TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202403053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202403053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403053
Data del deposito : 7 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2024

N. 03053/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2021, proposto da Liberty Lines s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A A e dall’avv. C M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico legale eletto a Palermo, in via Noto n. 12, presso lo studio dell’avv. T M;



contro

l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;



per l'annullamento

- della nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 1 – Autotrasporto Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo prot. n. 6837 del 09.02.2021, comunicata a mezzo p.e.c. ed avente ad oggetto la verifica sulla regolare esecuzione del contratto di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante mezzi veloci di cui al Rep. 11326 del 10.03.2016 in corso tra la ricorrente Liberty Lines S.p.A. e la Regione Siciliana e relativo alla tratta Palermo - Ustica, e la conseguente irrogazione di decurtazioni di corrispettivo e penalità;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia e la documentazione successivamente depositata;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 novembre 2024 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, notificato in data 9 aprile 2021 e depositato il 15 aprile successivo, la Liberty Lines s.p.a. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nota dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 6837 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto la verifica sulla regolare esecuzione del contratto di collegamento marittimo di pubblico interesse mediante mezzi veloci - Rep. 11326 del 10 marzo 2016 - in corso tra la ricorrente Liberty Lines S.p.A. e la Regione Siciliana e la conseguente irrogazione di decurtazioni di corrispettivo e penalità.

Ha esposto in fatto che:

• Liberty Lines s.p.a. è una società di navigazione risultata affidataria, nel corso del 2016, del servizio di collegamento marittimo a mezzo unità veloci tra la Sicilia e le isole minori siciliane a seguito dell’aggiudicazione della gara pubblica bandita dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (di seguito, per brevità: “Regione Siciliana”) CIG 6452860C84;

• per effetto della predetta aggiudicazione, la società ricorrente ha stipulato con la Regione Siciliana il contratto Rep. 11326 del 10 marzo 2016 relativo al servizio di collegamento marittimo sulla linea Palermo/Ustica;

• la Regione Siciliana ha avviato una verifica sulla regolare esecuzione del contratto in corso di esecuzione con la Liberty, in esito al quale, “ai sensi dell’art. 9 del Capitolato d’Appalto” , con nota oggetto di odierna impugnazione, ha rilevato corse non realizzate e non recuperate per condizioni meteomarine avverse o per altre cause di forza maggiore occorse nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 “ad eccezione del periodo relativo alle ordinanze COVID 19 n. 5 del 13.03.2020 e n. 25 del 13.06.2020 (ndr del Presidente della Regione Siciliana)” , irrogando

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