TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-11, n. 201902678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-11-11, n. 201902678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902678
Data del deposito : 11 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2019

N. 02678/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01561/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2015, proposto da
FI HE, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Apollinaro, domiciliato presso la Segreteria del TAR IA;



contro

IN Regionale di US (ora Libero Consorzio Comunale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto presso lo studio NI BO in IA, corso Italia 36;



per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 115/988 del 19.02.2009 con la quale la IN Regionale di US ha indetto una selezione per mobilità esterna per la copertura di diverse tipologie di posti, fra i quali n. 8 posti di agente di polizia provinciale, Cat. C, e dell'allegato avviso di selezione;

- della nota del 02.04.2009 prot. n. 0018072, di esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di US;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il signor A. HE è stato escluso dalla procedura di mobilità indetta dalla IN regionale di US ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001, poiché:

“- dipendente di un’amministrazione non rientrante tra quelle previste nel Comparto EE.LL;

- privo del nulla-osta, già rilasciato dall’amministrazione di appartenenza alla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità e di data non anteriore a sei mesi dalla predetta pubblicazione;

- richiedente la mobilità su un posto di categoria e profilo diversi da quello ricoperto ” (v. provvedimento di esclusione del 2 aprile 2009).

Premette di avere esperito tentativo di conciliazione il 27 aprile 2009 e di essersi successivamente rivolto al g.o., depositando il 9 giugno 2010 ricorso al Tribunale civile di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, che con sentenza n. 430/2013 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; tale sentenza è stata impugnata dallo stesso ricorrente e il giudizio si è concluso con sentenza della Corte di Appello di IA n. 380 del 19

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