TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-07-06, n. 201200476
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N. 00476/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2010, proposto da:
Ditta il Boschetto S.a.s. di A M &Co, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso Avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;
contro
Comune di Serravalle di Chienti, rappresentato e difeso dall'avv. B P, con domicilio eletto presso Sergio Boldrini in Ancona, via Volturno, 5;Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;Provincia di Macerata, non costituita in giudizio.
nei confronti di
Ditta Energal S. N.C. di P G &Co., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Rocco in Ancona, corso Garibaldi, 111;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente della p.f. Energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico n.191 del 24.09.2009, pubblicato il 17.11.2009 con il quale si autorizza la realizzazione e l'esercizio di una Centrale idroelettrica sulla derivazione del fiume Chienti di Gelagna Bassa nel comune di Serravalle del Chienti ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Serravalle di Chienti e di Regione Marche e di Ditta Energal S. N.C. di P G &Co.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, con ricorso depositato il giorno 10.5.2010, in trasposizione da Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, impugnava il provvedimento indicati in epigrafe.
Con dichiarazioni depositate in data 3.7.2012, i procuratori delle parti costituite dichiaravano la sussistenza di un accordo per la cessata materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse
Alla pubblica udienza del 5.7.2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Al Collegio non resta quindi che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c.del d.lgs 104/2010.
Le spese possono essere compensate, come da accordo tra le parti.