TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400019

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400019
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00019/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01772/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2021, proposto da
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati T A e M Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brindisi, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Ostuni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Rina Vittorio, Rosato Giacomo e Landolfa Martina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

delle deliberazioni dell'Assemblea Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Brindisi adottate nella seduta del 28/10/2021 e del relativo verbale, nonché dei verbali n. 08 del 28.10.2021, n. 09 del 28.10.2021, n. 10 del 28.10.2021, pubblicati per estratto nell'Albo Pretorio dello stesso Consorzio in data 9/11/2021 ai numeri 0000257/2021, 0000258/2021, 0000259/2021, con cui l'organo assembleare ha eletto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi, nelle persone di V R, G R e M L ed ha poi eletto V R, quale Presidente del C.d.A. del Consorzio A.S.I. di Brindisi e M L, quale Vicepresidente del C.d.A. del Consorzio A.S.I. Brindisi;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali con particolare riferimento all'eventuale atto, in cui estremi non sono noti, con cui il Presidente della Provincia di Brindisi ha designato il Rappresentante dell'Ente provinciale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Brindisi, della Provincia di Brindisi e del Comune di Fasano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to G. Gambino, avv.to G. Durano, in sostituzione dell'avv.to A. Cancrini, avv.to A. Quinto, in sostituzione dell'avv.to O. Carparelli, avv.to M. Quarato.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 22 dicembre 2021, notificato in data 22 e 23 dicembre 2021, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi (partecipante, quale consorziata, al Consorzio A.S.I. di Brindisi) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti epigrafati e, segnatamente: - delle deliberazioni dell’Assemblea Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Brindisi, adottate nella seduta del 28/10/2021 e del relativo verbale, nonché dei verbali n. 08 del 28.10.2021, n. 09 del 28.10.2021, n. 10 del 28.10.2021, pubblicati per estratto nell’Albo Pretorio dello stesso Consorzio in data 9/11/2021 ai numeri 0000257/2021, 000258/2021, 000259/2021, con cui l’organo assembleare ha eletto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi, nelle persone di V R (designato da Provincia di Brindisi e Comune di Brindisi), G R (designato dal Comune di Fasano) e M L (designata dal Comune di Francavilla Fontana) ed ha poi eletto V R, quale presidente del C.d.A. del Consorzio A.S.I. di Brindisi e M L, quale Vicepresidente del C.d.A. del Consorzio A.S.I. di Brindisi, oltre a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento all’eventuale atto, i cui estremi non sono noti, con cui il Presidente della Provinciale di Brindisi ha designato il rappresentante dell’ente provinciale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I.VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2

COMMI

7, 6 e 9 DELLA L.R. N.2/2007 "Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale", che stabilisce i principi dell'ordinamento dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale, in ottemperanza dei medesimi principi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ALL’

ART

31

COMMA

3 DEL D.L. N. 267/2000, NONCHE’ ALL’ART. 36 comma 5 L. N. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10

COMMA

2 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO A.S.I. DI BRINDISI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990;
eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e carenza di motivazione.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000.Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma II, lett. d, dello Statuto della Provincia di Brindisi. Violazione della delibera di Consiglio Provinciale della Provincia di Brindisi n. 9 dell’11.06.2019 e dell’allegato “1” della delibera recante “INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, CONSORZI, FONDAZIONI E SOCIETÀ”.

IV. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 53, COMMA I, BIS, DEL D. LGS. N. 165/2001.

1.2. Rispettivamente, il 13 e il 17 gennaio 2022 si sono costituiti in giudizio il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi e il Comune di Fasano eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. adito, ritenendo invece appartenere la controversia al Tribunale Civile di Brindisi, oltre all’infondatezza di tutti i motivi di gravame ivi proposti.

Anche la Provincia di Brindisi il 22 gennaio 2022 si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per carenza di interesse, l’intervenuta prescrizione breve/decadenza del diritto ad impugnare la delibera assembleare essendo spirato il termine di 30 giorni stabilito espressamente dall’art ex art 2606 c.c. in materia di deliberazioni consortili, nonché l’infondatezza dei motivi di gravame.

In particolare, con memoria depositata il 21 gennaio 2022, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto “ il Presidente del Consorzio dava seguito all’impegno assunto dai soci nell’assemblea del 28.10.2021 avente ad oggetto la modifica dello Statuto del Consorzio allo scopo di consentire una adeguata rappresentanza di tutti i soci in seno al Consiglio di Amministrazione inoltrando a tutti i soci, in data 25.11.2021, la missiva prot. n. 9342 contenente le modifiche da apportare allo Statuto con le quali si portava da tre a cinque il numero dei consiglieri in seno

al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi, e con comunicazione del 28.12.2021 prot. n. 9891, il medesimo Presidente inviava a tutti i soci la bozza dello Statuto così modificato invitandoli ad una celere approvazione da parte di tutti i restanti soci ”.

Con memoria depositata il 24 gennaio 2022, la Camera di Commercio ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare “ atteso che è stata avviata una interlocuzione tra le parti coinvolte nonché con il Sindaco di Brindisi ed il Presidente della Provincia di Brindisi, così da consentire di riesaminare la questione e dirimere il conflitto insorto”.

1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente di questa Sezione “rilevato che vi è rinuncia all'istanza cautelare depositata il 24 gennaio 2022 da parte ricorrente”, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.

Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. In limine, il Collegio ritiene sussistente, nella presente controversia, la giurisdizione generale di legittimità dell’adito T.A.R., dovendosi fare applicazione del (condivisibile) principio espresso “in subiecta materia” dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza 6 marzo 2018 n. 5304, la quale, dopo aver premesso che “il Consorzio per lo Sviluppo Industriale è, per espressa previsione legislativa, un ente pubblico economico, con il compito di promuovere, nell’ambito dell’agglomerato industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell’industri ”, ha precisato che le controversie in ordine alla validità ed efficacia della nomina e revoca degli organi di tale Ente appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di autonomia organizzativa dello stesso, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti consorziati hanno consistenza di interesse legittimo.

Infatti, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di un Ente pubblico economico, attenendo a una posizione di interesse legittimo del soggetto consorziato collegantesi al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell’ente, appartiene alla cognizione del Giudice Amministrativo nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità;
ciò sul presupposto che l’attività degli Enti pubblici economici concernente la costituzione e il funzionamento dei loro organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma dell’interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al Giudice Amministrativo.

3. Sussiste, altresì, la legittimazione attiva della Camera di Commercio ricorrente sia quale soggetto partecipante al Consorzio A.S.I. di Brindisi, sia alla stregua degli artt. 1 e 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 i quali stabiliscono che “ Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali” e 2… svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese…”

4. Non è condivisibile, poi, l’eccezione sollevata dalle parti resistenti di (allegata) decadenza del diritto ad impugnare la delibera assembleare consortile essendo spirato il termine di 30 giorni stabilito espressamente dall’art ex art 2606 c.c., venendo in rilievo - nella specie - la posizione di interesse legittimo della Camera di Commercio ricorrente ad impugnare atti amministrativi (ossia: le deliberazioni dell’Assemblea Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Brindisi, con le quali cui l’organo assembleare ha eletto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi) coinvolgenti l’assetto organizzativo dell’Ente pubblico economico, e non già diritti soggettivi di carattere societario.

5. Non sussiste neppure l’eccepita inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, avendo la difesa consortile rilevato (con la memoria finale depositata il 26 ottobre 2023) che “tutti i soci hanno approvato la bozza del nuovo Statuto (così come dimostrato dai provvedimenti dei singoli soci rimessi in atti) e, dunque, le procedure volte alla modifica statutaria sono ancora in corso di evoluzione nell’obiettivo precipuo e dichiarato della maggiore rappresentatività di tutti i soci in seno all’Ente”.

Osserva, in proposito, il Collegio, da un lato, che la modifica statutaria citata non risulta ancora approvata ed efficace e, dall’altro, che la stessa non avrebbe comunque efficacia retroattiva;
permane pertanto, con ogni evidenza, l’interesse della ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi alla definizione del presente giudizio.

6. Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere, quindi, accolto.

6.1. Con un primo ordine di censure, la C.C.I.A.A. ricorrente (partecipante al Consorzio A.S.I. di Brindisi) deduce la illegittimità delle deliberazioni assembleari impugnate nella misura in cui, in patente violazione delle norme legislative e statutarie richiamate in rubrica, si è proceduto alla elezione in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Brindisi di tre rappresentanti designati da alcuni degli Enti consorziati (Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Comune di Fasano e Comune di Francavilla), senza - però - garantire la presenza all'interno del C.d.A. di un membro rappresentante delle Associazioni di categoria delle imprese insediate nell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, come statuito in modo inderogabile dall’art. 9 della Legge Regionale Pugliese n. 2/2007 e dall’art. 10, comma 2, dello Statuto consortile.

L’assunto è pienamente fondato.

Osserva, infatti, il Tribunale che il 2 comma dell’art. 7 della L.R. n. 2/2007 stabilisce che “ Possono, altresì, partecipare ai Consorzi le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani e dei Commercianti e le Organizzazioni cooperative ”;
il successivo art. 9 della medesima Legge Regionale n. 2 del 2007 prevede “ Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea generale ed è costituito da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, anche esterni all'Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società. Lo Statuto definisce il numero di Consiglieri di amministrazione, assicurando, comunque, la maggioranza dei seggi a rappresentanti degli enti territoriali consorziati e garantendo la presenza all'interno dell'organo di una rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale”.

E, in applicazione delle norme regionali soprariportate, lo Statuto del Consorzio A.S.I. di Brindisi, dopo aver previsto all’art. 3, comma 3, la partecipazione al Consorzio, a titolo consultivo, di tutte le Associazioni sociali di categoria e delle Organizzazioni cooperative, all’art. 10, commi 1 e 2, dispone che: “ Il Consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea generale ed è costituito da tre consiglieri, anche esterni all’Assemblea generale, scelti tra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di particolare capacità nella gestione di aziende, enti e società. Due dei consiglieri eletti devono essere rappresentanti degli enti consorziati e uno rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale.

Appare, pertanto, evidente come le norme regionali e statuarie citate, al fine di garantire l’effettività e rappresentatività delle Associazioni di categoria delle imprese insediate nell’Area di Sviluppo Industriale, abbiano ritenuto necessario e inderogabile che le stesse debbano essere rappresentate in seno al Consiglio di Amministrazione da uno dei tre consiglieri, eletto dall’Assemblea su indicazione della Camera di Commercio, degli altri Enti consorziati, ovvero delle stesse Associazioni di Categoria delle imprese insediate nell’Area di Sviluppo Industriale che, salvo che ne sia autorizzata la presenza in Assemblea, devono essere interpellate in tal senso prima dello svolgimento della seduta assembleare.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio è invece avvenuto che:

- con p.e.c. prot. n. 0008742 del 19/10/2021, ricevuta dalla C.C.I.A.A. ricorrente in pari data, il Consorzio A.S.I. di Brindisi convocava l’Assemblea Generale dei soci del medesimo Consorzio, giusta delibera del C.d.A. n. 88 del 12/10/2021 con il seguente ordine del giorno: a) Approvazione del Programma delle Attività 2022 2024 (Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 - Biennale degli Acquisti 2022-2023 e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi