TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-05, n. 202204520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-05, n. 202204520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204520
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2022

N. 04520/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05190/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5190 del 2018, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato B D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.C.E.R.. - Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R F, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del diniego di istanza di regolarizzazione locativa di cui alla delibera della prima commissione alloggi protocollo n. 95 del 3 ottobre 2018 notificata dall’IACP in data 5 novembre 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.C.E.R.. - Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 21.12.2018 e depositato il 22.12.2018 è impugnato il provvedimento dell’IACP della Provincia di Napoli indicato in epigrafe con cui è stata rigettata la domanda di regolarizzazione locativa riferita all’occupazione abusiva di un alloggio, avanzata da parte ricorrente, motivata sulla carenza del requisito reddituale per l’anno 2016 di cui alla L. Reg. n. 18/1997.

A sostegno dell’esperito gravame l’istante deduce la violazione della L.Reg. n. 18/1997, art. 2 lett. g);
in sintesi, lamenta che, contrariamente a quanto contestato dall’amministrazione, non sarebbe stato superato il prescritto limite reddituale, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (20.11.2014), così come previsto dalla richiamata disposizione al comma 4, secondo cui “I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto” ;
l’amministrazione si sarebbe discostata da tale previsione prendendo in considerazione il reddito di cui all’anno 2016 e non quello in cui è stata avanzata l’istanza (2014).

Il deducente si duole, inoltre, del ritardo dell’amministrazione nella definizione del procedimento di regolarizzazione che, ove concluso tempestivamente, avrebbe acclarato il possesso del requisito reddituale al 2014. Argomenta che il superamento sarebbe dovuto alla retribuzione riveniente dall’attività lavorativa del figlio dell’istante che, tuttavia, non dovrebbe contribuire al bilancio familiare, visto che il predetto domicilia e svolge la propria attività in altra località e non nel capoluogo campano ove risiede il nucleo familiare del ricorrente.

Si costituiva in giudizio l’Acer, subentrata ex lege ad Iacp (D.G.R. Campania n. 328/2019, Regolamento Regionale n. 3 del 15.02.2019, D.G.R.C. n. 328/2019) che , in limine , eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Commissione Assegnazione Alloggi e, nel merito, replicava nel merito e concludeva per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 28.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato;
per l’effetto, si palesa superfluo l’esame dell’eccezione in rito sollevata dall’intimata amministrazione.

Giova premettere che la legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica contenuta nella L.R. 18/97 è dettata al fine di regolare l'erogazione di un servizio di particolare rilevanza sociale, qual è appunto l'assegnazione di alloggi popolari.

Essa è ragionevolmente ispirata a criteri di trasparenza, eguaglianza e solidarietà sociale che impongono la rigorosa verifica della sussistenza in capo agli aspiranti assegnatari dei requisiti fissati dal legislatore per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, tra cui, per l’appunto, la continuità nell'alloggio, la residenza e la "non possidenza" di altri cespiti in capo a tutti i componenti il nucleo familiare, da provarsi nelle forme e modi stabiliti dalla legge stessa.

Ciò al fine di sottrarre la disponibilità dell'alloggio popolare a coloro che in ragione delle proprie condizioni soggettive e reddituali siano stati in grado di procurarsene uno sul libero mercato, procedendo ad una nuova assegnazione a favore di soggetti aventi diritto ed utilmente collocati in graduatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 36/2020).

Venendo al merito delle contestazioni, come rilevato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 496/2021), il disposto normativo riferito al limite reddituale va interpretato alla luce dell’art. 2 comma 4 della medesima L.R., secondo il quale, “Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data”. Il riferimento alla permanenza del requisito alla data dell’assegnazione - nell’ipotesi di regolarizzazione - è indicativo della circostanza che il superamento del limite in costanza di occupazione è idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza di regolarizzazione. La razionalità di detta previsione è dimostrata dalla circostanza che, anche ove vi fosse stata regolarizzazione tempestiva, il suo travalicamento del requisito in costanza di rapporto sarebbe idoneo a giustificare la decadenza (il collegamento con la decadenza è altresì confermato dalla circostanza che l’art. 33 comma 2 della cit. L.R. prevede, come detto, che “Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza” ).

In altri termini, in tema di regolarizzazione, il principio generale sotteso all’accesso all’edilizia residenziale pubblica è che i requisiti di legge devono permanere e sussistere per tutta la durata del rapporto in ipotesi di assegnazione regolare ma ancor di più in ipotesi di occupazione abusiva, sicché il superamento del limite reddituale relativo anche ad un solo anno è ex se i doneo a determinare il rigetto della domanda di regolarizzazione.

Ebbene, l’amministrazione ha riferito che, dal rapporto delle autocertificazioni presentate dal ricorrente ed inserite nell’archivio informatico si rileva che il reddito convenzionale del nucleo familiare del ricorrente ha più volte superato la soglia di legge di euro 24.567,60 fissata per la decadenza (in particolare: anno 2015 – reddito convenzionale euro 28.944,40 anno 2016 – reddito convenzionale euro 32.989,00 anno 2018 – reddito convenzionale euro 35.393,60) disvelando, per l’effetto, una situazione reddituale incompatibile con le condizioni oggettive richieste per l’accesso al beneficio.

Quanto alla deduzione riferita alla non computabilità dei redditi del figlio, vi è da rilevare che alcun principio di prova è stato offerto in ordine all’allontanamento del medesimo, idoneo a vincere le risultanze anagrafiche, prodotte in giudizio dal ricorrente, da cui si evince che egli risiede con il genitore, sicché il relativo reddito non può essere calcolato autonomamente ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

In conclusione, il ricorso va rigettato;
la peculiare natura delle questioni esaminate e la delicatezza degli interessi privati e pubblici incisi dall’avversata azione amministrativa giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

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