TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-14, n. 202000248
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Pubblicato il 14/02/2020
N. 00248/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A, Roberto D'Addabbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V A in Bari, via Abate Gimma, n.147;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 24.5.2017 e passata in giudicato, del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che, con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso da lui proposto, provvedeva nei seguenti termini : “ definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16.9.2011 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dci rispettivi legali rappresentanti pro tempore, cosi provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
-dichiara il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinate e condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondere le differenze retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento conseguente alla ricostruzione, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
-rigetta per il resto il ricorso;
- liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi € 4015,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15%, che pone a carico dell'amministrazione scolastica resistente nella misura della metà e che compensa per il residuo. ”.
La sentenza non è stata appellata ed è pertanto definitivamente passata in giudicato, come da attestazione (di non proposto appello) allegata al provvedimento, rilasciata in data 17.12.2018.
Nonostante la richiesta inoltrata dal ricorrente, l’Amministrazione scolastica ha provveduto, dopo la notifica del titolo esecutivo ed in corso di causa (v. dichiarazione resa a verbale del 29.1.2020) ad eseguire solo parzialmente la predetta sentenza del Giudice del Lavoro, corrispondendo quanto dovuto a titolo di spese legali, senza dare esecuzione alla condanna principale alla ricostruzione della carriera, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate.
Reclama in questa sede l’esecuzione residua (limitatamente alla condanna principale) della sentenza in questione e chiede, ai sensi dell’art. 114 cpa, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro a carico dell’Amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con condanna delle spese in favore dei difensori dichiaratisi distrattari.
Nessuno si è costituito per le Amministrazioni intimate (MIUR e Presidenza del Consiglio).
All’udienza camerale del 29.1.2020, dopo il precedente rinvio dall’udienza del 15.5.2019, determinato dalla mancanza, rilevata d’ufficio, della notifica in forma esecutiva del titolo azionato, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere in ordine alla reclamata condanna del pagamento delle spese legali in relazione al giudizio a quo, essendo essa intervenuta in corso di causa, come dichiarato dal difensore in sede di udienza camerale del 29.1.2020.
Nei confronti del MIUR il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Nella specie, agli atti, risulta:
- il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, come richiesto dall’art. 112, c.2 lett. c) c.p.a. e dimostrato dall’attestazione di cancelleria;
- la notifica in forma esecutiva del titolo (avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio, ma idonea a determinare la procedibilità dello stesso, v. sentenze della Sezione nn.1747 e 1748/2019) e il decorso infruttuoso del termine di 120 (centoventi) giorni, ex art. 14 d.l. n.669/1996;
- l’assenza di cause giustificative l’inadempimento da parte del MIUR.
Pertanto, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, richiesti dalla legge per l’accoglimento del ricorso in parte qua.
Deve, pertanto, ordinarsi al MIUR di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza per la cui ottemperanza si agisce, limitatamente alla parte residua rimasta inottemperata (condanna alla ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive, oltre accessori) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del MIUR, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della competente Direzione Generale (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico), con facoltà di delega a funzionario in servizio presso la stessa Direzione, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva all’integrale esecuzione, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, risultando opportuno che il commissario nominato conosca appieno le questioni inerenti la res controversa.
Deve, invece, essere respinta la richiesta di comminatoria a carico del MIUR della penalità di mora ex art. 114, c.4, lett. e), cpa.
In linea generale, sulla questione il Tar si è già pronunciato, escludendo la condanna, in casi analoghi, in ragione del limite, espressamente contemplato dall’art. 114 del cpa, rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreintes non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”. Nel caso in esame, pur sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di astreintes, ravvisandosi ragioni ostative consistenti nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi della finanza e all’ammontare del debito (T.A.R. Puglia, Bari, ex multis sent. nn. 294 e 1449/2016;) e tenuto, altresì, conto della circostanza – che emerge dagli atti processuali – che il contenzioso che ha coinvolto l’odierno ricorrente non è isolato, ma ha visto una pluralità di docenti agire in giudizio, con conseguente difficoltà esecutive determinate dal numero degli aventi diritto.
In parte qua il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese di lite vengono compensate alla luce della serialità del contenzioso riguardante l’oggetto del giudizio.