TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-23, n. 202217535
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Pubblicato il 23/12/2022
N. 17535/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06472/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6472 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino n. 7;
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso la sede di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento del 23.02.2018, notificato il 02.03.2018, con cui il Prefetto della provincia di Frosinone ha decretato la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 11 novembre 2022 tenutasi da remoto, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, cittadino nigeriano, quale soggetto richiedente protezione internazionale, ha ricevuto accoglienza all’interno di un centro di accoglienza sito in -OMISSIS-.
I.1. Con atto datato 23.02.2018 e notificato il 02.03.2018, la -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza al ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015.
II. Avverso il provvedimento citato è stato proposto il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. art. 17 - 23 del d.lgs n. 142/2015 – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e degli artt. 2 e 3 della l. n.241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione eccesso di potere travisamento - errore in fatto - errore sul presupposto - carenza assoluta di motivazione - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – irragionevolezza – ingiustizia manifesta –perplessità.
II.1. La normativa richiamata consente di revocare l’accoglienza in caso di reiterazione di fatti violenti, mentre nel caso di specie il ricorrente, insieme ad altri ospiti, sarebbe andato a reclamare la circostanza che nella loro stanza era stato commesso un furto.
II.2. Di conseguenza la revoca adottata dal-OMISSIS- sarebbe frutto di un travisamento dei fatti e di un’istruttoria carente almeno per quanto riguarda la posizione del ricorrente.
III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo - -OMISSIS-, producendo una relazione sui fatti di causa.
IV. Con ordinanza n. 5308 del 2.8.2019, non appellata, la domanda cautelare è stata respinta.
IV.1. Nell’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11.11.2022, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
V. Si rammenta che l’impugnativa in esame si fonda sulle asserite insussistenza nella specie dei presupposti individuati dall’art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 142/2015 e violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
VI. Occorre esaminare la citata disposizione normativa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 142/2015, nel testo vigente ratione temporis . Essa prevede, quale causa di revoca, la “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.” .
VI.