TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-18, n. 202308512
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Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 08512/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07452/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7452 del 2017, proposto da
MOBY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati C T, S L e F P che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
- GRIMALDI GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone e Andrea Neri che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- ADUC - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimento n. 26605 del 04/05/17 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la ricorrente ha posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi, rispettivamente (a) degli artt. 20, 21 comma 1 lettera d) e 22 commi 1 e 2 d. lgs. n. 206/05 e (b) degli artt. 20, 22 e 23 lettera l) d. lgs. n. 206/05, ne ha vietato la diffusione e continuazione ed ha irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie, ivi indicate;
- provvedimento del 23/11/16 con cui l’AGCM ha comunicato il rigetto degli impegni presentati dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Relatore il dott. M F all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 28/07/17 e depositato il 31/07/17 la Moby s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 26605 del 04/05/17, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha accertato che la ricorrente ha posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi, rispettivamente, (a) degli artt. 20, 21 comma 1 lettera d) e 22 commi 1 e 2 d. lgs. n. 206/05 e (b) degli artt. 20, 22 e 23 lettera l) d. lgs. n. 206/05, ne ha vietato la diffusione e la continuazione ed ha irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie, ivi indicate, e il provvedimento del 23/11/16 con cui l’AGCM ha comunicato il rigetto degli impegni presentati dalla ricorrente.
La Grimaldi Group s.p.a. e l’AGCM, costituitesi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 18/09/17 e 29/03/19, hanno concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 14/04/23 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Moby s.p.a. impugna il provvedimento n. 26605 del 04/05/17, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che la ricorrente ha posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi, rispettivamente, (a) degli artt. 20, 21 comma 1 lettera d) e 22 commi 1 e 2 d. lgs. n. 206/05 e (b) degli artt. 20, 22 e 23 lettera l) d. lgs. n. 206/05, ne ha vietato la diffusione e la continuazione ed ha irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie, ivi indicate, e il provvedimento del 23/11/16 con cui l’AGCM ha comunicato il rigetto degli impegni presentati dalla ricorrente.
Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 23 comma 1 lettera l) e 27 comma 7 d. lgs. n. 206/05 ed eccesso di potere in quanto l’AGCM avrebbe respinto gli impegni della ricorrente “ in nome di un aprioristico interesse all’accertamento dell’esistenza di una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo che, all’analisi dei fatti, si è poi dimostrato del tutto inesistente, tant’è che nel Provvedimento non vi è traccia alcuna dell’originaria ipotesi accusatoria ” (pag. 10 dell’atto introduttivo). Inoltre, per quanto concerne le spese di emissione, tale pratica non rientrerebbe nell’ambito di quelle considerate in ogni caso ingannevoli dall’art. 23 d. lgs. n. 206/05 e, comunque, tali spese sarebbero state indicate chiaramente nell’home page del sito. In riferimento, poi, al claim di risarcimento, l’AGCM avrebbe erroneamente qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera l) d. lgs. n. 206/05, la quale sarebbe applicabile alle sole ipotesi di presentazione ai consumatori di diritti previsti ex lege come un vantaggio offerto dal professionista e non già, come accaduto nella fattispecie, alla contestuale presentazione al consumatore di due distinte aree di tutela: una obbligatoria ex lege (responsabilità civile), l’altra facoltativa e gratuita (Polizza Filo), e, comunque, non si sarebbe verificato alcun effetto confusorio; in ogni caso, il vantaggio prospettato dal professionista non riguarderebbe l’ an ma solo il quantum del risarcimento il che confermerebbe l’inapplicabilità dell’art. 23 citato ed, inoltre, a seguito dell’intervento dell’Ivass presso la compagnia assicuratrice Filo Diretto, già nel maggio 2016 la ricorrente avrebbe posto termine alla pratica commerciale contestata.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 27 comma 7 d. lgs. n. 206/05, “ ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione ”.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, l’istituto degli “impegni” trova un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica in accertamento e si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità avente ad oggetto non solo le caratteristiche della condotta ma anche l’effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni (TAR Lazio – Roma n. 2245/2020 e n. 1523/18).
Nella fattispecie, l’AGCM ha respinto gli impegni proposti dalla ricorrente ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’accertamento della possibile violazione dell’art. 62 d. lgs. n. 206/05 e, comunque, l’ipotesi preclusiva delle pratiche “ manifestamente scorrette e gravi ” per le ragioni specificamente indicate nel provvedimento del 23/11/16.
Tale valutazione risulta esente da palesi illogicità e travisamenti di fatto sindacabili in sede giurisdizionale se si considera che il provvedimento di diniego, nella parte in cui richiama la mera “possibilità” della violazione dell’art. 62 d. lgs. n. 206/05, è coerente con il carattere prognostico cui deve essere necessariamente improntata la valutazione dell’Autorità in questa fase preliminare.
Le considerazioni in punto di gravità e scorrettezza risultano, poi, incensurabili in questa sede; la doglianza di parte ricorrente, sul punto, si incentra su una