TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-10-16, n. 201300762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-10-16, n. 201300762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300762
Data del deposito : 16 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/2012 REG.RIC.

N. 00762/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2012, proposto da Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato N L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, n. 24;

contro

comune di Ferentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F R in Latina, corso Giacomo Matteotti, n. 208;

per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento prot. n. 11895 del 6 giugno 2012 di diniego istanza autorizzazione installazione srb per telefonia cellulare e del regolamento nello stesso richiamato ed approvato con delibera di C.C. n. 17 del 29 aprile 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Ferentino.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato il 24 settembre 2012, depositato il 16 ottobre 2012, Vodafone Omnitel N.V. espone di avere progettato, al fine assicurare la copertura del servizio UMTS, l’installazione di una nuova struttura su un sito privato localizzato in aperta campagna, non avendo il comune di Ferentino aderito alla richiesta, dell’ottobre 2011, disponibilità di un’area comunale. Aggiunge che all’istanza del 2 marzo 2012, il comune faceva seguire il preavviso di rigetto del 16 marzo 2012 motivato sulla base della considerazione per la quale, “il sito non rientra tra le proprietà comunali, come previsto dal vigente regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2009.”. Il preannunziato esito veniva osservato dall’interessata che opponeva indicazioni non valutate dall’amministrazione la quale, con il provvedimento impugnato, rigettava la domanda del 2 marzo 2012.

2 Con atto depositato il 5 novembre 2012 si è costituito il comune di Ferentino che ha opposto l’infondatezza del ricorso.

3 Con ordinanza n. 351 dell’8 novembre 2012, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

4 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

5 In punto di fatto va evidenziato che Vodafone Omnitel N.V., con raccomandata ricevuta dal comune il 26 ottobre 2011: - ha chiesto “la disponibilità di un terreno o di un lastrico solare di proprietà del comune nell’area meglio individuata nell’elaborato grafico allegato … per realizzare una Stazione Radio Base, previa sottoscrizione di un contratto di locazione ad un canone annuo di Euro 5.000.”;
- ha precisato che “Parallelamente a tale iniziativa, la scrivente informa d’aver avviato una ricerca in ambito privato di un candidato idoneo per la realizzazione della stazione de quo. Confermando la priorità che si intende accordare a soluzioni su proprietà pubbliche, si comunica che, in assenza di riscontro entro 30 giorni, verranno avviate tutte le procedure previste per legge finalizzate alla realizzazione della stazione radio base.”. La stessa quindi: - ha, con istanza acquista al protocollo comunale n. 4334 in data 2 marzo 2012, chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sul terreno distinto in catasto al foglio n. 65, particella n. 376;
- ha infine rappresentato nel ricorso, con affermazione non contestata, di aver avanzato, nel luglio 2012 altra domanda per l’installazione in area comunale, anch’essa rimasta inevasa.

6 Dispone l’articolo 6.3 del regolamento che “ Gli impianti … potranno essere istallati nei siti di proprietà comunale. Qualora i siti non dovessero essere idonei o sufficienti per le esigenze tecniche degli operatori potranno essere presi in considerazione ulteriori aree da concordare tra operatori e Amministrazione comunale.”. E’ pertanto ammessa la localizzazione unicamente sui siti e/o sulle aree di proprietà del comune. Ad una tale conclusione concorrono: - il testo e la lettura coordinata delle disposizioni sostanzianti una previsione generale e rilevante anche per il caso di insufficienza e/o inidoneità dei siti essendo per altro, la contemplata possibilità di concordare altre aree, riferibile logicamente solo a quelle di cui il comune può disporre;
- la lettura degli interventi effettuati in corso di seduta consiliare;
- l’altra ragione reiettiva ricondotta, nell’impugnato diniego, alla mancanza, da parte dell’interessata, di “alcuna richiesta e/o proposta di individuazione di un sito di proprietà comunale” nella zona in questione, vale a dire in quella in cui è inserito il sito di proprietà privata designato e contraddistinto al foglio 65 particella 376,.

7 Ciò posto il ricorso è fondato alla luce dei principi richiamati in premessa dalla ricorrente, fatti propri anche dalla Sezione (tra le tante: 12 aprile 2012, n. 290). Ed, infatti, per costante giurisprudenza si è ritenuto che se ai comuni è consentito di fissare criteri espressi anche in forma di divieto di installazione su singoli edifici, ad essi non è tuttavia permesso introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico - artistici o individuati come edifici di pregio storico - architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che l’opzione di individuare, come nel caso, solo le aree ed i siti di proprietà comunale, esclude tutti gli altri il che sostanzia correlativamente un limite, non un criterio di localizzazione, che contrasta non solo con l’esigenza di permettere la copertura dell’intero territorio comunale, ma anche con la natura di infrastrutture primarie e di impianti di interesse generale, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Da tanto l’illegittimità del regolamento che va annullato in parte qua, esito questo che interessa anche il provvedimento espresso di diniego.

8 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo.

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