TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202302710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202302710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302710
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 02710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01196/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2019, proposto da G P, A P, F P e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento n. 27738 del 20.05.2019, notificato il 21.05.2019, a mezzo del quale il Responsabile del V settore – pianificazione e sviluppo del territorio – ingiungeva il pagamento di euro 20.000,00, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta ingiunzione, ai sensi dell'art. 31 comma IV bis del D.P.R. 380/2001, a titolo di sanzione pecuniaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che: in data 21 maggio 2019, vedevano attingersi dall’irrogazione della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 20.000,00, determinata in forza di delibera di G.M. n. 129/2015, in relazione a “opere abusive realizzate in aree non vincolate di cui al comma II dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, pari ad una volumetria superiore a 500.00 mc”;
la gravata sanzione faceva seguito a precedenti ordinanze di demolizione nn. 1720 del 25.01.2007 (prot. 1699) e 205 del 09.07.2013 (prot. N. 15231) a carico del sig. Padovano Giovanni e di Teodonno Anna, tutrice delle minori Padovano Anna, Padovano Francesca e Padovano Giusy, oggi maggiorenni, a mezzo delle quali veniva ordinata la demolizione e il ripristino di opere abusive in Scafati (SA) alla via Vicinale Cangiani, 5 (f. 4 p.lla 1448), poiché realizzate in assenza del dovuto titolo abilitativo ed in contrasto con le norme e gli strumenti urbanistici del P.R.G. e con le leggi vigenti in materia;
gli abusi riscontrati in sede di sopralluogo consistevano nella “realizzazione di un fabbricato, su due livelli, che impegna una superficie di mq 122,00 pari ad una volumetria di mc 704,00 così distinte: piano terra mq 122,00 pari a mc 366,00;
piano primo mq 91,00 pari ad mc 338,00. Al momento risultano eseguite le seguenti opere: fondazioni, pilastri, travi, solaio, copertura a falde, tompagno tramezzatura, intonaco grezzo, infissi esterni in ferro, impianti parziali, scala interna, nonché una tettoia sui lati nord-est del fabbricato che impegna una superficie di mq 43,00 con struttura in legno e copertura in legno e tegole (…), rivestimento esterno in mattoncini, infissi interni, pavimentazione, rivestimenti, pezzi igienici, impianti totali, canna fumaria, infissi in alluminio, nonché due opere nuove quali: 1) tettoia nell’angolo sud-est per una superficie di mq 22,00 con un altezza media di mt 3,30 con pilastrini, travi e copertura in legno, tegole, grondaia, pluviale, pavimentazione, 2 pareti lato sud ed est;
2) 3 scavo per una superficie di mq 101 per una profondità di mt. 2,20 con massetto in calcestruzzo, il tutto finalizzato alla realizzazione di una piscina”;
quindi, con il provvedimento impugnato, il Comune di Scafati perveniva all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha lamentato la illegittimità del provvedimento impugnato, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/2001. INAPPLICABILITA’ SANZIONI IN PENDENZA DI SEQUESTRO PENALE, II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 7 L. 241/1990;
III) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31

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