TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-02-21, n. 202400302
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Testo completo
Pubblicato il 21/02/2024
N. 00302/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2023, proposto da
Comune di BA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio e Mariangela Crescenzi, con domicilio eletto presso il loro studio in VA, Piazzale Stazione n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società APS Holding s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Matteo Corbo ed Elena Mitzman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
BU Veneto s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Vanilla Resente, con domicilio eletto presso il loro studio in VA, Galleria Berchet n. 8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di VA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Michele Pozzato, Federica Stecca e Danilo Lo Conti, con domicilio eletto presso la sede della dell’avvocatura civica in VA, via N. Tommaseo n. 60, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) in via principale:
- accertata la non debenza da parte del Comune di BA, a favore di APS Holding s.p.a. sino al 30 aprile 2015 e a BU Veneto s.p.a. dall’1 maggio 2015, gestori del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di VA, di qualsivoglia contributo a titolo di integrazione del corrispettivo regionale per il servizio minimo “linea 10” di trasporto pubblico locale svolto dalle società;
- accertata, anche in via incidentale ai soli fini della pronuncia sulla domanda restitutoria, l’inesistenza/inefficacia/invalidità/nullità di qualsivoglia contratto sottoscritto dal Comune di BA, atto o provvedimento che costituisca titolo per la corresponsione delle somme predette da parte del Comune di BA a favore di APS Holding s.p.a. e di BU Veneto s.p.a.;
- accertato di conseguenza che le somme versate dal Comune di BA a favore di APS Holding s.p.a. e a favore BU Veneto s.p.a. costituiscono pagamenti non dovuti;
- accertato il diritto del Comune di BA di ripetere le somme predette;
per l’effetto, per la condanna:
- di APS Holding s.p.a. a restituire al Comune di BA la somma complessiva corrisposta dal 2008 al 2015 di euro 682.058,83 (euro seicentottantaduecinquantotto/83), oltre interessi come da previsione di legge;
- di BU Veneto s.p.a., e in via solidale APS Holding s.p.a. (in qualità di cedente del ramo d’azienda “mobilità” in forza di atto di conferimento del 22 aprile 2015 rep. 4425 racc. 2820 a rogito del notaio EL CC di VA), a restituire al Comune di BA la somma complessiva di euro 233.023,67 (euro duecentotrentatreeventitre/67) oltre interessi come da previsioni di legge quindi per complessivi euro 915.082,50 (novecentoquindiciottantadue/50)
e per la condanna
del Comune di VA in via solidale alla restituzione della predetta somma di euro 915.082,50 (novecentoquindiciottantadue/50);
e per l’accertamento
della nullità del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di VA e APS Holding s.p.a. il 9 maggio 2001 in applicazione dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 e, in via derivata, della convenzione sottoscritta tra il Comune di VA e il Comune di BA sottoscritta il 21 maggio 2001;
b) in via gradata: nella denegata ipotesi si ritenesse prorogata – al più fino al 2016 non essendoci atti successivi – la convenzione sottoscritta tra il Comune di VA e il Comune di BA il 21 maggio 2001 quale titolo per i pagamenti di cui è causa:
- accertata, anche in via incidentale, ai soli fini della pronuncia sulla domanda restitutoria, la nullità del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di VA e APS Holding s.p.a. il 9 aprile 2001 in applicazione dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 422 del 1997 e, in via derivata, della convenzione sottoscritta tra il Comune di VA e il Comune di BA sottoscritta il 21 maggio 2001;
- accertata l’inesistenza/inefficacia/invalidità di qualsivoglia eventuale proroga della convezione sub doc. 6 e, in particolare, accertato che le delibere di Giunta e Consiglio adottate dal Comune di BA sino al 2017 non costituiscono valide ed efficaci proroghe della convenzione sottoscritta tra il Comune di VA e il Comune di BA il 21 maggio 2001;
per la condanna:
- di APS Holding s.p.a. a restituire al Comune di BA la somma complessiva di euro 682.058,83 (euro seicentottantaduecinquantotto/83), oltre interessi come da previsione di legge e
- di BU Veneto s.p.a., e in via solidale APS Holding s.p.a., in qualità di cedente del ramo d’azienda “mobilità” in forza di atto di conferimento del 22 aprile 2015 rep. 4425 racc. 2820 a rogito del notaio EL CC di VA, a restituire al Comune di BA la somma complessiva di euro 233.023,67 (euro duecentotrentatreeventitre/67) oltre interessi come da previsioni di legge per complessivi euro 915.082,50 (novecentoquindiciottantadue/50);
e per la condanna
del Comune di VA in via solidale alla restituzione della predetta somma di euro 915.082,50 (novecentoquindiciottantadue/50);
c) in via ulteriormente gradata, nell’ipotesi in cui si ritenesse dovuto il contributo del Comune di BA a favore del gestore a titolo di integrazione del corrispettivo regionale per i servizi minimi, per la condanna
di APS Holding s.p.a. (per il periodo sino al 30 aprile 2015) e BU Veneto s.p.a., solidalmente con APS Holding s.p.a., in qualità di cedente del ramo d’azienda “mobilità” (per il periodo dall’1 maggio 2015), a restituire al Comune di BA l’eccedenza del corrispettivo versato annualmente a far data dall’anno 2008, oltre interessi dal momento del pagamento, previa correzione, nei conteggi effettuati in ciascun anno dal gestore delle variabili “ chilometri percorsi nel Comune di BA ” e “ corrispettivo regionale versato ”, nei termini esposti nel paragrafo XXIV e per la condanna
del Comune di VA in via solidale alla restituzione della predetta somma.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BU Veneto s.p.a. il 7 settembre 2023:
a) per il rigetto siccome inammissibili e infondate di tutte le domande proposte dal Comune di BA;
b) per accertare il diritto di BU Veneto s.p.a. a percepire dal Comune di BA la contribuzione per l’agevolazione tariffaria applicata al servizio svolto sulla linea 10 negli anni 2017, 2018 e 2019 e comunque fino al subentro del nuovo gestore, e in particolare:
(i) per accertare il diritto di BU Veneto s.p.a. a percepire per l’anno 2017 una contribuzione residua pari a € 29.135,58 (corrispondente al secondo acconto ed al saldo 2017 al netto dell’IVA al 10%), il cui termine di pagamento è scaduto il 29/07/2018;
(ii) per accertare il diritto di BU Veneto s.p.a. a percepire per l’anno 2018 una contribuzione di € 36.946,41 (comprensiva di IVA al 10%) quanto al primo acconto scaduto il 31/12/2018, cui vanno aggiunti ulteriori € 22.167,85 (comprensivi di IVA al 10%) relativi al secondo acconto scaduto il 31/12/2018, nonché il saldo pari a € 17.052,75 (comprensivo di IVA al 10%) scaduto l’11/10/2019;
(iii) per accertare il diritto di BU Veneto s.p.a. a percepire la contribuzione anche per il periodo che va dall’1 gennaio 2019 sino al subentro del nuovo gestore, e in particolare: - per il 2019: una contribuzione di € 38.083,50 (comprensiva di IVA al 10%) quanto al primo acconto scaduto il 31/07/2019, di ulteriori € 22.850,10 (comprensivi di IVA al 10%) quanto al secondo acconto scaduto il 31/12/2019, nonché del saldo relativo al 2019 pari a € 21.325,23 (comprensivo di IVA al 10%) scaduto il 29/04/2021; - per il 2020: una contribuzione di € 41.129,41(comprensiva di IVA al 10%) quanto al24.262,83 (comprensivo di IVA al 10%) scaduto il 26/12/2021; - per il 2121: una contribuzione di € 32.696,12 (comprensiva di IVA al 10%) quanto al primo acconto scaduto il 31/07/2021, nonché del saldo pari a € 25.098,85 (comprensivo di IVA al 10%) scaduto il 4 settembre 2022;
c) per la condanna del Comune di BA a pagare a BU Veneto s.p.a. gli importi di cui sopra, oltre ad interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
- nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dal Comune di BA e di rigetto delle domande proposta da BU Veneto s.p.a. nei confronti del ricorrente:
(i) per accertare l’obbligo del Comune di VA di corrispondere a BU Veneto s.p.a. la contribuzione per le agevolazioni tariffarie applicate al servizio sulla linea 10 del Comune di BA anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e comunque fino al subentro del nuovo gestore, in misura equivalente a quella stabilita dalla Convenzione stipulata nel 2001 tra il Comune di VA e il Comune di BA e recepita dal Contratto di Servizio stipulato sempre nel 2001 tra il Comune di VA e APS Holding s.p.a. e come sopra quantificata;
(ii) per condannare il Comune di VA al pagamento di tali contribuzioni come sopra quantificate; (iii) per accertare il diritto di BU Veneto s.p.a. di essere tenuta indenne dal Comune di VA dalle domande restitutorie formulate dal Comune di BA e, conseguentemente, condannare il Comune di VA a corrispondere al Comune di BA quanto dovesse essere riconosciuto per effetto dell’accoglimento delle domande restitutorie da quest’ultimo proposte nei