TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-12-05, n. 201600981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-12-05, n. 201600981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600981
Data del deposito : 5 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2016

N. 00981/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01097/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia NA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2015, proposto da:
ID ET, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Sanguini C.F. [...], Alessandra Blasi C.F. [...], Stefano Baccolini C.F. [...], con domicilio eletto presso il secondo in Bologna, via San Gervasio 10;



contro

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, via ID Reni 4;



per l'annullamento

- del Decreto Rettorale n. 1301 del 30 ottobre 2015 con cui è stata decretata la irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ex art. 87 del T.U. 1592/33;

- della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 e del parere espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 29 settembre 2015;

- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare della contestazione di addebiti ex art. 10 L. 240/10 e del DPR 245/13 in data 5 giugno 2015 e della proposta di sanzione del NI OR (non conosciuta perchè non trasmessa al ricorrente) prot. 69800/15 richiamata nel verbale del Collegio di Disciplina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum-Università di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Massimo Sanguini, Alessandra Blasi e Andrea Cecchieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è professore associato confermato presso il Dipartimento di Chimica G. Ciamician dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna titolare al momento del provvedimento impugnato di tre insegnamenti.

Per chiarire le circostanze che hanno condotto all’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio, il ricorrente fa presente che aveva presentava agli organi accademici una delle prime domande per la fondazione di uno Spin Off per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di uno strumento per la determinazione di inquinanti in acqua in tempo reale, senza presidio dell'uomo, con trasmissione automatica dei risultati delle analisi ai centri di controllo.

A seguito dell’approvazione degli organi competenti accademici, veniva dunque costituita la S.r.l. ARS avente ad oggetto, come visto, la produzione e commercializzazione di attrezzature scientifiche per effettuare analisi chimiche.

L’Università degli Studi di Bologna partecipava al capitale in misura pari al 5%, mentre il restante 95°/o delle quote veniva sottoscritto in parti uguali dagli altri tre soci fondatori, vale a dire il prof. ET, la dott.ssa Bocchini e la dott.ssa Pozzi.

L’Università nominava un membro di sua fiducia all’interno del Consiglio di Amministrazione della società.

A seguito della sua costituzione, lo Spin Off stipulava molteplici convenzioni con l'Università di Bologna così come previsto dalla disciplina vigente e secondo schemi tipo di contratto predisposti dalla stessa Università ed utilizzati per disciplinare tutti i rapporti con le numerose Società Spin off costituite nel suo ambito: poteva trattarsi o di contratti con i quali lo Spin Off finanziava progetti di ricerca già attivati presso il Dipartimento di chimica dell'Università di Bologna, ovvero di contratti con cui la Società affidava all'Università l'incarico di provvedere a studi e ricerche relativi a nuovi progetti. Nelle convenzioni era stabilito che il ricorrente, unitamente al suo gruppo di lavoro, avrebbe assunto la responsabilità della ricerca.

La Società ha offerto servizi di analisi chimica, ambientale e dei luoghi di lavoro ottenendo importanti commesse da grandi gruppi industriali ed ha finanziato nuovi programmi di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna, versando complessivamente € 557.585, 36 all'Università di Bologna.

Successivamente l’Università decideva, in virtù delle modifiche introdotte con la L. n. 240/2010 anche in materia di spin off, di uscire dal capitale delle società a tale scopo costituite e faceva periziare il valore della sua quota di partecipazione; per la quota detenuta in ARS l’Università comunicò che il controvalore era pari a € 28.538 che i soci fecero presente non essere in grado di pagare.

Contemporaneamente allo svolgersi di detta trattativa il OR dell'Università di Bologna avviava nei confronti del prof. ET un procedimento disciplinare sulla base della documentazione raccolta "in occasione dell'attività istruttoria volta alla dismissione dello spin off "Analytical Research System srl (ARS)" e trasmessa al OR con nota in data 9.05.2015.

Secondo la nota nel corso dell’attività istruttoria affidata ai dirigenti nel febbraio 2014, erano stati acquisiti documenti riguardanti i rapporti intercorsi tra il Dipartimento di Chimica Ciamician, la Società ARS, il prof. ET e le dott.sse Pozzi e Bocchini, cioè le altre socie dello spin off, che potevano rivelare ipotesi di incompatibilità.

Al ricorrente veniva contestata, dopo una segnalazione del 9.5.2015, la violazione degli obblighi di servizio e la realizzazione di comportamenti che avrebbero leso gravemente la dignità e l'onore del professore universitario, consistenti nell'aver posto in essere reiterate condotte in situazione di incompatibilità ex art. 51 e 52 c.p.c., dell'art. 6 del DM 28.11.2000, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, e dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 31 del Codice Etico, con il suo status di professore universitario e di palese conflitto di interessi, per aver contemporaneamente ricoperto il ruolo di Presidente dello spin off e quindi finanziatore e beneficiario delle ricerche, di responsabile della ricerca per l’Università di Bologna e tutor delle assegniste, e Presidente della Commissione che nell'anno 2011 aveva affidato l'assegno di ricerca alle dott.sse Pozzi e Bocchini.

Con Decreto n. 1301/15 del 30.10.2015 il OR dell'Università di Bologna, visto il parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina — Sezione professori associati nella seduta del 29.09.2015, nonché la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.10.2015, decretava l'irrogazione al prof. ET della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per la durata complessiva di mesi 9 che veniva impugnata con il presente atto sulla scorta di tre motivi di ricorso.

Il primo motivo contesta innanzitutto la tardività della contestazione poiché gli atti posti a fondamento della contestazione erano noti all’Università fin dal momento in cui iniziò nel 2011 l’istruttoria per valutare le quote detenute dall’Università e che essa intendeva dismettere e comunque sicuramente nel febbraio 2014 quando fu pubblicato il bando per la dismissione delle quote.

Peraltro a prescindere dall’istruttoria, tutta la documentazione relativa alla costituzione ed alla attività della Società era stata messa a disposizione dei consulenti nel 2011 ed inoltre il contenuto delle convenzioni-contratto stipulate da ARS con il Dipartimento era noto, se non altro perché le stesse ricalcano uno schema tipo predisposto dalla stessa Università. Oltre che, naturalmente, per la presenza all'interno del C,d,A, di

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