TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2023-04-26, n. 202307172
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 07172/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03516/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3516 del 2023, proposto da:
N C, rappresentata e difesa dall'avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sava 40;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G B, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CH/2821/2022 del 24/11/2022 e Numero Protocollo CH/192364/2022 del 24/11/2022 avente ad OGGETTO: acquisizione di diritto delle aree site in Via Birgi Vecchi n. 67/69 oggetto di un intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione di Roma Capitale nel possesso delle suddette aree e manufatti (art. 15, commi 2 e 3 Legge Regione Lazio n. 15/2008).
- Della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CH/2822/2022 del 24/11/2022 e Numero Protocollo CH/192369/2022 del 24/11/2022 avente ad OGGETTO: ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (art. 15, comma 3 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15)
- di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di avere acquistato con atto notarile del 17 gennaio 2018, racc. 4948 rep. 7147, registrato il 28 gennaio 2018, un terreno - meglio catastalmente descritto in atti - della superficie complessiva di circa 1.000 mq, sul quale insistono manufatti (variamente meglio descritti pure in atti) di edificazione risalente a prima del 2003 e realizzati senza titolo.
Precisa che il terreno, in forza del PRG di Roma Capitale del 2008, ricade nella seguente classificazione di zona: “ Città da ristrutturare: individuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare ” ;Toponimo 8.9 Finocchio/Via di Vermicino;evidenzia che il terreno sarebbe di prossima edificabilità, essendo state approvati i piani di Colli della Valentina, Fosso dell’Osa – Via Polense km 18, Fosso San Giuliano – Via Polense km 20, Finocchio – Valle della Morte e Fosso San Giuliano 2, tutte nell’area del Municipio VI (ex VIII);che, in prossimità dell’area è stato adottato il progetto di “Centralità locale Finocchio” il quale, inserito all’interno di un Programma Integrato (PRINT), conferma la volontà dell’amministrazione di dare risposte al problema abitativo attraverso la regolarizzazione di nuclei ex abusivi.
Riferisce quindi che, con determinazione dirigenziale Numero Repertorio CH/2003/2021 del 06/10/2021 e Numero Protocollo CH/154710/2021 del 06/10/2021 avente ad oggetto la “ comunicazione avvio del procedimento ed immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia di Conforti Nunzia, in Via Birgi Vecchi N 67/69” veniva asseritamente accertata l’esecuzione dell’attività urbanistica edilizia meglio elencata in atti (Capannone, manufatto ad uso abitativo di mq 55, tetttoia esterna, piscina interrata, muro di confine per l’intero lotto).
Con la determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CH/2821/2022 del 24/11/2022 e Numero Protocollo CH/192364/2022 del 24/11/2022 avente ad oggetto: “ acquisizione di diritto delle aree site in Via Birgi Vecchi n. 67/69 oggetto di un intervento edilizio illecito, nonché delle opere abusive sulle stesse realizzate. Immissione di Roma Capitale nel possesso delle suddette aree e manufatti (art. 15, commi 2 e 3 Legge Regione Lazio n. 15/2008)” veniva, per l’appunto, stabilita l’immissione di Roma Capitale nel possesso del suddetto unitamente all’area di sedime con conseguente sgombero dell’immobile da persone e cose.
Con il primo motivo lamenta la violazione del legittimo affidamento al mantenimento delle opere, legato alla loro asserita vetustà ed all’inserimento dell’area entro un piano di recupero dell’edilizia abusiva. Sostiene la necessità di una motivazione rafforzata.
Con il secondo motivo, lamenta la “suscettibilità dell’ordine di demolizione emanato ai sensi dell’art. 30, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 di prescriversi, ai sensi dell’art. 173 cod. pen. trattandosi di sanzione accessoria”.
Con il terzo motivo, si duole della violazione dell’art. 15 L.R. 11 Agosto 2008, n. 15 co 5 il quale prevede che non si proceda all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso. L’odierna ricorrente afferma di essere divenuta proprietaria dell’immobile solamente nel 2018, mentre gli abusi edilizi riportati risultano presenti sul terreno almeno venti anni fa, come mostra il rilievo allegato.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso e deduce, in punto di fatto, quanto segue.
Il sopralluogo effettuato in data 30/07/2020, conduceva ad accertare l’esecuzione di opere abusive nell’immobile sito in Roma, in Via Birgi Vecchi n. 67/69, consistenti in: “ 1) capannone di dimensioni approssimative di mt. 12,00 x 11,00, con altezza variabile di mt. 3,00 a 3,50 ca, con tetto a due falde spioventi, con all’interno un soppalco di ca mt. 10,50 x 3,00;2) manufatto ad uso abitativo, a forma di “L” avente altezza variabile da mt. 2,20 a mt. 3,00, di complessivi mq. 55,00 ca, composto da soggiorno angolo cottura, due camere e un bagno;3) tettoia esterna in legno, costruita in aderenza al manufatto ad uso abitativo e poggiante su un muro di confine, anch’essa a forma di “L”, avente dimensioni di ca 34,0;sotto la stessa è stato realizzato un forno barbecue in muratura;4) piscina interrata, attualmente in uso, di mt. Ca 5,00 x 9,00;5) muro di confine per l’intero lotto, con altezza variabile, con due ingressi distinti ai civici n. 67 e 69 ”.
Comunicato l’avvio del procedimento di disciplina edilizia (DD nr. 2203 prot. 154710 del 6.10.2021, notificata il 12.10.2021) e ingiunta la demolizione e rimessione in pristino delle opere e dell’area (DD n. 135 prot. 10906 notificata il 22.02.2022, non impugnata), il verbale del 24.08.2022 constatava l’inottemperanza al provvedimento demolitorio e, pertanto, con la Determinazione CH/2822/2022, prot. CH/192369/2022 del 24.11.2022 veniva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria (per euro 11.225,00) conseguente alla suddetta inottemperanza, nonché (DD n. CH/2821/2022 – prot. CH/192363/2022) l’acquisizione di diritto delle opere abusive al patrimonio di Roma Capitale, unitamente al terreno costituente l’area di sedime.
Su tali basi, l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso quanto alle doglianze relative all’ordinanza di demolizione, non impugnata, né impugnabile;l’infondatezza delle censure inerenti l’irrogazione della sanzione e l’acquisizione al patrimonio, che interviene anche in danno del proprietario non responsabile;la insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della prescrizione all’ordine di demolizione ex art. 173 c.p.
Nella camera di consiglio del 12 aprile 2023, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata, previ gli avvisi di rito come da verbale e rilevata altresì, d’ufficio, la irritualità della proposizione dell’atto introduttivo (mediante copia analogica non asseverata;medesimi rilievi sono evidenziati anche in ordine alla procura).
Il ricorso è inammissibile ed infondato.
La mancata impugnazione dell’ordine di demolizione nr. 135 del 25.01.2022, che entrambe le ordinanze impugnate richiamano quale antecedente causale, rende inammissibili tutte le doglianze rivolte avverso i presupposti sia dell’abusività del manufatto (in particolare, con riferimento alla classificazione di zona volta al recupero degli insediamenti abusivi), sia dell’entità dell’area di sedime che viene acquisita al patrimonio dell’Ente (e che era stata individuata nel predetto ordine, nell’estensione di mq 2290, particella 848 del foglio 1046), come pure quelle con le quali viene fatta valere la estraneità del proprietario non responsabile alla sanzione dell’acquisizione dell’area ex art. 15 comma 3 della LR Lazio n. 15/2008 (parimenti prevista nell’ordinanza di demolizione quale conseguenza dell’inottemperanza).
Queste ultime sono peraltro anche infondate atteso che, per pacifica giurisprudenza, l’ordinanza di demolizione va indirizzata sia al responsabile dell’abuso che al proprietario il quale, anche se non autore materiale dell’opera, è in una relazione di prossimità e disponibilità del bene che gli consente (ed impone) di attivarsi per la rimozione dell’abuso (con le necessarie ed adeguate iniziative che il caso richieda, in assenza delle quali subirà l’effetto ablativo previsto per legge, cfr. ex plurimis e tra le più recenti, Consiglio di Stato , sez. VI , 02/11/2022 , n. 9511;Consiglio di Stato , sez. VI , 27/09/2022 , n. 8319;T.A.R. , Roma , sez. II , 05/04/2022 , n. 3897;T.A.R. , Roma , sez. II , 03/03/2021 , n. 2556;sui presupposti dell’acquisizione dell’area di sedime in conseguenza dell’inottemperanza, vedasi da ultimo anche C.G.A.SICILIA. 10/2/23, n. 70).
In ordine ai presupposti per l’assoggettamento a sanzione pecuniaria del proprietario non responsabile, trova applicazione, al caso di specie, la giurisprudenza che anche di recente (cfr. Consiglio di Stato , sez. VII , 03/01/2023 , n. 109) chiarisce come, “ nelle ipotesi di abusi edilizi, è in illegittima la sanzione pecuniaria irrogata, ai sensi dell' art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 , nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso ”;ma la responsabilità di quest’ultimo egualmente “ sorge nel caso in cui egli rivesta una delle qualifiche previste dall'art. 29, ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti”, come accade nel caso di specie, “ non abbia provveduto alla demolizione ”.
Nessun rilievo possiedono le censure inerenti un preteso difetto di partecipazione al procedimento, essendo gli atti impugnati del tutto vincolati e ricognitivi (quanto all’acquisizione) di un effetto di legge.
Quanto all’eccezione di prescrizione della sanzione ex art. 173 c.p., il ricorso è infondato ed inammissibile al contempo, non essendo prospettabile un’applicazione estensiva della norma prevista per fattispecie penali al procedimento amministrativo edilizio che ha connotati tipici e speciali, soggetti ad una disciplina compiuta.
Sul punto, è sufficiente al Collegio richiamare la pacifica giurisprudenza (Cassazione civile , sez. II , 19/07/2022 , n. 22646), secondo cui “ gli illeciti amministrativi di cui all' art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall 'art. 15 della l. R. Lazio n. 15 del 2008 hanno carattere permanente in quanto con il vano decorrere del termine per la spontanea ottemperanza previsto dalle citate norme non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere, del destinatario dell'ingiunzione a demolire, di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all' art. 28, della l. n. 689 del 1981 , non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni ” (in merito alla non applicabilità alle sanzioni edilizie dell’istituto di cui all’art. 173 del c.p., vedasi anche Cass.Penale, Sez. III, 19/01/2022, n. 7127, richiamata per esteso da Roma Capitale nella propria memoria).
Il ricorso va dunque respinto, senza necessità di approfondire ulteriormente le ragioni di rito che il Collegio aveva rilevato d’ufficio, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.