TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400434
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 00434/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00930/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 930 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Seconda Sottocommissione Esaminatrice per gli Esami di Abilitazione alla Professione di Avvocato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità riportato all''esito della seconda prova orale degli esami di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2022) formulato in data 12 settembre 2023 dalla Seconda Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Brescia;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;

- e per ottenere, in sede cautelare, la ripetizione della seconda prova orale con valutazione da parte di altra Sottocommissione, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente espone di aver sostenuto in data 9 marzo 2023 la prima prova orale, in Diritto civile, dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2022, superandola con il punteggio di 24;
in data 12 settembre 2023 ha sostenuto la seconda prova orale, risultando non idonea, con il punteggio complessivo di 102, inferiore al minimo necessario per il superamento della prova, pari a 108;
in particolare, dal verbale della prova d’esame prodotta in atti, si evince che la ricorrente ha sostenuto la seconda prova orale sulle materie Ordinamento forense, Diritto penale, Diritto U.E., Diritto internazionale privato, Diritto processuale civile e Diritto ecclesiastico, riportando le seguenti votazioni: Ordinamento forense, voto complessivo 18 (6 + 6 +6);
Diritto penale, voto complessivo 15 (5 + 5 + 5);
Diritto U.E., voto complessivo 18 (6 + 6 + 6);
Diritto internazionale privato, voto complessivo 18 (6 + 6 + 6);
Diritto processuale civile, voto complessivo 15 (5 + 5 + 5);
Diritto ecclesiastico, voto complessivo 18 (6 + 6 + 6). In definitiva, le materie che hanno pregiudicato il superamento della seconda prova orale sono state Diritto penale e Diritto processuale civile.

2. Con il ricorso in esame, notificato in data 8 novembre 2023 e ritualmente depositato, la ricorrente ha quindi impugnato il verbale del 12 settembre 2023 della Seconda Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Brescia, nella parte in cui si dà atto dell’esito della seconda prova orale sostenuto dalla ricorrente e del giudizio di “non idoneità” formulato dalla commissione. Il ricorso è stato affidato a due motivi, seguiti da una subordinata questione di legittimità costituzionale. In via cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati ai fini della ripetizione della seconda prova orale con valutazione da parte di una diversa sottocommissione. In via istruttoria, ha chiesto deferirsi interrogatorio formale ai componenti della commissione esaminatrice in relazione a specifici capitoli articolati nel ricorso.

3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato da una memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

4. La parte ricorrente ha replicato con memoria.

5. Con ordinanza collegiale n. 923 del 21 dicembre 2023, la Sezione, ritenendo che le questioni sollevate nel ricorso, inclusa quella di legittimità costituzionale formulata con il terzo motivo, non si prestassero all’esame sommario proprio della fase cautelare, ma richiedessero l’approfondimento valutativo proprio della fase di merito, ha fissato sollecitamente l’udienza di merito per il giorno 17 aprile 2024, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

6. In prossimità di quest’ultima, le parti hanno depositato scritti conclusivi e di replica nei termini di rito.

7. All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato che i quesiti a lei sottoposti dalla Commissione in occasione della seconda prova orale sarebbero stati formulati in violazione di quanto previsto, oltre che dalla legge e dal bando, dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione centrale nella seduta del 3 maggio 2023;
in particolare:

1.1) nella materia Diritto penale (voto 15), la domanda posta alla candidata (“tenuità del fatto – applicabilità al reato di evasione” ), diversamente da quanto previsto, non verteva unicamente sulla disciplina codicistica, ma richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice penale, e in particolare del d. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
in base a tale disciplina speciale, il reato di evasione fiscale assume rilevanza penale solo in presenza di determinate circostanze, sicchè senza la conoscenza delle diverse fattispecie di evasione fiscale disciplinate dalla legge speciale (d. lgs. n. 74/2000), anche in punto di ammontare dell’imposta evasa, giammai la ricorrente avrebbe potuto identificare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto;
ha precisato la ricorrente che il quesito sottopostole dalla commissione atteneva al reato di evasione “fiscale” , e non a quello di evasione “dal carcere o dagli arresti domiciliari” , come potrebbe indurre a ritenere la fuorviante e imprecisa verbalizzazione della domanda;

1.2.) anche nella materia Ordinamento forense (voto 18), la domanda posta alla candidata (“il preventivo-pagamento del difensore in caso di cambio difensore nel corso del giudizio” ) implicava la conoscenza di nozioni ben più ampie di quelle rinvenibili nel Codice di deontologia forense e nelle altre disposizioni oggetto di studio della materia;
in particolare, alla candidata non sarebbe stato chiesto semplicemente di illustrare l’obbligo del professionista di fornire al cliente il preventivo scritto relativo al costo della prestazione professionale, ovvero l’enunciazione dei principi generali che regolano lo specifico aspetto del compenso del legale (vale a dire quello proporzionalità del compenso), bensì di conoscere una delle questioni ancora dibattute in seno al Consiglio Nazionale Forense in ordine alla ammissibilità/inammissibilità della clausola che prevede, in caso di revoca del mandato, l’obbligo di corrispondere al legale l’intero compenso pattuito (dunque anche per attività non svolte);
lo stesso commissario che ha formulato la domanda avrebbe fatto espresso riferimento ad un acceso dibattito affrontato dal “ Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste (o da quello di Treviso)” ;
precisa la ricorrente che, pur avendo essa conseguito la sufficienza nella materia qui in esame, tuttavia la complessità della domanda avrebbe influenzato in negativo il successivo andamento della prova;

1.3) nella materia Diritto processuale civile (voto 15), la domanda riportata nel verbale della seduta di esame ( “procedimento di cognizione ordinaria alla luce della riforma Cartabia” ), si sarebbe risolta, in realtà, nella sola richiesta alla candidata dei nuovi termini di deposito delle memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c. in luogo di quelli previsti dal previgente art. 183 c.p.c.;
secondo la ricorrente, la domanda giammai avrebbe potuto sfociare nella pretesa che il candidato conoscesse a memoria i nuovi termini di deposito delle memorie, senza la possibilità di consultare il codice di rito.

2. Le censure di parte ricorrente, osserva il Collegio, non possono essere condivise.

2.1. Ordinamento forense .

2.1.1. Nella materia concernente l’Ordinamento forense, la ricorrente ha conseguito una valutazione sufficiente (18), di cui evidentemente non ha motivo di dolersi, tenuto conto che la stessa non ha svolto la minima incidenza sull’esito negativo della prova orale, il cui superamento richiedeva per legge (art. 2 comma 9 D.L. 13 marzo 2021, n. 31, richiamato dall’art. 39-bis comma 1 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73) il conseguimento di una valutazione sufficiente (18 punti) in ciascuna delle cinque materie oggetto della seconda prova orale.

2.1.2. La circostanza che la complessità della domanda – peraltro non rilevabile prima facie – avrebbe “influenzato negativamente” il successivo andamento della prova orale per “l’impatto negativo” avuto sulla candidata, non sembra assurgere ad elemento giuridicamente apprezzabile ai fini del sindacato di legittimità degli atti impugnati.

2.1.3 In ogni caso, la domanda posta alla candidata – con riferimento alla possibilità di introdurre in preventivo una clausola che preveda il pagamento, da parte del cliente, dell’intero compenso all’avvocato per tutte le fasi del giudizio anche in caso di cambio del difensore nel corso del giudizio stesso – non sembra potersi ritenere complessa per un aspirante avvocato, potendo la risposta essere desunta attraverso una applicazione logica e ragionevole dei principi generali di lealtà, probità e correttezza del difensore di cui all’art. 9 del Codice deontologico forense.

2.2. Diritto processuale civile .

2.2.1. La domanda nella materia Diritto processuale civile, nei termini in cui è stata verbalizzata dalla commissione ( “procedimento di cognizione ordinaria alla luce della riforma Cartabia” ) investiva tematiche di carattere generale, verosimilmente al fine di indurre il candidato ad esporre gli elementi di novità introdotti dalla recente riforma e quelli differenziali rispetto alla disciplina previgente.

2.2.2. Quanto al riferimento ai nuovi termini introdotti dalla riforma con l’art. 171-ter c.p.a. per il deposito di memorie difensive, va osservato che la necessaria conoscenza, da parte del candidato, della recente riforma c.d. Cartabia in materia di diritto processuale civile è stata espressamente richiamata tra i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale per la valutazione della seconda prova orale (cfr. verbale Commissione centrale del 3 maggio 2023, punto n. 4). Peraltro, la conoscenza da parte dei candidati, dei nuovi termini processuali perentori fissati dall’art. 171-ter c.p.a. per il deposito di memorie difensive appare pertinente e pienamente esigibile nel contesto di un esame diretto a verificare la capacità del candidato di esercitare, in concreto, la professione di avvocato.

2.3. Diritto penale .

2.3.1. Anche la domanda in Diritto penale si è incentrata principalmente su due tematiche di carattere generale, quali il reato c.d. aberrante e la causa di non punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., sulla quale pure ha inciso la riforma c.d. Cartabia (cfr. art. 1 comma 1 lett. c) n. 1 d. lgs. 10 ottobre 2022), ampliando l’ambito di applicazione dell’istituto.

2.3.2. La domanda non si è quindi incentrata esclusivamente sulla tematica dell’applicabilità dell’istituto in questione al reato di evasione o a quello di evasione fiscale, né ragionevolmente quest’ultimo profilo, applicativo di principi generali, avrebbe potuto incidere in modo determinante sull’esito negativo della prova d’esame laddove l’esposizione dei principi generali da parte della candidata fosse stata sufficientemente consapevole e completa.

2.3.3. In ogni caso, nei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione Centrale, e richiamati pedissequamente dalla Seconda Sottocommissione di Brescia nel verbale impugnato, non era prevista alcuna limitazione delle domande della seconda prova orale ai soli profili codicistici, così come, del resto, è ragionevole che fosse, trattandosi non di un esame universitario, ma di un esame diretto a verificare l’idoneità del candidato all’esercizio della professione forense.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il difetto di motivazione del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione, in quanto affidato ad una mera espressione numerica, non consentendo in tal modo di comprendere le ragioni di detto giudizio né di ricavare l’iter logico seguito nella valutazione della prova svolta dalla candidata, stante l’assenza di elementi di fatto obiettivi da porre in relazione con i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto;
in particolare, nel verbale non sarebbero state riportate le risposte date dalla candidata né i motivi per i quali dette risposte non sono state ritenute rispondenti ai criteri di valutazione.

La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

3.1. La legge non prevede alcun obbligo di verbalizzazione nel senso reclamato dalla ricorrente, tenuto conto che, con specifico riguardo alla sessione di esami di abilitazione del 2022, l’art. 5, c. 2, D.L. n. 31/2021 prescrive che “il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova” , senza fare riferimento ad obblighi motivazionali analitici e descrittivi.

3.2. Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ogni qualvolta che i criteri di massima vengano predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, infatti, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla Commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto” (Consiglio di Stato sez. VII, 08/02/2024, n.1291;
Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 7/2017;
T.A.R. Brescia, sez. II, 03/04/2017, n.447).

3.3. Tale principio è ritenuto applicabile sia alla prova scritta che a quella orale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 05/11/2020, n.11435;
T.A.R. Milano, sez. III, 30/11/2016, n.2270;
T.A.R. Cagliari, sez. II, 10/06/2016, n.510;
T.A.R. Bologna, sez. I, 21/12/2015, n.1160;
Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2015, n.5407).

3.4. Il predetto orientamento della giurisprudenza, consolidato al punto da costituire "diritto vivente", è stato giudicato dalla Corte costituzionale conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175), secondo cui nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuta l'adeguatezza dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici ove espressa dall'attribuzione del voto numerico senza la necessità di indicazioni a mezzo di proposizioni esplicative.

3.5. Nel caso in esame, i criteri di valutazione della seconda prova orale sono stati predeterminati dalla Commissione d’esame nel verbale del 12 settembre 2023 e non risulta alcuna contraddittorietà evidente tra questi e il voto assegnato alla ricorrente;
la quale peraltro, non contesta tanto l’inadeguatezza e l’insufficienza delle proprie risposte nelle materie risultate deficitarie, quanto piuttosto l’ammissibilità delle domande rivoltele dalla Commissione;
sicchè, in definitiva, la censura qui in esame, nel contestare l’idoneità del punteggio numerico a fornire adeguata motivazione del giudizio conclusivo di inidoneità formulato dalla commissione, non sembra pertinente alla vera sostanza delle doglianze di parte ricorrente, incentrate, non sulla pretesa di sufficienza delle risposte date, quanto invece sulla pretesa di inadeguatezza della domande sottoposte (che tuttavia non sussiste, alla stregua di quanto sopra esposto).

4. Infine, con il terzo motivo, dedotto in via subordinata, la ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.L. 13 marzo 2021, n. 31 (convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50), nella parte in cui non prevede che debba essere trascritta nel verbale della seduta di esame la risposta del candidato al quesito sottopostogli dalla commissione, ovvero non contempla la possibilità di registrare la discussione su supporto video;
la questione di legittimità costituzionale è stata dedotta per contrasto con gli articoli 24, 113, 97 e 3 Cost., lamentando la lesione del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale, dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del principio di uguaglianza, di cui è presidio l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

L’eccezione, osserva il Collegio, è manifestamente irrilevante ai fini del giudicare.

Nel presente giudizio, infatti, la ricorrente non lamenta di aver fornito, nelle materie risultate deficitarie, risposte sufficienti, bensì che l’esito insufficiente sarebbe dipeso dall’illegittimità dei quesiti a lei sottoposti dalla Commissione. Pertanto, la mancata verbalizzazione delle riposte, e, più “a monte”, l’assenza di un obbligo normativo in capo alla commissione di procedere alla verbalizzazione delle risposte, non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, in cui al giudice non è stato richiesto di verificare l’adeguatezza delle risposte fornite dalla candidata, in contrasto con il giudizio di insufficienza formulato dalla commissione, bensì di valutare se le domande formulate dalla commissione fossero o meno pertinenti e ammissibili nello specifico contesto.

5. Va altresì dichiarata inammissibile l’istanza di interrogatorio formale dei commissari dedotta in ricorso (e riconvertita impropriamente nella memoria conclusiva in prova per testi), sia perché dedotta in violazione dell’art. 63 comma 5 c.p.a., che esclude il potere del giudice amministrativo di disporre l’interrogatorio formale e il giuramento;
sia perché vertente su circostanze di fatto smentite dal contenuto del verbale della prova d’esame, assistito dalla fede privilegiata propria degli atti pubblici, fino a querela di falso.

6. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura e alla peculiarità delle questioni esaminate.

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