TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2017-05-27, n. 201700229
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Pubblicato il 27/05/2017
N. 00229/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2010, proposto da:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Chieti, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di L'Aquila, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Pescara, Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Teramo in persona dei rispettivi presidenti pro tempore, rappresentatoi e difesi dagli avvocati M P, D T, F B, con domicilio eletto presso lo studio F B in L'Aquila, via Portella, 1 - Monticchio;
contro
Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
nei confronti di
Istat, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento di n. 2 bandi di selezione pubblica per l'iscrizione nell'elenco dei coordinatori intercomunali di censimento e dei rilevatori del 6° censimento generale dell'agricoltura per la Regione Abruzzo approvati con d.d. del direttore del sistema informativo regionale n. sb5/32 del 13/08/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’Istat;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e i Collegi provinciali di Chieti, L’aquila, Pescara e Teramo impugnavano due bandi di selezione pubblica per l’iscrizione nell’elenco dei coordinatori intercomunali di censimento e dei rilevatori del 6° censimento generale dell’agricoltura indetti dalla Regione Abruzzo il 13.8.2010, nella parte in cui non considerano l’iscrizione all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati requisito essenziale per poter svolgere le attività di censimento e nella parte in cui non riconoscono almeno adeguata rilevanza allo stesso requisito ai fini della dimostrazione dell’esperienza richiesta per lo svolgimento delle attività censuarie, nonché la determinazione del 28.10.2010 di approvazione della relativa graduatoria.
Parte ricorrente premetteva che, con l’art. 17 del d.l. n. 135 del 2009, convertito nella legge n. 166 del 2009, è stato indetto il 6° censimento generale dell’agricoltura, in attuazione del Regolamento CE n. 1166 del 2008. Si tratta di una rilevazione delle informazioni statistiche del sistema agricolo e zootecnico italiano da effettuare a cadenza decennale.
La Regione Abruzzo, con DGR n. 533 del 2010, ha adottato il piano regionale di censimento e, successivamente, in data 13.8.2010, ha indetto, con due bandi, la selezione pubblica per il reclutamento di 37 coordinatori intercomunali di censimento e di 324 rilevatori.
Ad avviso di parte ricorrente, questi bandi sarebbero illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si costituivano in giudizio la Regione Abruzzo e l’Istat, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.5.2017, la causa veniva trattenuta in decisione.