TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-09, n. 202300319
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00319/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04961/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4961 del 2015, proposto da:
S U, E F, L D, M G, G L, C C, L F, B B, C P, G B, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via G. Ferrari, 11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota n.631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 01.02.2015;
della nota n. 300086DF/1-1-PND del 03-02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 11.03.2015;
della nota n. 631/ 12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 14.03.2015;
della nota n. 311942ZC/ l -1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 14.3.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 15.02.2015;
della nota n. 505177WH/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 10.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 28.01.2015;
della nota n. 302333EB/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 16.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 02.02.2015;
della nota n. 670593GV/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 16.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 02.02.2015;
della nota n. 315314xa/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata ìn data 11.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 13.03.2015;
della nota n. 602001BJ/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 12.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 30.01.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 29.01.2015;
della nota n. 300262ZF/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 12.03.2015;
della nota n. 631/12-1 di prot. datata 13.01.2003 del Direttore dell'Ufficio Trattamento Economico Attività del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 11.03.2015;
della nota n. 248441LW/1-1-PND del 03.02.2015 del Capo Servizio Trattamento Economico del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 10.03.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appuntati e appuntati scelti in s.p.e. dell’Arma dei Carabinieri, rappresentando di avere prestato servizio in missioni internazionali sotto l’egida dell’ONU, nelle zone d’intervento elencate nelle determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’11 gennaio 2007 e del 10 maggio 2013, hanno chiesto al Servizio Trattamento Economico dell’Arma, con separate istanze presentate nel corso del 2014, il riconoscimento dei benefici, c.d. “combattentistici”, di carattere retributivo e pensionistico, di cui all’art. 3 della 24 aprile 1950 n. 390 e all’art. 18 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, spettanti ai combattenti di guerra, ai sensi della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 (articolo unico), che avrebbe esteso tali benefici al personale militare impegnato nello svolgimento di missioni internazionali per conto dell’ONU, in zone d’intervento.
Con le note indicate in epigrafe (impugnate dai ricorrenti) il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma respingeva tutte le richieste poiché “il beneficio previsto dalla L. 11.12.1962 n.1746 si concretizzava nell'attribuzione di un aumento periodico biennale del 2.,50% sulla classe stipendiale di appartenenza, che veniva riassorbito con la successiva progressione economica (art.16 comma 4 d.l. 283/1981 conv. in L. 432/1981) e che a far data del 01.01.1987, in seguito all'entrata in vigore del DPR 150/1987 non può essere attribuito, nella considerazione che la progressione economica per classi e scatti è stata soppressa”, di fatto negando ai ricorrenti i benefici richiesti ancorché nei menzionati provvedimenti si adducesse che “il Ministero della Difesa DGPM ha formulato uno specifico quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze circa il ripristino dei benefici economici in titolo a favore degli aventi diritto” (cfr. note n.631/12-1 di prot
datate 13.01.2003), senza che tuttavia da tale quesito sortisse un esito favorevole per i ricorrenti.
Avverso le determinazioni impugnate i ricorrenti hanno agito al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dei propri rispettivi diritti ai benefici combattentistici ivi compresa la sopravvalutazione, ai fini del trattamento pensionistico, dei periodi di servizio da essi svolti per conto dell’ONU, nelle zone di intervento indicate nella determinazione dello Stato Maggiore della Difesa del 11.1.2007 (aggiornata con determinazione del 10.5.2013), invocando il combinato disposto dell’Articolo Unico della Legge nr. 1746/62 e dell’art. 18 del D.P.R. nr. 1092/1973.
Il suddetto Articolo Unico, infatti, prevede che, al personale militare che per conto dell’ONU abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, “sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone di intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Di conseguenza, secondo la tesi ricorsuale, spettano ai ricorrenti i benefici c.d. “combattentistici” introdotti dalle varie disposizioni normative in argomento succedutesi nel tempo, tra le quali si annoverano:
- l’art. 18 d.P.R. n. 1092 del 1973 in base al quale, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, il servizio computabile