TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202200713
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Pubblicato il 02/11/2022
N. 00713/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria - Sportello Unico Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio Prot. PRC – L – N – 2020 – 100691 EM-DOM_ 2020 del 25.11.2021, notificato in pari data, con cui è stata rigettata la domanda di regolarizzazione del lavoro “nero” presentata ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
Visto il decreto presidenziale n. 314 del 6 dicembre 2021;
Visto il decreto cautelare n. 315 del 9 dicembre 2021;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2 del 13 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2021 e depositato il giorno seguente -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, notificatogli il 25 novembre 2021, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Calabria rigettava l’istanza di regolarizzazione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 presentata dal sig. -OMISSIS-, quale datore di lavoro, il 23/6/2020.
1.1. Il diniego poggia in via esclusiva sul parere non favorevole espresso dalla Questura, motivato con riferimento alle condanne risultanti a carico di quest’ultimo dal certificato del casellario giudiziale.
1.2. Il ricorso è affidato ad un’unica doglianza articolata in relazione al vizio di “violazione ed erronea applicazione di legge”, contestando il ricorrente la sussistenza della causa di inammissibilità dell’istanza prevista dall’art. 103, co. 8, d.l. n. 34/2020 opposta a fondamento del diniego, dal momento che detta norma accorderebbe rilievo, con riferimento alla persona del datore di lavoro, soltanto alle condanne, ancorché rivenienti da sentenza non definitiva, compresa quella di ‘patteggiamento’, intervenute negli ultimi cinque anni e riguardanti alcune specifiche tipologie di reati, tra le quali non figurerebbero quelli oggetto delle sentenze pronunciate nei confronti del sig. -OMISSIS- ed annotate nel relativo certificato del casellario giudiziale. Difetterebbe inoltre anche il prescritto requisito temporale del ‘quinquennio’ antecedente, risalendo, infatti, l’ultima decisione giurisdizionale di rilevanza penale al 13/3/2015.
L’operato dell’Amministrazione risulterebbe, infine, criticabile anche sotto un ulteriore profilo, considerato che ove gli fosse stata data comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, totalmente estranee alla sua persona, egli avrebbe potuto trovare un altro datore di lavoro entro la scadenza prevista per l’attivazione della procedura.