TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202200930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2022-06-01, n. 202200930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200930
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 00930/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E D I e L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello n. 13/A;
UNION 3 - Unione dei Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

quanto al ricorso principale,

- della Determina del Comune di Monteroni di Lecce n. 201 del 10 dicembre 2021 (reg. gen. 948), pubblicata il 13 dicembre 2021, recante l’approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GENSS Coop Sociale, di seguito solo GENSS) della procedura aperta per l’affidamento in concessione, del Polo per l’infanzia servizi “Asilo Nido” (art. 53 R.R. Puglia n. 4/2007) e “Centro Ludico Prima Infanzia” (art. 90 R.R. Puglia n. 4/2007) presso immobile di proprietà comunale in comodato d’uso, per anni educativi cinque;

- della Determina del Comune di Monteroni n. 253 del 23 aprile 2021 recante l’indizione della gara e l’approvazione del bando, del disciplinare e dei rispettivi allegati, nonché la scelta delle modalità di espletamento della gara mediante la piattaforma telematica “Tuttogare” della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Union 3 ;

- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 1 del 24 agosto 2021, nella parte in cui la P.A. ha ammesso alla fase successiva la GENSS e al verbale n. 2 del 06 ottobre 2021, nonché quelli ulteriori e non conosciuti sia del seggio che della commissione giudicatrice, in quanto non ancora ostesi;

- del prospetto di aggiudicazione;

- del provvedimento prot. n. 22120 del 3 novembre 2021 di diniego manifestato dal Comune di Monteroni a fronte dell’istanza di accesso agli atti inviata dalla O.R.SA. il 12 ottobre 2021, nonché il silenzio serbato rispetto alla reiterazione dell’istanza effettuata il 15 dicembre 2021;

ove occorrer possa:

- del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale;

- della Determinazione n. 46 del 3 settembre 2021 anche di nomina della Commissione giudicatrice;

di ogni altro atto annesso, connesso, precedente e/o consequenziale ancorché non conosciuto;

per la declaratoria

- di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. ove nelle more stipulato;

e per l accertamento e la condanna

- all’ostensione completa degli atti non concessi, con particolare riferimento a tutti i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice nonché di tutta la documentazione amministrativa prodotta da GENNS, nonché del progetto tecnico e di ogni altra documentazione con l’adozione di tutte le misure ritenute più opportune a tutela del diritto della Ricorrente;

- al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro;

- in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OR.S.A. Società Cooperativa Sociale,

per l annullamento,

degli atti indicati nel ricorso, in particolare il verbale n. 1 poi riverberatosi nell’aggiudicazione, laddove non ha determinato l’esclusione della GENNS, attraverso:

a ) l’integrazione dei vizi già riscontrati in sede di ricorso originario riguardo ai motivi sub I e sub II, inerenti rispettivamente alle ipotesi di esclusione del concorrente per violazione sia dell’art. 42 che dell’art. 80, comma 5, lett. c- bis ), d) e f- bis ) del D. Lgs. n. 50/2016 e alla violazione del d.P.R. 62/2013 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 del regolamento del Consiglio Comunale e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e trasparenza del Comune di Monteroni di Lecce; nonché all’integrazione del motivo sub III relativo alla verifica di congruità dei costi della manodopera.

b ) la proposizione di un nuovo motivo, sub IV afferente a quanto emerso nell’offerta tecnica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni di Lecce e della Cooperativa Sociale Generazione Nuova per Servizi Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. D M per la P.A. e avv. G D P per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la O.R.S.A. Soc. Coop. Sociale impugnava gli atti con cui l’Amministrazione intimata aveva approvato la proposta di aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale Generazione Nuova per Servizi Sociali (di seguito solo GENSS) della procedura aperta per l’affidamento in concessione del Polo per l’infanzia servizi Asilo Nido e Centro Ludico Prima Infanzia presso un immobile di proprietà comunale in comodato d’uso, per cinque anni educativi.

1.1. Chiedeva in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione impugnato e la declaratoria del suo diritto di accedere integralmente agli atti e alla documentazione di cui all’istanza del 12 ottobre 2021, reiterata il 15 dicembre 2021, con particolare riguardo alla documentazione amministrativa e all’intera offerta tecnica della aggiudicataria; nel merito, instava per l’annullamento degli atti gravati con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e, in subordine, per l’annullamento dell’intera procedura di gara.

1.2. A sostegno del gravame, parte ricorrente deduceva le seguenti censure:

I. Violazione degli artt. 42 e 80, comma 5, lett. c-bis) - d) e f-bis) del D. Lgs. 50/2016. Violazione art. 35, comma 1 della Dir. UE 2014/23, art. 24, comma 1, Dir. UE 2014/24 e art. 42 comma 1 Dir. UE 2014/25. Violazione del protocollo di legalità del 2012 per la Provincia di Lecce. Violazione del principio della par condicio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione dell art. 97 Cost.

II. Violazione dell art. 42 del D. Lgs. 50/2016. Violazione del d.P.R. 62/2013 e del D. Lgs. 165/2001. Violazione dell art. 63 del D. Lgs. 267/2000. Violazione dell art. 16 del regolamento del Consiglio Comunale e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Monteroni di Lecce. Violazione del principio della par condicio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione dell art. 97 Cost.

III. Violazione degli artt. 95 e 97 del D. Lgs. 50/2016 in merito al sub procedimento di verifica dell anomalia. Violazione art. 9 del disciplinare. Carenza di motivazione. Violazione dell art. 3 della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, per irragionevolezza, travisamento e illogicità. Violazione dell art. 97 Cost.

1.3. Si costituivano in giudizio la società GENSS Coop. Sociale ed il Comune di Monteroni di Lecce, instando per il rigetto del ricorso e della presupposta istanza cautelare; l’Unione dei Comuni “UNION 3”, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.

1.4. Con ordinanza n. 73/2022 del 4.2.2022, il Collegio prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare, fissando udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.

1.5. Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati il 28.2.2022, parte ricorrente – avendo nel frattempo avuto accesso alla documentazione per la quale aveva proposto istanza ex art. 116 c.p.a. – insisteva per l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della GENNS, integrando i motivi di ricorso di cui al gravame principale e proponendo il seguente ulteriore ordine di censure:

IV. Violazione dell art. 57, comma 4, della direttiva UE 24/2014. Violazione dell art. 80, comma 5, lett. f-bis e/o lett. c-bis del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità, irragionevolezza e travisamento di documenti. Violazione del principio della par condicio, e del buon andamento dell amministrazione. Violazione dell art. 97 della Cost.

1.6. Previo deposito di memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 10 maggio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente sono infondati.

2.1. Con il primo ed il secondo dei motivi di ricorso - integrati dalle prime due doglianze dei successivi motivi aggiunti - che possono essere

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