TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-10-16, n. 201300762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-10-16, n. 201300762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300762
Data del deposito : 16 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00822/2012 REG.RIC.

N. 00762/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2012, proposto da Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato N L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D Lucchetti in Latina, via Duca del Mare, n. 24;



contro

comune di Ferentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F R in Latina, corso Giacomo Matteotti, n. 208;



per l’annullamento, previa sospensiva

del provvedimento prot. n. 11895 del 6 giugno 2012 di diniego istanza autorizzazione installazione srb per telefonia cellulare e del regolamento nello stesso richiamato ed approvato con delibera di C.C. n. 17 del 29 aprile 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Ferentino.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato il 24 settembre 2012, depositato il 16 ottobre 2012, Vodafone Omnitel N.V. espone di avere progettato, al fine assicurare la copertura del servizio UMTS, l’installazione di una nuova struttura su un sito privato localizzato in aperta campagna, non avendo il comune di Ferentino aderito alla richiesta, dell’ottobre 2011, disponibilità di un’area comunale. Aggiunge che all’istanza del 2 marzo 2012, il comune faceva seguire il preavviso di rigetto del 16 marzo 2012 motivato sulla base della considerazione per la quale, “il sito non rientra tra le proprietà comunali, come previsto dal vigente regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2009.”. Il preannunziato esito veniva osservato dall’interessata che opponeva indicazioni non

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