce della copiosa documentazione versata in giudizio dalle parti, soprattutto da quella resistente.

L’immobile di cui è causa fu edificato nel 1960 e la licenza edilizia ad esso relativa (n. -OMISSIS-0) aveva ad oggetto una costruzione “ad uso industriale” (cfr. il doc. 10 delle ricorrenti e il doc. 20 del resistente).

Anche la successiva licenza di occupazione n. -OMISSIS- ribadiva il carattere industriale dell’edificazione (cfr. il doc. 21 del resistente).

Nello stabile erano previsti anche una portineria, degli uffici ed il magazzino, sempre però nell’ambito di un’attività industriale.

Anche le planimetrie e gli elaborati tecnici allegati alla licenza del 1960 riguardano un edificio industriale ed in una di queste si parla di “magazzino” e di “tessuti” a conferma di un’attività produttiva e non di vendita al pubblico di prodotti finiti (cfr. i documenti da 23 a 25 del resistente ed in particolare il doc. 23).

Le successive licenze edilizie rilasciate nel 1968 erano riferibili ad un’attività di carattere produttivo/industriale, certamente compatibile con l’esistenza di un magazzino con funzione di deposito di tessuti, confezioni o modelli o al limite anche di merce destinata tutt’al più alla vendita all’ingrosso, senza alcun accesso di pubblico ai locali (cfr.-OMISSIS-).

Solo con autorizzazione edilizia n.-OMISSIS- erano realizzate due vetrine su via -OMISSIS- e con successiva autorizzazione n. 11/1990 erano realizzate tre vetrine ed un servizio igienico (cfr. i documenti 39 e 45 del resistente).

Se si ha riguardo alla documentazione fotografia del 1989, prima della realizzazione delle vetrine, l’immagine è quella di un immobile di carattere industriale/produttivo (cfr. il doc. 41 del resistente).

In ogni caso nessun titolo era rilasciato per il formale cambio di destinazione d’uso, che era quindi ancora quella industriale della licenza edilizia del 1960.

Il primo titolo autorizzativo di un’attività commerciale di cui vi è idonea prova documentale risale al 1986, allorché il sig. -OMISSIS- otteneva il trasferimento della propria licenza di vendita al dettaglio da via -OMISSIS- alle vie -OMISSIS-/-OMISSIS- (cfr. i documenti 61 e 62 del resistente).

La suindicata licenza commerciale era poi volturata alla fine del 1986 a favore del sig.-OMISSIS- (cfr. i documenti da 63 a 65 del resistente).

Un’ulteriore licenza commerciale intestata alla signora -OMISSIS- era dapprima trasferita nel compendio di cui è causa e poi volturata a favore del sig. -OMISSIS- negli anni 1987-1988 (cfr. i documenti da 68 a 72 del resistente).

Di conseguenza, non vi è prova di un’attività di commercio e/o vendita nel compendio prima dell’anno 1986, allorché venne per così dire trasferita la licenza commerciale del sig. -OMISSIS-, rilasciata in origine per via -OMISSIS-.

Le esponenti producono una planimetria del 1967 che fa riferimento ad un “fabbricato commerciale” (cfr. il doc. 9 delle ricorrenti); tuttavia si tratta di un documento redatto da un tecnico di parte e relativo all’ottenimento di un titolo edilizio per un edificio residenziale di cinque piani vicino a quello di cui è causa.

La qualificazione attribuita all’immobile delle società istanti in tale elaborato non può quindi assumere rilievo decisivo.

I pur abili difensori delle ricorrenti evidenziano poi che gli allegati tecnici alla licenza edilizia del 1960, relativi alle caratteristiche della fossa settica e all’allacciamento in fognatura, sarebbero indici dell’esistenza di un’attività commerciale e non industriale (cfr. ancora il doc. 10 delle ricorrenti).

Tuttavia, come del resto evidenziato dal Comune nel corso del procedimento con propria nota del 17.11.2020 (cfr. il doc. 15 del resistente), le opere di cui sopra sono caratteristiche di uno stabile di ampie dimensioni nel quale vi è presenza umana, ma non sono manifestazione di una specifica destinazione d’uso.

Le esponenti depositano anche la copia parziale di una licenza edilizia al dettaglio avente n. -OMISSIS- (cfr. il doc. 11 delle ricorrenti); tuttavia si tratta della già menzionata licenza del sig. -OMISSIS-

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